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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04274/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 01/010/2020 del TRIBUNALE DI BERGAMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Lette le conclusioni del difensore dell'imputata; - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dalla recidiva specifica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 160 co. 1 cod. pen.

Il corso della prescrizione era stato, infatti, interrotto due volte dal decreto di citazione a giudizio, emesso una prima volta in data 01/10/2012 e, a seguito della declaratoria di nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche il 06/06/2017.

Il termine prescrizionale, pertanto, verrà a maturare solo il 18 giugno 2027, oltre al periodo di sospensione per l'emergenza sanitaria da Covid-

19. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

2. Come premesso, il ricorrente lamenta l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito nel calcolare il termine di prescrizione per il reato contestato, poichè non avrebbe tenuto conto delle due cause di interruzione verificatesi con la emissione del decreto di citazione a giudizio.

2.1. In effetti, dalla consultazione dell'incarto processuale, al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del zio dedotto ( error in procedendo), emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso una seconda volta, a seguito della declaratoria di nullità che aveva riguardato la prima vocatio in judicium, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. 2.2.

In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio condivide l'assunto che gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo (Cass. sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 (dep. 1999) Rv. 212435; conf.

Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007 Rv. 238294; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015 Rv. 264161; Sez. 5 n. 40996 de/ 01/07/2021 Rv. 282091), a prescindere dai vizi che possano interessare l'atto.

3. Ciò posto, come si è premesso, il ricorso è fondato, giacchè, in considerazione della complessiva fattispecie contestata, la prescrizione è stata erroneamente dichiarata.

3.1. Invero, ricordato che si procede per il reato di cui agli artt. 56- 624 bis - 625 n. 2 cod., con la ulteriore aggravante della recidiva specifica, come contestata nella imputazione, va considerato che il fatto contestato è avvenuto, secondo quanto si legge nell'imputazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.2.

In relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., la pena edittale massima, ratione temporis vigente, è quella di anni sei e mesi otto di reclusione ( operando, rispetto alla soglia edittale massima della fattispecie consumata di anni 10 di reclusione, la riduzione minima di un terzo, ai sensi dell'art. 56 cod. pen.).

Ai fini del calcolo della prescrizione, ex art. 157 cod. pen., in presenza di due circostanze aggravanti a effetto speciale ( quali sono quella di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 624 bis cod. pen., e la recidiva specifica, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n. 1 cod. pen. ) il secondo aumento ( per la recidiva) deve essere contenuto nel limite di un terzo detta ("fino a un terzo", ai sensi dell'art. 63 co. 4 cod. pen.) Nondimeno, detto aumento deve essere contenuto nel limite della entità della condanna che fonda la contestata recidiva, che, con sentenza del 30/11/2011, venne determinata, nella pena finale di mesi otto di reclusione; operato l'aumento entro detti limiti, si perviene a una pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione.

3.3. A questo punto, essendosi verificate, come premesso, interruzioni del termine di prescrizione, a seguito della ripetuta emissione del decreto di citazione a giudizio, deve essere considerato un ulteriore aumento, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., che, in ragione della presenza della recidiva specifica, deve essere calcolato nella quota della metà ( art. 161 in relazione all'art. 99 co. 2 cod. pen. ), così pervenendosi alla pena di anni

11. In tali misura deve, dunque, essere individuato il termine massimo di prescrizione da prendere in considerazione in relazione alla fattispecie in scrutinio, che verrà a maturare solo il 18/6/2023.

4. L'evidente erroneità del calcolo operato dal Giudice di merito, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione soggettiva ( art. 623 lett. d) cod. proc. pen.).

4.1. Sotto tale ultimo profilo, dalla lettura del verbale dell'unica udienza celebrata il 05 ottobre 2020 e della stessa sentenza impugnata, emerge con chiarezza che, quella impugnata, deve essere considerata come una sentenza predibattirnentale adottata ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. ( Sez. 6 , n. 1571 del 11/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280339).

Infatti, nel caso di specie, il Giudice, dopo avere verificato la regolare costituzione delle parti, ha dato atto della richiesta del Pubblico Ministero, a cui si associava la Difesa dell'imputata, di declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, e, prima dell'apertura del dibattimento, ha pronunciato la sentenza impugnata.

4.2. In tal senso, deve essere corretta la sentenza del Tribunale di Bergamo, giacchè vi è erroneo riferimento all'art. 529 cod. proc.pen., laddove la norma da prendere in considerazione, in relazione alla natura della decisione assunta dal Giudice di merito è, appunto, quella di cui all'art. 469 cod. proc. pen.( Sez. 6 , n. 1571 del 11/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280339 ), soluzione che, per quanto non univoca nella giurisprudenza di questa Corte, ggi)

5. Accertata la natura predibattimentale della sentenza impugnata, e la conseguente inappellabilità della stessa, all'esito dell'annullamento, si impone la trasmissione degli atti al Tribunale competente, perchè si dia corso al primo grado del giudizio, non trovando applicazione l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente riferibile al ricorso per saltum.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 01/010/2020 del TRIBUNALE DI BERGAMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore dell'imputata; - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. e dalla recidiva specifica. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 160 co. 1 cod. pen. Il corso della prescrizione era stato, infatti, interrotto due volte dal decreto di citazione a giudizio, emesso una prima volta in data 01/10/2012 e, a seguito della declaratoria di nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche il 06/06/2017. Il termine prescrizionale, pertanto, verrà a maturare solo il 18 giugno 2027, oltre al periodo di sospensione per l'emergenza sanitaria da Covid- 19. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2. Come premesso, il ricorrente lamenta l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito nel calcolare il termine di prescrizione per il reato contestato, poichè non avrebbe tenuto conto delle due cause di interruzione verificatesi con la emissione del decreto di citazione a giudizio. 2.1. In effetti, dalla consultazione dell'incarto processuale, al quale il Giudice di legittimità accede in virtù del zio dedotto ( error in procedendo), emerge che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso una seconda volta, a seguito della declaratoria di nullità che aveva riguardato la prima vocatio in judicium, in quanto non preceduta dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. 2.2. In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio condivide l'assunto che gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo, in quanto denotano la persistenza nello Stato dell'interesse punitivo (Cass. sez. 5, n. 1387 del 09/12/1998 (dep. 1999) Rv. 212435; conf. Sez. 3, n. 43836 del 24/10/2007 Rv. 238294; Sez. 3, n. 29081 del 19/03/2015 Rv. 264161; Sez. 5 n. 40996 de/ 01/07/2021 Rv. 282091), a prescindere dai vizi che possano interessare l'atto. 3. Ciò posto, come si è premesso, il ricorso è fondato, giacchè, in considerazione della complessiva fattispecie contestata, la prescrizione è stata erroneamente dichiarata. 3.1. Invero, ricordato che si procede per il reato di cui agli artt. 56- 624 bis - 625 n. 2 cod., con la ulteriore aggravante della recidiva specifica, come contestata nella imputazione, va considerato che il fatto contestato è avvenuto, secondo quanto si legge nell'imputazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].3.2. In relazione al reato di tentato furto in luogo di privata dimora, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., la pena edittale massima, ratione temporis vigente, è quella di anni sei e mesi otto di reclusione ( operando, rispetto alla soglia edittale massima della fattispecie consumata di anni 10 di reclusione, la riduzione minima di un terzo, ai sensi dell'art. 56 cod. pen.). Ai fini del calcolo della prescrizione, ex art. 157 cod. pen., in presenza di due circostanze aggravanti a effetto speciale ( quali sono quella di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 624 bis cod. pen., e la recidiva specifica, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n. 1 cod. pen. ) il secondo aumento ( per la recidiva) deve essere contenuto nel limite di un terzo detta ("fino a un terzo", ai sensi dell'art. 63 co. 4 cod. pen.) Nondimeno, detto aumento deve essere contenuto nel limite della entità della condanna che fonda la contestata recidiva, che, con sentenza del 30/11/2011, venne determinata, nella pena finale di mesi otto di reclusione; operato l'aumento entro detti limiti, si perviene a una pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione. 3.3. A questo punto, essendosi verificate, come premesso, interruzioni del termine di prescrizione, a seguito della ripetuta emissione del decreto di citazione a giudizio, deve essere considerato un ulteriore aumento, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., che, in ragione della presenza della recidiva specifica, deve essere calcolato nella quota della metà ( art. 161 in relazione all'art. 99 co. 2 cod. pen. ), così pervenendosi alla pena di anni 11. In tali misura deve, dunque, essere individuato il termine massimo di prescrizione da prendere in considerazione in relazione alla fattispecie in scrutinio, che verrà a maturare solo il 18/6/2023. 4. L'evidente erroneità del calcolo operato dal Giudice di merito, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione soggettiva ( art. 623 lett. d) cod. proc. pen.). 4.1. Sotto tale ultimo profilo, dalla lettura del verbale dell'unica udienza celebrata il 05 ottobre 2020 e della stessa sentenza impugnata, emerge con chiarezza che, quella impugnata, deve essere considerata come una sentenza predibattirnentale adottata ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. ( Sez. 6 , n. 1571 del 11/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280339). Infatti, nel caso di specie, il Giudice, dopo avere verificato la regolare costituzione delle parti, ha dato atto della richiesta del Pubblico Ministero, a cui si associava la Difesa dell'imputata, di declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, e, prima dell'apertura del dibattimento, ha pronunciato la sentenza impugnata. 4.2. In tal senso, deve essere corretta la sentenza del Tribunale di Bergamo, giacchè vi è erroneo riferimento all'art. 529 cod. proc.pen., laddove la norma da prendere in considerazione, in relazione alla natura della decisione assunta dal Giudice di merito è, appunto, quella di cui all'art. 469 cod. proc. pen.( Sez. 6 , n. 1571 del 11/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280339 ), soluzione che, per quanto non univoca nella giurisprudenza di questa Corte, ggi) 5. Accertata la natura predibattimentale della sentenza impugnata, e la conseguente inappellabilità della stessa, all'esito dell'annullamento, si impone la trasmissione degli atti al Tribunale competente, perchè si dia corso al primo grado del giudizio, non trovando applicazione l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 569 cod. proc. pen. esclusivamente riferibile al ricorso per saltum. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio. Così deci
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