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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19774/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33426-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, [OSCURATO:PERSONA] negativo credito contributivo Verbale ispettivo Principio di non contestazione Operatività R.G.N. 33426/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2023 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 565/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 506/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione della società in epigrafe, proposta avverso la decisione di primo grado, ha dichiarato non dovuta la contribuzione pretesa dall’Inps;

2. a fondamento del decisum , la Corte ha osservato come l’INPS non avesse offerto la prova rigorosa dei fatti posti a base del credito contributivo, oggetto di un verbale ispettivo, e fondato, in ragione del rapporto contrattuale di appalto esistente tra l’odierna parte controricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] srl, sulla previsione di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. nr. 276 del 2009;

3. in estrema sintesi, per la Co rte di appello , gli elementi raccolti non erano idonei a dimostrare che i lavoratori, in relazione ai quali era stato ipotizzato l’inadempimento contributivo, erano effettivamente impiegati nell’appalto tra le due società;

4. avverso la sentenza ha proposto r icorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo, cui ha resistito la parte privata, con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memoria ;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

7. con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, così come modificato, prima, dall’art. 6, comma 1 e 2, del D.Lgs nr. 251 del 2004 e, poi, dall'art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006; degli artt. 115, 116 e 416 cod.proc.civ. e dell'art.2697 cod.civ. , per non avere la Corte di a ppello tenuto conto delle argomentazioni svolte dall’INPS e delle contestazioni - generiche - alla stesse sollevate da lla controparte;

8. secondo l’Istituto, pacifico l’onere di prova su di esso gravante, di fronte ad un’allegazione specifica e puntuale circa i fatti posti a fondamento della pretesa, cioè l’omesso versamento dei contributi in relazione a due precise posizioni lavorative, con indicazione degli imponibili su cui gli stessi erano stati calcolati, il committente avrebbe dovuto contestare lo svolgimento, in suo favore, della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori indicati nel verbale (e non contestare che non erano dipendenti della società appaltatrice).

Generica, per l’INPS, era la deduzione della committente secondo cui le ammissioni del datore di lavoro non le erano opponibili e che i lavoratori in questione erano dipendenti di altri datori di lavoro.

Le ammissioni del datore di lavoro erano supportate da documentazione visionata in sede ispettiva per cui il verbale ispettivo avrebbe dovuto avereefficacia probatoria;

9. in buona sostanza, per l’Istituto ricorrente, in presenza di un’allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa – in sede ispettiva – e di una generica contestazionedegli stessi, «era inutile da parte dell’INPS[…] la prova di detti fatti, come invece ritenuto dalla Corte di merito»; 10.il motivo va, nel complesso, rigettato; 11.al di là della formulazione del motivo e dell’improprio richiamo agli artt. 29 del d.lgs nr. 276 del 2003, 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., nella sostanza, le censure imputanoalla Corte di merito la violazione del principio di non contestazione;

12. i rilievi, in primo luogo, difettano di specificità .

Essi sono inosservantidell'onere di puntuale indicazione degli atti su cui si fondano, imposto dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ.

Infatti, secondo l’ insegnamento della Corte,il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione delprincipio di non contestazione - la cui omissione espunge il fatto dall'ambito del controverso e esclude il bisogno di provaex art.115 c od .p roc .c iv . - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti ( v. per tutte, Cass. nr. 12840 del 2017).

Taleonere processuale non risulta assolto dall’Inps;

13. a monte, comunque, osserva il Collegio , come l’INPS incorra nell’errore di ritenere applicabilel’art. 115, comma 1, cod.proc.civ.,in relazione ad un atto ( id es t: il verbale ispettivo) che si colloca al di fuori del processo.

Per come inteso dalla Corte, la genericità delle contestazioni è riferita infatti dall’Istituto al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio(v. pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione); 14.il principio di non contestazione , viceversa, opera esclusivamenteall’interno del processo e , in generale, si pone peril convenuto costituito , nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale si definisce -irretrattabilmente- il thema decidendum, cioè i fatti pacifici , e il thema probandum, vale a dire i fatti controversi(Cass. nr. 22461 del 2015);

15. con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agliartt. 409 e segg. cod.proc.c iv. , l'onere dicontestazione tra e origine dal disposto dell' ar t. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere « di prendere posizione in maniera precisa enon limitata ad una genericacontestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda».

La mancatacontestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccomenon più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussioneex art. 420 c od .p roc .c iv . , la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie(Cass.

S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004);

16. l’affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Co rte, nell’ ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale p er il pagamento di contributi e premi.

In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta diCass.n. 14149 del 2012), si è chiarito che «unanon contestazione dei fatti costitutivi della […] pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora[…] la parte opponente, che è attrice in senso solo formale,non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (enon limitata ad una generica contestazione ) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod.proc.civ., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»( nei termini Cass. nr. 31704 del 2019, seguita da Cass. nr. 5416 del 2020; Cass, nr. 17604 del 2020; Cass. nr. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni diCass. nr. 27274 del 2018).

L’esposto principi o è riferibile anche a lla fattispecie concreta, relativa ad un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva , in cui il ricorrente agisce per affermare l’inesistenza del diritto, di cui è titolare l’INPS, che diviene oggetto dell'accertamento giudiziale; 17.in questo caso - come nei precedenti già valutati dalla Corte- l'attribuzione di efficacia di « allegazione » a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale è , si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbela circolarità , necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova , attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod.proc.civ. ( così precedenti citati; v., anche, Cass. nr. 2174 del 2021);

18. c onclusivamente, il ricorso va respinto , con le spese che , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 19.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’INPSal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33426-2018 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, [OSCURATO:PERSONA] negativo credito contributivo Verbale ispettivo Principio di non contestazione Operatività R.G.N. 33426/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 CC presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 565/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 506/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'impugnazione della società in epigrafe, proposta avverso la decisione di primo grado, ha dichiarato non dovuta la contribuzione pretesa dall’Inps; 2. a fondamento del decisum , la Corte ha osservato come l’INPS non avesse offerto la prova rigorosa dei fatti posti a base del credito contributivo, oggetto di un verbale ispettivo, e fondato, in ragione del rapporto contrattuale di appalto esistente tra l’odierna parte controricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] srl, sulla previsione di cui all’art. 29, comma 2, D.lgs. nr. 276 del 2009; 3. in estrema sintesi, per la Co rte di appello , gli elementi raccolti non erano idonei a dimostrare che i lavoratori, in relazione ai quali era stato ipotizzato l’inadempimento contributivo, erano effettivamente impiegati nell’appalto tra le due società; 4. avverso la sentenza ha proposto r icorso per cassazione l’INPS, con un unico motivo, cui ha resistito la parte privata, con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria ; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, così come modificato, prima, dall’art. 6, comma 1 e 2, del D.Lgs nr. 251 del 2004 e, poi, dall'art. 1, comma 911, della legge nr. 296 del 2006; degli artt. 115, 116 e 416 cod.proc.civ. e dell'art.2697 cod.civ. , per non avere la Corte di a ppello tenuto conto delle argomentazioni svolte dall’INPS e delle contestazioni - generiche - alla stesse sollevate da lla controparte; 8. secondo l’Istituto, pacifico l’onere di prova su di esso gravante, di fronte ad un’allegazione specifica e puntuale circa i fatti posti a fondamento della pretesa, cioè l’omesso versamento dei contributi in relazione a due precise posizioni lavorative, con indicazione degli imponibili su cui gli stessi erano stati calcolati, il committente avrebbe dovuto contestare lo svolgimento, in suo favore, della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori indicati nel verbale (e non contestare che non erano dipendenti della società appaltatrice). Generica, per l’INPS, era la deduzione della committente secondo cui le ammissioni del datore di lavoro non le erano opponibili e che i lavoratori in questione erano dipendenti di altri datori di lavoro. Le ammissioni del datore di lavoro erano supportate da documentazione visionata in sede ispettiva per cui il verbale ispettivo avrebbe dovuto avereefficacia probatoria; 9. in buona sostanza, per l’Istituto ricorrente, in presenza di un’allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della pretesa – in sede ispettiva – e di una generica contestazionedegli stessi, «era inutile da parte dell’INPS[…] la prova di detti fatti, come invece ritenuto dalla Corte di merito»; 10.il motivo va, nel complesso, rigettato; 11.al di là della formulazione del motivo e dell’improprio richiamo agli artt. 29 del d.lgs nr. 276 del 2003, 116 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ., nella sostanza, le censure imputanoalla Corte di merito la violazione del principio di non contestazione; 12. i rilievi, in primo luogo, difettano di specificità . Essi sono inosservantidell'onere di puntuale indicazione degli atti su cui si fondano, imposto dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. Infatti, secondo l’ insegnamento della Corte,il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione delprincipio di non contestazione - la cui omissione espunge il fatto dall'ambito del controverso e esclude il bisogno di provaex art.115 c od .p roc .c iv . - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti ( v. per tutte, Cass. nr. 12840 del 2017). Taleonere processuale non risulta assolto dall’Inps; 13. a monte, comunque, osserva il Collegio , come l’INPS incorra nell’errore di ritenere applicabilel’art. 115, comma 1, cod.proc.civ.,in relazione ad un atto ( id es t: il verbale ispettivo) che si colloca al di fuori del processo. Per come inteso dalla Corte, la genericità delle contestazioni è riferita infatti dall’Istituto al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio(v. pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione); 14.il principio di non contestazione , viceversa, opera esclusivamenteall’interno del processo e , in generale, si pone peril convenuto costituito , nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale si definisce -irretrattabilmente- il thema decidendum, cioè i fatti pacifici , e il thema probandum, vale a dire i fatti controversi(Cass. nr. 22461 del 2015); 15. con riferimento specifico al processo del lavoro di cui agliartt. 409 e segg. cod.proc.c iv. , l'onere dicontestazione tra e origine dal disposto dell' ar t. 416 cod.proc.civ., che addossa al convenuto l'onere « di prendere posizione in maniera precisa enon limitata ad una genericacontestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda». La mancatacontestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccomenon più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussioneex art. 420 c od .p roc .c iv . , la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie(Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004); 16. l’affermazione che precede è stata ulteriormente precisata dalla Co rte, nell’ ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale p er il pagamento di contributi e premi. In tali giudizi, ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (Cass. 19649 del 2018, sulla scorta diCass.n. 14149 del 2012), si è chiarito che «unanon contestazione dei fatti costitutivi della […] pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora[…] la parte opponente, che è attrice in senso solo formale,non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (enon limitata ad una generica contestazione ) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod.proc.civ., in cui, com'è noto, le parti possono «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice»( nei termini Cass. nr. 31704 del 2019, seguita da Cass. nr. 5416 del 2020; Cass, nr. 17604 del 2020; Cass. nr. 3765 del 2022 che hanno così superato le affermazioni diCass. nr. 27274 del 2018). L’esposto principi o è riferibile anche a lla fattispecie concreta, relativa ad un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva , in cui il ricorrente agisce per affermare l’inesistenza del diritto, di cui è titolare l’INPS, che diviene oggetto dell'accertamento giudiziale; 17.in questo caso - come nei precedenti già valutati dalla Corte- l'attribuzione di efficacia di « allegazione » a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale è , si ripete, il verbale ispettivo) interromperebbela circolarità , necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova , attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod.proc.civ. ( così precedenti citati; v., anche, Cass. nr. 2174 del 2021); 18. c onclusivamente, il ricorso va respinto , con le spese che , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; 19.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPSal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con
Sentenza Cassazione n. 19774/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris