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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39454/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per lesioni personali volontarie del Giudice di pace di Monza.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente generato da un'incoerenza tra le fonti di prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è versato in fatto e pretende, da questa Corte, una rivalutazione del quadro probatorio.

A questo proposito, si rappresenta che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per lesioni personali volontarie del Giudice di pace di Monza. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente generato da un'incoerenza tra le fonti di prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è versato in fatto e pretende, da questa Corte, una rivalutazione del quadro probatorio. A questo proposito, si rappresenta che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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