CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 02007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 2881/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; Ric. 2021 n. 30893 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’INPS all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009; in particolare, la Corte d'appello – per quel che rileva - ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dal professionista l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo; il professionista è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti,unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dellaL. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 cod.civ. e 421 cod.proc.civ., dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 111 del 2011) per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante lo slittamento del termine di pagamento al 6.7.2010 Ric. 2021 n. 30893 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- ad opera del d.P.C.M. del 2010, atteso che si assume che l’avviso di pagamento sia stato notificato al contribuente in data 30.6.2015; 2. il ricorso è fondato; 3. questa Corte ha già esaminato la questione del differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, giungendo ad individuare il dies a quonel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante, Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitanoattività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del 2007 (Cass. n. 10273 citata); 4. è stato, inoltre, precisato – come d’altronde statuito dalla sentenza impugnata - che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020) nonché affermato che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 28123 del 2021), in tal modo dovendosi superare le deduzioni svolte nella sentenza Ric. 2021 n. 30893 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- impugnata (con riguardo alla natura regolamentare del d.P.C.M. in questione, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, cfr. Cass. nn. 32420 e 32483 del 2021); 5. la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010 (ritenendo, conseguentemente, tardivo l’avviso bonario inoltrato dall’INPS e ricevuto dal professionista l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]): detto termine risultava, invece, differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit.; 6. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi