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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 16825/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VD59T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (a suo tempo concessa all'odierno ricorrente) e la sua sostituzione, per la parte residua non eseguita, con quella della reclusione e della multa in ragione delle condotte serbate dal condannato e, in particolare, per il suo allontanamento dal luogo di esecuzione senza autorizzazione ed alcun preavviso e per ragioni che non sono state nemmeno documentate; Rilevato, altresì, che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VD59T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (a suo tempo concessa all'odierno ricorrente) e la sua sostituzione, per la parte residua non eseguita, con quella della reclusione e della multa in ragione delle condotte serbate dal condannato e, in particolare, per il suo allontanamento dal luogo di esecuzione senza autorizzazione ed alcun preavviso e per ragioni che non sono state nemmeno documentate; Rilevato, altresì, che il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025
Sentenza Cassazione n. 16825/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris