CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 43797/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Venezia confermava l'anteriore decisione del G.u.p. del Tribunale di Verona che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena principale finale di quattordici anni di reclusione (p.b. ventidue anni e sei mesi, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. a ventuno anni, ulteriormente diminuita di un terzo per il rito). 2. L'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riduzione di pena, per le attenuanti generiche, nella massima estensione di un terzo, o in misura comunque superiore a quella operata dalla sentenza impugnata. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha già statuito che la discrezionalità del giudice, nell'applicare la riduzione di pena derivante dalla ritenuta concorrenza di una o più circostanze attenuanti, deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058-01). Nella specie, lo scostamento dell'entità del beneficio dalla misura massima concedibile è stato certamente notevole, ma la sentenza impugnata ha dato di ciò ampia spiegazione. Sono stati evidenziati, pur in seno ad un quadro valutativo complessivamente deponente per la concessione delle attenuanti generiche, elementi negativamente incidenti, quali la preordinazione criminosa e l'elevata capacità a delinquere svelata dalle modalità esecutive dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA] si recò, infatti, all'appuntamento con la vittima munito della corda con la quale l'avrebbe strangolata, approfittò della fiducia della donna che si presentò a lui in condizioni di debole difesa, agì quindi con freddezza e simulò il suicidio sottraendo anche il cellulare che avrebbe permesso di ricostruire il loro antecedente rapporto. Tali fatti e comportamenti, non implausibilmente apprezzati, sono stati giustamente considerati nella dosimetria della pena, anche in sede di modulazione delle attenuanti generiche. il ricorso propone una diversa, e più favorevole lettura, di questi stessi indici, che è inibita alla Corte di legittimità, che neppure può sostituirsi al giudice territoriale negli apprezzamenti e nelle valutazioni in cui, come sul tema, tipicaMente si è esercitata, secondo modalità all'evidenza non arbitrarie, la sua discrezionalità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell' impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere esten