CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentat a e difes a dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, vicolo Orbitelli, 31 –ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la sentenza n. 4208/2017 della Corte di Appello di Napoli del 21.9.2017non notificata. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 8.10.2003, il prof. [OSCURATO:PERSONA] conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l'allora [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della b anca per l'illegittima elevazione e pubblicazione del protesto dicinque assegni sul conto corrente n. 659230/50e conseguentemente condannare Oggetto: protesto assegni bancari la convenuta al risarcimento dei danni; di accertare, inoltre, l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui all'art. 10/bis l.n. 386/90 nonché l'illegittimità della mancata cancellazione e conseguentemente condannare la convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni; di condannare ancora la Banca al risarcimento dei danni per l'illegittimo comportamento da questa tenuto nel procedimento cautelare celebrato innanzi al Tribunale di Napoli. L’atoreaveva precedentemente convenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Napoli (procedimento RGN 498/2003) con altra citazione del 15.3.2003, diretta ad accertare e dichiarare la illegittimità del recesso ad nutum dall'apertura di credito per € 250.000in precedenza concessa in suo favore per l'effetto del quale erano stati protestati gli assegni de quibus nonostante l a residua disponibilità esistente rispetto al finanziamento prima della comunicazione del recesso. La vicenda aveva costretto l’intimato a far fronte al pagamento degli assegni protestati.Chiedeva, pertanto, la condanna della Banca al risarcimento dei danni subiti.Nonostante specifica diffida e richiesta di procedimento ex art. 700 c.p.c. non riusciva ad ottenere la cancellazione del suo nominativo dall’elenco protesti. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 12815/2009 decidendo sul primo giudizio promosso dal prof. Spagnuolo, accertava lalegittimità del recesso ad nutum dall'apertura di credito per la sussistenza di "un saldo debitorio a carico del correntista" e che il protesto degli assegni avvenuto "antecedentemente alla comunicazione del recesso "era stato effettuato "per sforamento del limite di utilizzo dell'affidamento", così rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti della Banca. La sentenza non era stata appellata. Con sentenza n. 7537/2012 il Tribunale di Napoli, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento danni per l'asserito illegittimo protesto degli assegni bancari "per sopravvenuto giudicato" discendente dalla sentenza n. 12815/09 sopra indicata e rigettava le altre domande risarcitorie proposte dal prof. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predetta decisione proponeva appello il prof. Spagnuolo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (fusa poi per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA].) articolando sette motivi di doglianza. Con sentenza n. 4208/2017 la Corte d'Appello di Napoli negava l'efficacia di giudicato della sentenza n. 12815/09 del Tribunale di Napoli ed accoglieva l'appello del prof. Spagnuolo, ritenendo illegittimo la levata e pubblicazione dei protesti degli assegni per sussistenza di provvista e conseguen temente illegittima la iscrizione C.A.I. e la mancata cancellazione dell'iscrizione nel medesimo archivio C.A.I. del nominativo [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato ricorso con quattromotivi . La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.324 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n.4).La sentenza della Corte di merito è qui censurata alla luce della vis espansiva che erroneamente non ha riconosciuto al giudicato discendente, sulla domanda risarcitoria proposta dal prof. Spagnuolo per asserita illegittima levata e pubblicazione dei protesti degli assegni bancari de quibus, dalla precedente pronuncia del Tribunale di Napoli n. 12815/2009. La domanda del risarcimento del danno per illegittima levata e pubblicazione dei protesti degli assegni bancari sarebbe già contenuta e proposta in quella formulata per accertare l’illegittimità del recesso dall’apertura di credito. Pertanto la domanda era coperta da giudicato, poiché il petitumdoveva essere individuato dall’esame complessivo dell’atto introduttivo e non alle sole conclusioni. Comparando la causa petendie il petitumla Corte di Appello avrebbe dovuto considerare la domanda già proposta e quindi giudicata dalla prima sentenza. In ogni caso la prima sentenza del Tribunale di Napoli avrebbe accertato che il protesto degli assegni sarebbe avvenuto poiché era stato superato il limite di utilizzo dell’affidamento e tale statuizione avrebbe efficacia di giudicato. La Corte avrebbe quindi illegittimamente operato l’accertamento sulla sussistenza o meno della provvista al momento del protesto degli assegnipoiché su tale fatto esisteva già giudicato. 2.Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4)emergente dal testo della sentenza. La Corte avrebbe ritenuto che la provvista per il pagamento degli assegniprotestati sarebbe stata esistente poiché sul tale conto erano rifluiti i saldi attivi di altri due conti correnti senza fornire adeguata motivazione logico-giuridica. La Corte avrebbe non correttamente ritenuto, attraverso l’espletata CTU,che alla data del protesto l’operazione di confluenza dei saldi degli altri conti avrebbe determinato un saldo negativo di soli € 3.623,33 a fronte dell’apertura di credito per € 100.000. L’affermazione sarebbe contradetta dalla CTU espletata nel primo giudizio che aveva determinato i saldi attivi dei due conti chiusi entrambi il 28.3.2002 senza indicare alcuna operazione della presenza dei saldi rinvenienti sul conto sul quale erano stati protestati gli assegni (protesto avvenuto ad iniziare dal 25.10.2002). La motivazi one non sarebbe esistente e comunque sarebbe inadeguata poiché non spiega perché la Banca avrebbe dovuto ricalcolare la capienza del conto includendo i saldi attivi dei conti chiusi ed attivi, andando a definire il cd. saldo utile. 3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 1842 c.c. in correlazione con l’art. 116, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4). Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4)emergente dal testo della sentenza.La Corte avrebbe ritenuto provato un saldo negativo sul conto di soli € 3.623,33, nonostante che la perizia, interamente trascritta, fossegiunta a conclusioni diverse.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059,1218,1226, 2056 e 2967 c.c. in correlazione con l’art. 115 , comma 1, e 116, comma 1, c.p.c. (art. 360, c omma 1, nn. 3 e 4). La Corte avrebbe riconosciuto un danno non patrimoniale in considerazione dell’attività professionale svolta dal danneggiato in difetto di prova dell’esistenza del danno stesso . 5. R itenuto opportuno che causa sia discussa alla pubblica udienza; P.Q.M. Visto l’art. 375, ultimo comma, c.p.c.; rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio d