CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 27792/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24861-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; riz,z21.1.pnti = contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 1680 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/07/2015 R.G.N. 159/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘ [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, in giudizio relativo a due processi riuniti, confermava le sentenze di primo grado che avevano 1) accolto in parte qua l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente con mansioni di ausiliaria presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova, per il pagamento di una somma a titolo di scatti di anzianità relativi ai mesi da marzo 2012 a dicembre 2013, sulla scorta dell'art. 48 del [OSCURATO:PERSONA] 2) accolto integralmente, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della medesima Residenza con mansioni di giardiniere, relativo alle somme dovute per aumento tabellare (supernninimo) previsto dal rinnovo del CCNL Uneba in relazione ai mesi da ottobre a dicembre 2013 e tredicesima mensilità; avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi; entrambi i ricorrenti hanno prodotto rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte; [OSCURATO:PERSONA] ex art.390 cod.proc.civ. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato; poichè gli atti di rinuncia prodotti risultano regolarmente sottoscritti e firmati dalla controparte per accettazione, va dichiarata l'estinzione del processo, senza alcuna liquidazione delle spese di lite, in ragione della concorde volontà delle parti manifestata dalla parte resistente in sede di accettazione; stante l'esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 (Cass. n. 25485 del 12/10/2018); PQM La Corte dichiara l'estinzione del processo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 12/5/2021 [OSCURATO:PERSONA] ( tà/1 /4 i !O [OSCURATO:PERSONA] , oggi, 12 OTT1 2021 Ciudiziario FLT:',777.7.