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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 04003/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11403/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA ,

V. PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 3520/2014,depositat o i l 16/03/2018 ; uita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] (GST) s.r.l. in liquidazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l’esclusione del credito di Euro 2.191.295,86 insinuato a titolo d i compenso per l’esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato nel 2008 con la GST – di cui Brick era socia al 33% insieme alle società INGG.

DEMETRIO, PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] (DPD) s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. – e avente ad oggetto «l'attività d i valutazione e verifica della congruità tecnica (coerenza, consistenza, adeguatezza) dei lavori compiuti» dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – di cui la stessa GST era socia di minoranza (49%) insieme a Comune di [OSCURATO:PERSONA] – sciolta nel 2012 «per provvedimento della pubblica autorità» e poi anch’essa dichiarata fallita nel 2015.

1.1. – In particolare, nel 2005 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igiene, pulizia, sicurezza (e altre attività ausiliarie relativamente ai beni demaniali e patrimoniali) alla Multiservizi – con divieto di cessione del contratto di servizio,ma ampia facoltà di utilizzare gli strumenti organizzativi più opportuni, ivi compresa la cessione di alcune attività ad altre società specializzate – la quale nel 2007 aveva stipulato una convenzione relativa all’esecuzione dei predetti servizi con la propria socia GST, che a sua volta nel 2008 aveva stipulato con le tre società che ne erano socie, tra le quali appunto Brick, tre distinti contratti di prestazione d’opera pluriennali aventi sostanzialmente ad oggetto le medesime prestazioni, con compenso fisso per il primo anno e compenso commisurato al 20% dei ricavi di GST per gli anni successivi.

2. – Espletata prova testimoniale, il tribunale – trascrivendo e facendo propria la motivazione già adottata con esito analogo nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’altra sociadi GST, [OSCURATO:SOCIETA] – ha ritenuto «non provato l’an del credit o» per le seguenti ragioni: i) stipulazione del contratto in conflitto di interessi (“contratto con sé stesso”); ii) nullità del contratto «in quanto diretto a perseguire motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (art. 1345 c.c.), coincidenti con la realizzazione di una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale»; iii) «analogia/uguaglianza dei servizi oggetto dei contratti stipulati tra la Multiservizi e la GST e tra questa e i suoi soci», tale «da far dubitare della liceità della causa in concreto perseguita dai contraenti»; iv) «palese similitudine, al confine della sovrapponibilità, dell’oggetto dei tre distinti contratti stipulati tra GST e i suoi soci» con la conseguenza che «l’oggetto del contratto per cui è causa, benché descritto come sopra, sia in concreto non determinabile»; v) identità della «prestazione di servizi pattuita con Brick, Ingg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la [OSCURATO:SOCIETA].(…) tale da far dubitare dell’effettività della prestazione resa da ciascun socio in favore della GST».

3. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della GST ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. – Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1345 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente contesta la ratio decidendi relativa alla nullità del contratto per motivo illecito comune a entrambi i contraenti, in quanto diretto a perseguire «una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale», quando invece le disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1345 c.c. attestano che il motivo illecito, idoneo a determinare la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa, mentre (testualmente) «nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode … ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode sì, ma alla legge! (art. 1344 c.c.)».

3.2. – Il secondo mezzo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere il tribunale «dedicato appena tre righe alle risultanze istruttorie» ed «estrapolato dalle dichiarazioni rese da uno dei tre testimoni una singola frase, senza tenere conto delle risposte fornite da tutti i testimoni che hanno confermato l’effettiva esecuzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle prestazioni oggetto del contratto tra le parti».

3.3. –Il terzo motivo denunzia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2475 ter c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere il tribunale considerato che il lamentato conflitto di interessi – erroneamente fondato solo sul fatto che il legale rappresentante della Brick rivestiva all’epoca della stipula del contratto con la GST la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima – è causa di annullabilità, non nullità, del contratto, mentre il curatore non aveva impugnato le delibere del consiglio di amministrazione in questione.

4. –Tutti i motivi del ricorso sono inammissibili.

5. –In particolare, il secondo motivo è del tutto generico, manca di autosufficienza – poiché non viene trascritto il contenuto delle prove testimoniali che sarebbero state trascurate dal tribunale – e comunque afferisce il merito della decisione, sindacando la valutazione delle prove che è attività affidata ai giudici di merito.

5.1. – Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi – come non ha fatto il ricorrente – che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, o il valore che il legislatoreattribuisce a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento (ex plurimis, da ultimo, Cass. 15300/2022, 10226/2022); al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.U, nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. Sez.U, 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007), qui nemmeno denunciati.

6. –Il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili poiché rivolti solo nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome (appositamente sintetizzate sopra, al punto 2), le quali risultano astrattamente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, a prescindere dall’adeguatezza della corrispondente motivazione, attualmente censurabile solo nei limiti residuati dalla novellazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

6.1. – Secondo la consolidata giurisprud enza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse (così come la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi medesime) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multis, Cass. Sez.

U, 7931/2013; Cass.18641/2017, 11493/2018, 18119/2020, 24381/2021, 16242/2022, 19599/2022).

7. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, da versare in favore del l’Erario a norma del l'art. 133 deld.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente,non ammessa al patrocinio , la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa , dispone che il pagamentosia eseguito a favore dello Stato» (Cass.4216/2020, 15817/2019, 5824/2018).

7.1. –Non vi è luog o a provvedere sul l’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/02, indirizzata al Presidente dalla curatela fall imentare controricorrente in ragione della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. cit.

8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez.

U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese , che liquida in Euro 15 .000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per centoed accessori di legge.

Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate siaeseguito a favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11403/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V. PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 3520/2014,depositat o i l 16/03/2018 ; uita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] (GST) s.r.l. in liquidazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l’esclusione del credito di Euro 2.191.295,86 insinuato a titolo d i compenso per l’esecuzione del contratto di prestazione d’opera stipulato nel 2008 con la GST – di cui Brick era socia al 33% insieme alle società INGG. DEMETRIO, PIETRO E [OSCURATO:PERSONA] (DPD) s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. – e avente ad oggetto «l'attività d i valutazione e verifica della congruità tecnica (coerenza, consistenza, adeguatezza) dei lavori compiuti» dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – di cui la stessa GST era socia di minoranza (49%) insieme a Comune di [OSCURATO:PERSONA] – sciolta nel 2012 «per provvedimento della pubblica autorità» e poi anch’essa dichiarata fallita nel 2015. 1.1. – In particolare, nel 2005 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igiene, pulizia, sicurezza (e altre attività ausiliarie relativamente ai beni demaniali e patrimoniali) alla Multiservizi – con divieto di cessione del contratto di servizio,ma ampia facoltà di utilizzare gli strumenti organizzativi più opportuni, ivi compresa la cessione di alcune attività ad altre società specializzate – la quale nel 2007 aveva stipulato una convenzione relativa all’esecuzione dei predetti servizi con la propria socia GST, che a sua volta nel 2008 aveva stipulato con le tre società che ne erano socie, tra le quali appunto Brick, tre distinti contratti di prestazione d’opera pluriennali aventi sostanzialmente ad oggetto le medesime prestazioni, con compenso fisso per il primo anno e compenso commisurato al 20% dei ricavi di GST per gli anni successivi. 2. – Espletata prova testimoniale, il tribunale – trascrivendo e facendo propria la motivazione già adottata con esito analogo nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dall’altra sociadi GST, [OSCURATO:SOCIETA] – ha ritenuto «non provato l’an del credit o» per le seguenti ragioni: i) stipulazione del contratto in conflitto di interessi (“contratto con sé stesso”); ii) nullità del contratto «in quanto diretto a perseguire motivi illeciti comuni ad entrambi i contraenti (art. 1345 c.c.), coincidenti con la realizzazione di una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale»; iii) «analogia/uguaglianza dei servizi oggetto dei contratti stipulati tra la Multiservizi e la GST e tra questa e i suoi soci», tale «da far dubitare della liceità della causa in concreto perseguita dai contraenti»; iv) «palese similitudine, al confine della sovrapponibilità, dell’oggetto dei tre distinti contratti stipulati tra GST e i suoi soci» con la conseguenza che «l’oggetto del contratto per cui è causa, benché descritto come sopra, sia in concreto non determinabile»; v) identità della «prestazione di servizi pattuita con Brick, Ingg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la [OSCURATO:SOCIETA].(…) tale da far dubitare dell’effettività della prestazione resa da ciascun socio in favore della GST». 3. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della GST ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. – Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1345 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente contesta la ratio decidendi relativa alla nullità del contratto per motivo illecito comune a entrambi i contraenti, in quanto diretto a perseguire «una illecita moltiplicazione dei ricavi da distribuire tra le tre società socie della G.S.T., con conseguente illecita moltiplicazione di costi a danno dell’Ente locale», quando invece le disposizioni di cui agli artt. 1418 e 1345 c.c. attestano che il motivo illecito, idoneo a determinare la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa, mentre (testualmente) «nell’ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca la nullità del contratto in frode … ai terzi, essendo prevista espressamente solo la nullità del contratto in frode sì, ma alla legge! (art. 1344 c.c.)». 3.2. – Il secondo mezzo lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere il tribunale «dedicato appena tre righe alle risultanze istruttorie» ed «estrapolato dalle dichiarazioni rese da uno dei tre testimoni una singola frase, senza tenere conto delle risposte fornite da tutti i testimoni che hanno confermato l’effettiva esecuzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., delle prestazioni oggetto del contratto tra le parti». 3.3. –Il terzo motivo denunzia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2475 ter c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», per non avere il tribunale considerato che il lamentato conflitto di interessi – erroneamente fondato solo sul fatto che il legale rappresentante della Brick rivestiva all’epoca della stipula del contratto con la GST la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima – è causa di annullabilità, non nullità, del contratto, mentre il curatore non aveva impugnato le delibere del consiglio di amministrazione in questione. 4. –Tutti i motivi del ricorso sono inammissibili. 5. –In particolare, il secondo motivo è del tutto generico, manca di autosufficienza – poiché non viene trascritto il contenuto delle prove testimoniali che sarebbero state trascurate dal tribunale – e comunque afferisce il merito della decisione, sindacando la valutazione delle prove che è attività affidata ai giudici di merito. 5.1. – Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi – come non ha fatto il ricorrente – che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, o il valore che il legislatoreattribuisce a una differente risultanza probatoria (ad es. valore di prova legale), ovvero, in presenza di prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento (ex plurimis, da ultimo, Cass. 15300/2022, 10226/2022); al contrario, ove si deduca solamente che il giudice abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura, un tempo consentita ai sensi del previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lo è ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da Cass. Sez.U, nn. 8053 e 8054 del 2014 (cfr. Cass. Sez.U, 34474/2019 e 16598/2016; Cass. 13960/2014, 26965/2007), qui nemmeno denunciati. 6. –Il secondo e il terzo motivo sono invece inammissibili poiché rivolti solo nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome (appositamente sintetizzate sopra, al punto 2), le quali risultano astrattamente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, a prescindere dall’adeguatezza della corrispondente motivazione, attualmente censurabile solo nei limiti residuati dalla novellazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. 6.1. – Secondo la consolidata giurisprud enza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse (così come la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi medesime) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (ex multis, Cass. Sez. U, 7931/2013; Cass.18641/2017, 11493/2018, 18119/2020, 24381/2021, 16242/2022, 19599/2022). 7. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, da versare in favore del l’Erario a norma del l'art. 133 deld.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente,non ammessa al patrocinio , la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa , dispone che il pagamentosia eseguito a favore dello Stato» (Cass.4216/2020, 15817/2019, 5824/2018). 7.1. –Non vi è luog o a provvedere sul l’istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/02, indirizzata al Presidente dalla curatela fall imentare controricorrente in ragione della propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 d.P.R. cit. 8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese , che liquida in Euro 15 .000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per centoed accessori di legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione così liquidate siaeseguito a favore dello Stato. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior
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