CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione del calcolo di pena del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 luglio 2022. L'interessato aveva evidenziato che, in tale provvedimento, era stata erroneamente determinata una pena complessiva pari ad anni tre, mesi sette, giorni otto di reclusione ed euro 700,00 di multa, quando il cumulo materiale delle pene era pari ad anni due, mesi nove, giorni otto di reclusione ed euro 300,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, il provvedimento di cumulo non avrebbe tenuto conto del fatto che precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16 maggio 2022, aveva accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione anche con riferimento ai reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 dicembre 2017, definitiva il 15 febbraio 2018. Il giudice dell'esecuzione, invece, con l'ordinanza oggi impugnata, ha evidenziato che l'istanza di correzione di errore materiale doveva essere avanzata al Magistrato che aveva emesso il provvedimento contenente il dedotto errore e che, in ogni caso, il precedente giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. solo con riferimento al reato ex art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di cui alla citata sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 dicembre 2017, ma non anche con riferimento al reato di tentato furto aggravato, giudicato con la medesima sentenza. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, se l'aumento in continuazione stabilito in sede ex art. 671 cod. proc. pen. non fosse riferibile al reato di tentato furto aggravato di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 dicembre 2017, sarebbe stato del tutto ingiustificato l'aumento di pena in continuazione di mesi tre e giorni dieci di reclusione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto chiarire che, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né in osservanza all'ari:. 1 cod. pen. e In forza del proprio compito istituzionale di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità l'illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650-02). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese