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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 24803/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25809/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 69/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] P.S.

MANCINI, 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Contratto d’opera R.G.N. 25809/2017 Ud. 14/07/2022CC R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 2 di 12 –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1558/2017 depositata il 29/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] S.S. (poi cancellata) , [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi il Tribunale di Ferrara [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di avere conferito a questi ultimi l’incarico di redigere e gestire la contabilità e la predisposizione di buste-paga, dedussero di avere versato ai convenuti somme ampiamente eccedenti i compensi dovuti, chiedendone la ripetizione.

Con sentenza n. 418/13, depositata in data 29 aprile 2013, il Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tenuti in solido alla restituzione, in favore delle parti attrici di svariati importi, in primis le somme di € 574.921,72 in favore della [OSCURATO:PERSONA] e di € 106.753,62 in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse l’ammontare delle somme oggetto della statuizione di condanna nei confronti degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e la CEDAC R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 3 di 12 SRL, in ogni caso condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Pronunciandosi sui singoli motivi di appello, infatti, la Corte felsinea -dopo aver ricostruito il rapporto che intercorreva tra le parti- osservò che: − andava disatteso il motivo di impugnazione con cui gli appellanti lamentavano il rigetto, da parte del giudice di prime cure, dell’istanza di rimessione in termini concernente produzioni documentali consistenti nel riconoscimento da parte degli appellati delle prestazioni svolte dagli appellanti: ciò sia in quanto la relativa istanza doveva ritenersi tardivamente formulata sia in quanto la stessa concerneva documenti formatisi prima della proposizione della causa rimasti nella disponibilità degli stessi appellanti, oltre a non essere stata riformulata in sede di precisazione delle conclusioni; − risultavano invece fondate le lagnanze degli appellanti in ordine alla mancata valutazione di due documenti con cui i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si erano riconosciuti debitori degli importi - rispettivamente-di € 160.000,00 ed € 40.000,00 alla data del 31 dicembre 2007, dovendosi invece ritenere che tali documenti concernessero tutta l’attività di consulenza svolta dagli appellanti sino a quella data; − in particolare, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, dette dichiarazioni non erano contraddette dalla C.T.U. espletata in prime cure, la quale, invece, aveva operato due distinte ipotesi ricostruttive: la prima per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto rilevanti tali R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 4 di 12 dichiarazioni, la seconda per l’ipotesi in cui le dichiarazioni medesime fossero state ritenute prive di valore; − conseguentemente, rimarcato il fatto che le dichiarazioni medesime non erano state oggetto di disconoscimento, doveva ritenersi corretta la prima ipotesi ricostruttiva offerta dal Consulente tecnico d’ufficio; − rideterminati in tal modo gli importi oggetto della statuizione di ripetizione, doveva confermarsi il vincolo di solidarietà passiva tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], considerata la “inscindibilità delle attività collaborativamente ed in stretta sinergia prestate” dagli appellanti.

3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bologna ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA] personalmente e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in quattromotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.

R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 5 di 12 Lamenta il ricorso che la Corte felsinea non abbia dato ingresso a produzioni documentali avvenute in sede di precisazione delle conclusioni in data 22 marzo 2016 e concernenti gli esiti del procedimento penale aperto su denuncia degli odierni controricorrenti e conclusosi con un’archiviazione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.

Il ricorso denuncia l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in ordine al quarto motivo di appello, con il quale veniva impugnata la decisione del giudice di prime cure di respingere le istanze di prova orale formulate dagli odierni ricorrenti.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292 e 1293 c.c.

Lamenta il ricorso che la Corte felsinea abbia - con “stringata motivazione”- confermato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente il rapporto di solidarietà passiva tra i due ricorrenti, omettendo di valutare l’autonomia dei rapporti che legavano questi ultimi ai controricorrenti nonché la diversità di oggetto delle prestazioni che erano oggetto dei distinti rapporti. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.

Il ricorso deduce una erronea applicazione dell’art. 2033 c.c. argomentando che i pagamenti effettuati dai controricorrenti sarebbero avvenuti senza alcuna riserva, da ciò risultando, che i controricorrenti medesimierano consapevoli del carattere doveroso di tali pagamenti.

Evidenzia il ricorso che le fatture emesse dai ricorrenti sarebbero state inserite nella contabilità e nei bilanci dei controricorrenti, ad indiretta conferma del fatto che questi ultimi ritenevano dovute le somme portate dalle fatture medesime.

Contestano, quindi, i ricorrenti che R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 6 di 12 nella specie ricorra un’ipotesi di prestazione sine causa oppure ob causam finitam, richiamando sul punto i riconoscimenti di debito valorizzati anche dalla Corte d’appello ed evidenziando, pertanto, che i pagamenti sarebbero avvenuti sulla scorta di un obbligo contrattualmente assunto ancora vigente alla data di loro effettuazione.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art.372 c.p.c. di tutte le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente esorbitando dai limiti stabiliti dagli artt. 369 e 372 c.p.c.

3. Devono essere in primo luogo esaminate - e disattese - le eccezioni di giudicato sollevate dai controricorrenti.

Infondata appare l’eccezione di giudicato sollevata in controricorso (pag. 96) in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deducendosi che la statuizione adottata dal Tribunale di Ferrara a favore della controricorrente in proprionon sarebbe stata impugnata e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata evocata nel giudizio di legittimità.

L’esame della decisione d’appello, infatti,permette di affermare che la controricorrente è stata regolarmente evocata nel giudizio di gravame così come -sempre sulla scorta dell’esame degli atti- risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata evocata nella presente sede , sempre quale ex socia della cessata [OSCURATO:PERSONA] S.S.

Infondata, parimenti, è l’eccezione sollevata in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (pag. 7 segg.), con la quale viene dedotto il passaggio in giudicato nei confronti di tutti i controricorrenti del capo della statuizione di primo grado che ha accolto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.

R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 7 di 12 L’infondatezza si palesa sol che si consideri che oggetto primario della decisione d’appello è stato l’esame proprio del gravame avverso la condanna ex art. 2033 c.c., la quale è stata oggetto di nuova valutazione sia nell’anche nel quantum, in quest’ultimo caso riducendo l’ammontare della somma oggetto della condanna.

Quanto alle fugaci deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 342 c.p.c. (pag. 9 della medesima memoria), è sufficiente osservare che non solo non consta -né i controricorrenti hanno fornito i necessari riscontri in actis- che l’eccezione di inammissibilità dell’appello sia stata sollevata in sede di gravame, ma anche che non è stato formulato nella presente sede alcun ricorso incidentale volto a riformare la decisione della Corte d’appello felsinea nella parte in cui ha statuito nel merito ritnendo l’appello ammissibile.

4. Il primomotivo di ricorso è infondato .

Il motivo -va evidenziato-è in grandissima parte (da pag. 11 a pag. 16) dedicato alla decisione di primo grado -aspetto, questo, di palese inammissibilità, atteso che il presente gravame concerne la sentenza d’appello che, riformando parzialmente la decisione di prime cure, ha determinato il maturarsi dell’effetto sostitutivo rispetto alla decisione del Tribunale.

Quanto alle deduzioni che investono direttamente la decisione della Corte territoriale (pag. 16 segg.), le stesse presentano profili sia di inammissibilità sia di infondatezza.

Inammissibilità in quanto il ricorso né riproduce se non in modo frammentario (pag. 18 e 28 del ricorso) il contenuto di tali documenti, precludendo qualunque vaglio sul punto,né -violando il precetto di cui all’art. 366 c.p.c.- specifica in alcun modo se e quando la Corte territoriale sia si sia pronunciata sul tema dell’ammissibilità della produzione documentale - non rinvenendosi cenni sul punto nella R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 8 di 12 decisione impugnata-precludendo la possibilità di verificare se il tema sia stato tempestivamente e ritualmente sollevato.

Vale, pertanto, il principio per cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 -Rv. 656488 - 01) .

Infondatezza-nei ridotti limiti in cui è consentito un astratto vaglio di rilevanza dei documenti- in quanto l’esclusione in sede di procedimento penale della sussistenza di un’ipotesi di truffa non sarebbe di per sé idonea ad escludere la sussistenza di una ipotesi di indebito soggettivo ex art. 2033 c.c.

Elementi di tale fattispecie, infatti, sono unicamente il “pagamento” ed il carattere “non dovuto” del medesimo, da intendersi come assenza di una causa debendi, mentre -come già chiarito da questa Corte- a i fini della ripetizione dell'indebito oggettivo: 1) non è necessario che il solvens versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitorisex art. 2036 c.c., in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiensnon ha alcun diritto di conseguire, né dal solvensné da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019 - Rv. 653441 - 01); 2) non rileva che il pagamento sia avvenuto spontaneamente (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 11121 del 10/05/2013 - Rv. 626366 - 01) .

Ne deriva chenon vale ad escludere la sussistenza di un indebito oggettivo il mero fatto che il pagamento non sia avvenuto per effetto di un errore determinato da artifizi o raggiri, e ciò proprio per la R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 9 di 12 irrilevanza dell’errore ai fini della ripetizione ex art. 2033 c.c., essendo tale previsione funzionale ad evitare trasferimenti patrimoniali privi di una iusta causa, quand’anche effettuati spontaneamente ed in assenza di errore.

5. Il secondo motivo è infondato.

Il motivo, in primo luogo , deve essere riqualificato in quanto le lagnanze dei ricorrenti vengono a delineare, in realtà, non un’omissione di pronuncia, bensì l’omessa valutazione di fatti secondari - intendendosi per tali i fatti dedotti in mera funzione probatoria (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 - Rv. 663578 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 - Rv. 657810 - 02) - traducendosi quindi il motivo nella deduzione di una violazione rilevante ex art. 360, n. 5), c.p.c. ( e.g.

Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018 -Rv. 649663 - 01 ).

Operata tale riqualificazione, tuttavia, il motivo non può trovare accoglimento, in quanto sarebbe stato onere dei ricorrenti, ex art.366 c.p.c., indicare specificamente i “fatti” di cui era stato omesso l’esame, e cioè provvedere alla trascrizione delle istanze istruttorie per prova orale -indicando altresì gli atti in cui tali istanze erano stati formulati- in modo da consentire a questa Corte di operare la necessaria valutazione di “decisività”.

Opera infatti il principio per cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni R.G. 25809/2017- Pagina nr. 10 di 12 contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017 - Rv. 645357 – 01 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010 -Rv. 614538 - 01) Tale onere non è stato assolto dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad un richiamo del tutto generico alle circostanze ed al loro contenuto (pag. 12 del ricorso), tale da precludere la possibilità di operare la concreta verifica dei presupposti richiesti dall’art. 360, n. 5), c.p.c.

6. Il terzo motivo è infondato.

Il motivo, in realtà, sembra denunciare più un’omessa o insufficiente motivazione, sindacando le valutazioni operate dal giudice di merito, sulla scorta della ricostruzione dei fatti , in ordine alla sussistenza del rapporto di solidarietà.

Premesso, allora, che la Corte era chiamata a giudicare sul carattere solidale non tanto delle obbligazioni oggetto dei contratti d’opera professionale quanto dell’obbligazione restitutoria da indebito, si deve rammentare che il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18939 del 10/09/2007 -Rv. 598893 - 01) .

Nel caso in esame la Corte felsinea ha, con motivazione sintetica ma non apparente né apodittica, ravvisato una fattispecie unitaria di vincolo restitutorio tra i due ricorrenti , evidenziando la sostanziale unitarietà e “inscindibilità” delle attività da essi svolte, al di là della formale distinzione degli incarichi, dando corretta applicazione agli artt. 1292 segg. c.c., in quanto l’autonomia delle fonti contrattuali sulla cui base i due ricorrenti erano legati ai controricorrenti non era di per sé R.G. 25809/2017- Pagina nr. 11 di 12 idonea ad escludere la sussistenza del vincolo di solidarietàin relazione all’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.

7. Il quarto motivo è anch’esso infondato.

Secondo i principi più volte enunciati da questa Corte, infatti, si può avere indebito oggettivo anche quando il pagamento sia avvenuto sulla base di una causa giustificativa, ma colui che agisca deduca l’avvenuto pagamento di una somma eccedente rispetto a quanto dovuto sulla scorta della causa giustificativa(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11294 del 12/06/2020 - Rv. 658157 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n . 7501 del 14/05/2012 -Rv. 622359 - 01).

Nell’ambito della condictio sine causa , infatti, rientra anche l’ipotesi in cui la causa giustificativa sia idonea a sorreggere il pagamento nell’an ma non nel quantum, e ciò in quanto anche le somme corrisposte ineccesso devono considerarsi corrisposte sine causa, giacché la causa debendideve essere idonea a supportare il pagamento nel suo intero ammontare, realizzandosi altrimenti un indebito parziale, pienamente riconosciuto da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 13/02/1998 -Rv. 512609 - 01) .

Correttamente, quindi, è stato ritenuto dal giudice di merito che l’azione di ripetizione di indebito potesse essere formulata anche in presenza di un titolo obbligatorio, nel momento in cui si deduceva - come è stato dedottodai controricorrenti- che i pagamenti eccedevano l’ambito e la quantificazione dell’obbligazione come derivante dal titolo.

Eloquente, del resto, è il fatto caso che il motivo di ricorso finisca per sconfinarenell’analisi della sussistenza o meno di elementi idonei a confermare che i pagamenti erano dovuti sussistendo anche per essi un titolo obbligatorio, con deduzioni che, tuttavia, risultano del tutto inammissibili in quanto vengono a sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda ed una revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

R.G. 25809/2017- Pagina nr. 12 di 12

8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25809/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 69/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] P.S. MANCINI, 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Contratto d’opera R.G.N. 25809/2017 Ud. 14/07/2022CC R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 2 di 12 –controricorrenti – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1558/2017 depositata il 29/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della [OSCURATO:PERSONA] S.S. (poi cancellata) , [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], convennero innanzi il Tribunale di Ferrara [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, premesso di avere conferito a questi ultimi l’incarico di redigere e gestire la contabilità e la predisposizione di buste-paga, dedussero di avere versato ai convenuti somme ampiamente eccedenti i compensi dovuti, chiedendone la ripetizione. Con sentenza n. 418/13, depositata in data 29 aprile 2013, il Tribunale di Ferrara, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] tenuti in solido alla restituzione, in favore delle parti attrici di svariati importi, in primis le somme di € 574.921,72 in favore della [OSCURATO:PERSONA] e di € 106.753,62 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione impugnata, ridusse l’ammontare delle somme oggetto della statuizione di condanna nei confronti degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e la CEDAC R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 3 di 12 SRL, in ogni caso condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Pronunciandosi sui singoli motivi di appello, infatti, la Corte felsinea -dopo aver ricostruito il rapporto che intercorreva tra le parti- osservò che: − andava disatteso il motivo di impugnazione con cui gli appellanti lamentavano il rigetto, da parte del giudice di prime cure, dell’istanza di rimessione in termini concernente produzioni documentali consistenti nel riconoscimento da parte degli appellati delle prestazioni svolte dagli appellanti: ciò sia in quanto la relativa istanza doveva ritenersi tardivamente formulata sia in quanto la stessa concerneva documenti formatisi prima della proposizione della causa rimasti nella disponibilità degli stessi appellanti, oltre a non essere stata riformulata in sede di precisazione delle conclusioni; − risultavano invece fondate le lagnanze degli appellanti in ordine alla mancata valutazione di due documenti con cui i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si erano riconosciuti debitori degli importi - rispettivamente-di € 160.000,00 ed € 40.000,00 alla data del 31 dicembre 2007, dovendosi invece ritenere che tali documenti concernessero tutta l’attività di consulenza svolta dagli appellanti sino a quella data; − in particolare, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, dette dichiarazioni non erano contraddette dalla C.T.U. espletata in prime cure, la quale, invece, aveva operato due distinte ipotesi ricostruttive: la prima per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto rilevanti tali R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 4 di 12 dichiarazioni, la seconda per l’ipotesi in cui le dichiarazioni medesime fossero state ritenute prive di valore; − conseguentemente, rimarcato il fatto che le dichiarazioni medesime non erano state oggetto di disconoscimento, doveva ritenersi corretta la prima ipotesi ricostruttiva offerta dal Consulente tecnico d’ufficio; − rideterminati in tal modo gli importi oggetto della statuizione di ripetizione, doveva confermarsi il vincolo di solidarietà passiva tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], considerata la “inscindibilità delle attività collaborativamente ed in stretta sinergia prestate” dagli appellanti. 3. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Bologna ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA] personalmente e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in quattromotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 5 di 12 Lamenta il ricorso che la Corte felsinea non abbia dato ingresso a produzioni documentali avvenute in sede di precisazione delle conclusioni in data 22 marzo 2016 e concernenti gli esiti del procedimento penale aperto su denuncia degli odierni controricorrenti e conclusosi con un’archiviazione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. Il ricorso denuncia l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in ordine al quarto motivo di appello, con il quale veniva impugnata la decisione del giudice di prime cure di respingere le istanze di prova orale formulate dagli odierni ricorrenti. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292 e 1293 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte felsinea abbia - con “stringata motivazione”- confermato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente il rapporto di solidarietà passiva tra i due ricorrenti, omettendo di valutare l’autonomia dei rapporti che legavano questi ultimi ai controricorrenti nonché la diversità di oggetto delle prestazioni che erano oggetto dei distinti rapporti. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. Il ricorso deduce una erronea applicazione dell’art. 2033 c.c. argomentando che i pagamenti effettuati dai controricorrenti sarebbero avvenuti senza alcuna riserva, da ciò risultando, che i controricorrenti medesimierano consapevoli del carattere doveroso di tali pagamenti. Evidenzia il ricorso che le fatture emesse dai ricorrenti sarebbero state inserite nella contabilità e nei bilanci dei controricorrenti, ad indiretta conferma del fatto che questi ultimi ritenevano dovute le somme portate dalle fatture medesime. Contestano, quindi, i ricorrenti che R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 6 di 12 nella specie ricorra un’ipotesi di prestazione sine causa oppure ob causam finitam, richiamando sul punto i riconoscimenti di debito valorizzati anche dalla Corte d’appello ed evidenziando, pertanto, che i pagamenti sarebbero avvenuti sulla scorta di un obbligo contrattualmente assunto ancora vigente alla data di loro effettuazione. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art.372 c.p.c. di tutte le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente esorbitando dai limiti stabiliti dagli artt. 369 e 372 c.p.c. 3. Devono essere in primo luogo esaminate - e disattese - le eccezioni di giudicato sollevate dai controricorrenti. Infondata appare l’eccezione di giudicato sollevata in controricorso (pag. 96) in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deducendosi che la statuizione adottata dal Tribunale di Ferrara a favore della controricorrente in proprionon sarebbe stata impugnata e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata evocata nel giudizio di legittimità. L’esame della decisione d’appello, infatti,permette di affermare che la controricorrente è stata regolarmente evocata nel giudizio di gravame così come -sempre sulla scorta dell’esame degli atti- risulta che [OSCURATO:PERSONA] è stata evocata nella presente sede , sempre quale ex socia della cessata [OSCURATO:PERSONA] S.S. Infondata, parimenti, è l’eccezione sollevata in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (pag. 7 segg.), con la quale viene dedotto il passaggio in giudicato nei confronti di tutti i controricorrenti del capo della statuizione di primo grado che ha accolto la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 7 di 12 L’infondatezza si palesa sol che si consideri che oggetto primario della decisione d’appello è stato l’esame proprio del gravame avverso la condanna ex art. 2033 c.c., la quale è stata oggetto di nuova valutazione sia nell’anche nel quantum, in quest’ultimo caso riducendo l’ammontare della somma oggetto della condanna. Quanto alle fugaci deduzioni ancorate al disposto di cui all’art. 342 c.p.c. (pag. 9 della medesima memoria), è sufficiente osservare che non solo non consta -né i controricorrenti hanno fornito i necessari riscontri in actis- che l’eccezione di inammissibilità dell’appello sia stata sollevata in sede di gravame, ma anche che non è stato formulato nella presente sede alcun ricorso incidentale volto a riformare la decisione della Corte d’appello felsinea nella parte in cui ha statuito nel merito ritnendo l’appello ammissibile. 4. Il primomotivo di ricorso è infondato . Il motivo -va evidenziato-è in grandissima parte (da pag. 11 a pag. 16) dedicato alla decisione di primo grado -aspetto, questo, di palese inammissibilità, atteso che il presente gravame concerne la sentenza d’appello che, riformando parzialmente la decisione di prime cure, ha determinato il maturarsi dell’effetto sostitutivo rispetto alla decisione del Tribunale. Quanto alle deduzioni che investono direttamente la decisione della Corte territoriale (pag. 16 segg.), le stesse presentano profili sia di inammissibilità sia di infondatezza. Inammissibilità in quanto il ricorso né riproduce se non in modo frammentario (pag. 18 e 28 del ricorso) il contenuto di tali documenti, precludendo qualunque vaglio sul punto,né -violando il precetto di cui all’art. 366 c.p.c.- specifica in alcun modo se e quando la Corte territoriale sia si sia pronunciata sul tema dell’ammissibilità della produzione documentale - non rinvenendosi cenni sul punto nella R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 8 di 12 decisione impugnata-precludendo la possibilità di verificare se il tema sia stato tempestivamente e ritualmente sollevato. Vale, pertanto, il principio per cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 -Rv. 656488 - 01) . Infondatezza-nei ridotti limiti in cui è consentito un astratto vaglio di rilevanza dei documenti- in quanto l’esclusione in sede di procedimento penale della sussistenza di un’ipotesi di truffa non sarebbe di per sé idonea ad escludere la sussistenza di una ipotesi di indebito soggettivo ex art. 2033 c.c. Elementi di tale fattispecie, infatti, sono unicamente il “pagamento” ed il carattere “non dovuto” del medesimo, da intendersi come assenza di una causa debendi, mentre -come già chiarito da questa Corte- a i fini della ripetizione dell'indebito oggettivo: 1) non è necessario che il solvens versi in errore circa l'esistenza dell'obbligazione, posto che, diversamente dall'indebito soggettivo ex persona debitorisex art. 2036 c.c., in cui l'errore scusabile è previsto dalla legge come condizione della ripetibilità nell'ipotesi di cui all'art. 2033 c.c. non vi è un affidamento da tutelare, in quanto l'accipiensnon ha alcun diritto di conseguire, né dal solvensné da altri, la prestazione ricevuta e la sua buona o mala fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7066 del 12/03/2019 - Rv. 653441 - 01); 2) non rileva che il pagamento sia avvenuto spontaneamente (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 11121 del 10/05/2013 - Rv. 626366 - 01) . Ne deriva chenon vale ad escludere la sussistenza di un indebito oggettivo il mero fatto che il pagamento non sia avvenuto per effetto di un errore determinato da artifizi o raggiri, e ciò proprio per la R.G. 25809/2017 - Pagina nr. 9 di 12 irrilevanza dell’errore ai fini della ripetizione ex art. 2033 c.c., essendo tale previsione funzionale ad evitare trasferimenti patrimoniali privi di una iusta causa, quand’anche effettuati spontaneamente ed in assenza di errore. 5. Il secondo motivo è infondato. Il motivo, in primo luogo , deve essere riqualificato in quanto le lagnanze dei ricorrenti vengono a delineare, in realtà, non un’omissione di pronuncia, bensì l’omessa valutazione di fatti secondari - intendendosi per tali i fatti dedotti in mera funzione probatoria (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 - Rv. 663578 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 8525 del 06/05/2020 - Rv. 657810 - 02) - traducendosi quindi il motivo nella deduzione di una violazione rilevante ex art. 360, n. 5), c.p.c. ( e.g. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018 -Rv. 649663 - 01 ). Operata tale riqualificazione, tuttavia, il motivo non può trovare accoglimento, in quanto sarebbe stato onere dei ricorrenti, ex art.366 c.p.c., indicare specificamente i “fatti” di cui era stato omesso l’esame, e cioè provvedere alla trascrizione delle istanze istruttorie per prova orale -indicando altresì gli atti in cui tali istanze erano stati formulati- in modo da consentire a questa Corte di operare la necessaria valutazione di “decisività”. Opera infatti il principio per cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni R.G. 25809/2017- Pagina nr. 10 di 12 contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985 del 10/08/2017 - Rv. 645357 – 01 ; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010 -Rv. 614538 - 01) Tale onere non è stato assolto dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad un richiamo del tutto generico alle circostanze ed al loro contenuto (pag. 12 del ricorso), tale da precludere la possibilità di operare la concreta verifica dei presupposti richiesti dall’art. 360, n. 5), c.p.c. 6. Il terzo motivo è infondato. Il motivo, in realtà, sembra denunciare più un’omessa o insufficiente motivazione, sindacando le valutazioni operate dal giudice di merito, sulla scorta della ricostruzione dei fatti , in ordine alla sussistenza del rapporto di solidarietà. Premesso, allora, che la Corte era chiamata a giudicare sul carattere solidale non tanto delle obbligazioni oggetto dei contratti d’opera professionale quanto dell’obbligazione restitutoria da indebito, si deve rammentare che il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati siano diversi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18939 del 10/09/2007 -Rv. 598893 - 01) . Nel caso in esame la Corte felsinea ha, con motivazione sintetica ma non apparente né apodittica, ravvisato una fattispecie unitaria di vincolo restitutorio tra i due ricorrenti , evidenziando la sostanziale unitarietà e “inscindibilità” delle attività da essi svolte, al di là della formale distinzione degli incarichi, dando corretta applicazione agli artt. 1292 segg. c.c., in quanto l’autonomia delle fonti contrattuali sulla cui base i due ricorrenti erano legati ai controricorrenti non era di per sé R.G. 25809/2017- Pagina nr. 11 di 12 idonea ad escludere la sussistenza del vincolo di solidarietàin relazione all’obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c. 7. Il quarto motivo è anch’esso infondato. Secondo i principi più volte enunciati da questa Corte, infatti, si può avere indebito oggettivo anche quando il pagamento sia avvenuto sulla base di una causa giustificativa, ma colui che agisca deduca l’avvenuto pagamento di una somma eccedente rispetto a quanto dovuto sulla scorta della causa giustificativa(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11294 del 12/06/2020 - Rv. 658157 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n . 7501 del 14/05/2012 -Rv. 622359 - 01). Nell’ambito della condictio sine causa , infatti, rientra anche l’ipotesi in cui la causa giustificativa sia idonea a sorreggere il pagamento nell’an ma non nel quantum, e ciò in quanto anche le somme corrisposte ineccesso devono considerarsi corrisposte sine causa, giacché la causa debendideve essere idonea a supportare il pagamento nel suo intero ammontare, realizzandosi altrimenti un indebito parziale, pienamente riconosciuto da questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 13/02/1998 -Rv. 512609 - 01) . Correttamente, quindi, è stato ritenuto dal giudice di merito che l’azione di ripetizione di indebito potesse essere formulata anche in presenza di un titolo obbligatorio, nel momento in cui si deduceva - come è stato dedottodai controricorrenti- che i pagamenti eccedevano l’ambito e la quantificazione dell’obbligazione come derivante dal titolo. Eloquente, del resto, è il fatto caso che il motivo di ricorso finisca per sconfinarenell’analisi della sussistenza o meno di elementi idonei a confermare che i pagamenti erano dovuti sussistendo anche per essi un titolo obbligatorio, con deduzioni che, tuttavia, risultano del tutto inammissibili in quanto vengono a sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda ed una revisione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito. R.G. 25809/2017- Pagina nr. 12 di 12 8. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 9. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comm
Sentenza Cassazione n. 24803/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris