CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08523/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegataal controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia – sez. n. 5. - n. 436/2025,depositata il 6 febbraio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7644/2025Numero sezionale 7952/2025Numero di raccolta generale 8523/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza del 14 giugno2023, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne.2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1366/2024,depositata il 2 luglio 2024 accoglieva il ricorso, dichiarando ildiritto al rimborso nei limiti di quanto risultava dalladichiarazione integrativa, e con compensazione delle spese dilite.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia – sez. n. 5, consentenza n. 436/2025, pronunciata il 17 gennaio 2025 edepositata in segreteria il 6 febbraio 2025, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado, e condannandol’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondogrado.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi (ricorsonotificato l’8 aprile 2025).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 7644/2025 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7644/2025Numero sezionale 7952/2025Numero di raccolta generale 8523/2026Data pubblicazione 06/04/2026La controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), dello stessocodice di rito.Deduce, in particolare, che, contrariamente a quantoritenuto dalla C.G.T. di secondo grado, ella aveva sempreevidenziato, anche con riferimento alle richieste di rimborsoper gli anni precedenti, le diverse criticità ed anomalieascrivibili alla società contribuente, contestando sempre lasussistenza dei presupposti per procedere al rimborso.1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, l. n.388/2000, nonché dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio1998, n. 322, e dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che nel caso di specie non fosseconfigurabile un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile,in quanto la richiesta di rimborso era stata illegittimamenteduplicata, essendo stata presentata prima con le dichiarazioniintegrative, e successivamente in via autonoma ex art. 38d.P.R. n. 602/1973.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delleEntrate eccepisce la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 18, 21, 24 e57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4), c.p.c.R.G. N. 7644/2025 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7644/2025Numero sezionale 7952/2025Numero di raccolta generale 8523/2026Data pubblicazione 06/04/2026Rileva l’Ufficio che la C.G.T. di secondo grado aveva omessodi pronunciarsi sulla questione relativa alla irritualeduplicazione della domanda di rimborso, presentata primatramite dichiarazione integrativa e poi tramite separataistanza, ritenendo tale domanda inammissibile, pur avendosollevato la relativa eccezione in primo grado.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Contrariamente a quanto affermato nella sentenzaimpugnata, l’Agenzia delle Entrate ha sempre contestato ildiritto al rimborso richiesto dalla società contribuente,eccependo che non sussistevano i presupposti per procedereal rimborso, e ciò ha fatto non soltanto per gli anni oggettodel presente giudizio, ma anche per gli anni precedenti (inparticolare, per gli anni dal 2010 al 2017), per i quali pendonoautonomi e separati giudizi.Non può affermarsi, pertanto, che l’Ufficio non abbiacontestato la sussistenza del credito d’imposta in questione.2.2. Il secondo motivo è invece infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delleEntrate, nella specie è configurabile un silenzio-rifiuto, conriferimento all’istanza di rimborso del 14 giugno 2023, allaquale si riferisce il ricorso originario. Irrilevante è, a talproposito, la circostanza che tale rimborso sarebbe statorichiesto anche nelle dichiarazioni integrative relative aiperiodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, in quanto, in ognicaso, l’oggetto del presente giudizio attiene al silenzio-rifiutoformatosi sull’istanza di rimborso del 14 giugno 2023.2.3. Fondato è invece il terzo motivo.R.G. N. 7644/2025 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7644/2025Numero sezionale 7952/2025Numero di raccolta generale 8523/2026Data pubblicazione 06/04/2026La Corte regionale, con la pronuncia impugnata, ha omessodi pronunciarsi sull’eccepita duplicazione delle domande dirimborso (presentate nelle dichiarazioni integrative annualiper gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e, successivamente, conun’unica istanza presentata in data 14 giugno 2023), e, inparticolare, sulla questione relativa all’alternatività delle duemodalità di recupero dell’agevolazione ambientale, questionerilevante nel presente giudizio, anche per la valutazione dellatempestività della domanda, e che era stata sollevatadall’Ufficio sin dal primo grado.3. In conclusione, devono essere accolti il primo e terzomotivo di ricorso, e rigettato il secondo.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, inrelazione ai motivi accolti, con rinvio, per nuvo giudizio, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, la quale provvederà anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; rigetta ilsecondo motivo.Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 7644/2025 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]