CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 43513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/3/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi d ricorsk udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è proposto per motivi manifestamente infondati in relazione alla dichiarazione di responsabilità (le concrete modalità di fatto, tenuto conto del quantitativo di hashish) che hanno giustificato l'affermazione di insussistenza dell'allegato consumo di gruppo; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sonnma di tremila curo in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]