CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10 novembre 2020 del Tribunale di Firenze resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro quattordicimila di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente e del restante materiale in sequestro, nonché confisca del denaro già vincolato. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare il ricorrente, quanto alla mancata applicazione della norma di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ha lamentato l'omessa valutazione dell'intero quadro fattuale della vicenda da parte della Corte territoriale, atteso che - se dalla sostanza sequestrata del tipo shaboo potevano ricavarsi 72 dosi medie singole - non era evincibile l'inserimento del ricorrente, peraltro assuntore di sostanze stupefacenti, in un peculiare contesto organizzativo, e non era neppure contestata una pregressa attività di spaccio. Non era stata operata una valutazione complessiva del fatto, laddove la Corte territoriale aveva dato rilievo solamente alla tipologia di sostanza detenuta, mentre la giurisprudenza aveva altresì ritenuto la compatibilità dell'ipotesi lieve anche con detenzione di sostanze eterogenee. Né risultavano presi in considerazione i plurimi elementi dimostrativi di un'attività illecita di modesta portata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura, esso contesta la qualificazione giuridica del fatto e il diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990. Detta doglianza è priva di specificità perché riproduttiva di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal Giudice del merito, che ha escluso la minima offensività del fatto in ragione della natura della sostanza (shaboo) sequestrata, pari ad un principio attivo di 7,214 grammi e a 72 dosi ricavabili (tra l'altro al ricorrente era stato sequestrato anche un bilancino di precisione), a fronte di un peso complessivo di grammi 9,97. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (cfr. altresì Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Sia pure richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, è stato infatti chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri» (così sempre Sez. U n. 51063 cit.). 3.1.1. In definitiva, quindi, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., la concreta offensività della condotta deve essere desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044). Va da sé che la Corte territoriale ha, con percorso argonnentativo non manifestamente illogico, attribuito valore assorbente alla natura e alla qualità dello stupefacente detenuto, descrivendone l'estrema pericolosità (con effetti più gravi di otto-dieci volte rispetto alla cocaina) e l'idoneità a provocare conseguenze durature ed irreversibili sull'assuntore, in tal modo escludendo in radice la possibilità di una più favorevole complessiva qualificazione, tenuto altresì conto che trattasi della detenzione, non proprio marginale, di sostanza da cui ricavare oltre settanta dosi medie, e quindi oltretutto con elevato principio attivo da valutare anche in relazione alla tipologia della sostanza. 4. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom