CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 34609/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) ORDINANZA sul ricorso 36444/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] L. Spallanzani, 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro R [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12/d presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ‘2,22 -controricorrente - avverso la sentenza n. 4193/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] premette di avere stipulato, in data 26/06/2007, un contratto preliminare di compravendita con [OSCURATO:PERSONA] junior per l'acquisto di un immobile sito in Portici, al corso Garibaldi 379. Secondo la tesi della promissaria acquirente, costei avrebbe versato 30.000 C alla sottoscrizione del preliminare, dei complessivi 120.000 C, mentre la parte rimanente avrebbe dovuto essere versata in parte, ossia 40.000 C, in contanti contestualmente alla sottoscrizione del definitivo, da stipulare il 31 ottobre del 2007, e la differenza di 50.000 C, a saldo, solo dopo che il promittente venditore avesse fornito la prova della definitiva liberazione del bene da pretese di terzi. 2.-E' accaduto tuttavia che il Ricci, prima della stipula del definitivo, ha alienato il bene alla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui era socio. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato questa vendita come effettuata in pregiudizio del credito che vantava nei confronti del Ricci, credito derivante, come si è detto, dal versamento della caparra del preliminare, ed ha pertanto agito nei confronti sia del Ricci che della [OSCURATO:SOCIETA], allo scopo dì ottenere, in primo luogo, la revocatoria dell'atto, ed in secondo luogo la dichiarazione della sua simulazione. Nel corso del giudizio è stata disposta la chiamata in causa del marito della Sacco, [OSCURATO:PERSONA], coinvolto anche lui nella stipula del preliminare, ed a cui, dopo la sua morte in corso dì causa, sono subentrati gli eredi. 3.-Sia il Ricci che la [OSCURATO:SOCIETA] si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto della domanda: in particolare i due convenuti hanno osservato che alcun credito poteva vantare la Sacco nei loro confronti in quanto, non solo il contratto preliminare era privo di data certa, ma soprattutto si trattava di un contratto nullo in quanto stipulato in violazione del divieto del patto commissorio, essendo il Ricci un debitore del [OSCURATO:PERSONA], marito della Sacco. 4.-Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, essendovi prova della corresponsione di una somma di denaro da Sacco a Ricci, conseguentemente la prima doveva ritenersi creditrice del secondo con la conseguenza che l'atto di vendita da Ricci alla sua stessa società andava revocato poiché presentava le caratteristiche proprio della vendita in danno. Avverso tale sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA] ribadendo le difese svolte in primo grado, ed in particolar modo ribadendo che alcun credito esisteva in capo alla Sacco nei confronti del Ricci in quanto, da un lato, il contratto preliminare non solo era privo di data certa ma dissimulava patto commissorio vietato, ma che soprattutto la mera dazione delle somme dall'una all'altra parte non aveva titolo in quel contratto preliminare, ma si doveva spiegare all'interno di un rapporto di mutuo che era intercorso tra le parti in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato del danaro alla Ricci in tempo passato. La Corte di appello di Napoli ha accolto iannanua rilevando che non vi era data certa del preliminare e che dunque quel contratto non poteva essere opposto al terzo acquirente, cioè alla società cui il Ricci l'aveva alienato e che comunque non v'era prova del credito a garanzia del quale la Sacco agiva in revocatoria. Infine, riteneva la Corte d'appello che la vendita stipulata tra il Ricci e la società non era da considerarsi simulata in quanto avente causa nei rapporti societari di conferimento di capitale. 5.- Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria, di cui chiede il ri9etto la [OSCURATO:SOCIETA] costituitasi con controricorso. Considerato che 6.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 112, 115, 116 132 e 183 del codice di procedura civile, nonché 2697 e 2704 del codice civile. Il motivo si articola però in diverse censure. La prima questione fatta valere dalla ricorrente è che la Corte di appello avrebbe ritenuto non opponibile al terzo acquirente il contratto preliminare in quanto privo di data certa, ma senza che la parte convenuta lo avesse eccepito. Secondo la ricorrente la questione della opponibilità del contratto ai terzi, e dunque della mancanza di data certa, è oggetto di una eccezione in senso stretto che la convenuta avrebbe dovuto proporre e che invece non ha proposto: con la conseguenza che la Corte di appello l'avrebbe decisa oltre i limiti della domanda.Più precisamente, la tesi della ricorrente è che, se è vero che l'eccezione di difetto di data certa è ritenuta dalla giurisprudenza una eccezione in senso lato in ambito fallimentare, non significa che debba esserlo anche nel processo ordinario di cognizione dove invece è previsto dall'articolo 112 c.p.c. che tale eccezione debba essere svolta dalla parte. Comunque sia, sempre secondo la ricorrente, ove anche se ammettesse che si tratta di un'eccezione in senso lato, la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevarla d'ufficio senza prima stimolare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile. Con ulteriore e diverso argomento, sempre nell'ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta alla Corte di appello un difetto rilevante di motivazione per avere, dalla affermata non opponibilità del contratto ai terzi, ricavato altresì l'invalidità del contratto tra le parti. Più precisamente, secondo la ricorrente, il fatto di aver ritenuto il contratto privo di data certa avrebbe dovuto portare la Corte di appello alla conclusione della sola inopponibilità di tale contratto ai terzi, mentre la Corte d'appello è andata oltre deducendone altresì la invalidità del contratto tra le parti, ma senza spiegare perché dalla inopponibilità si sia arrivati altresì alla invalidità. Infine, la data non era stata neanche specificamente contestata dalla parte convenuta e quindi doveva ritenersi come provato che fosse quella indicata nel preliminare. Il motivo è infondato. Innanzitutto, non pare condivisibile la tesi prospettata dalla ricorrente secondo cui l'eccezione di mancanza di data certa del contratto è un'eccezione in senso stretto che compete alla parte di proporre e che il giudice non può rilevare d'ufficio. La stessa ricorrente ricorda come la natura di eccezione in senso lato è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione numero 4213 del 2013 poi ribadita da Cass. 3404 del 2015. Ritiene la ricorrente, tuttavia, che in questa giurisprudenza si afferma espressamente che l'eccezione di mancanza di data certa va considerata come eccezione in senso lato in quanto l'eccezione in senso stretto ha carattere eccezionale, ed è limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all'interessato: poiché nella legge fallimentare non è espressamente detto che l'interessato debba eccepire la mancanza di data certa, ecco che tale mancanza può essere rilevata d'ufficio. Niente di tutto ciò è invece predicabile per il processo ordinario di cognizione dove, anzi, l'articolo 112 c.p.c. impone di tenere in considerazione la volontà delle parti. Questa prima censura è infondata per un duplice motivo. Innanzitutto lo è in quanto non si può dire che l'articolo 112 c.p.c. rimetta espressamente alla parte interessata l'onere di eccepire la mancanza di data certa, essendo, come è evidente, ratio di quella norma di impedire al giudice di pronunciare su domande non proposte dalle parti, lasciando impregiudicata la questione se l'eccezione sia a carico della parte o sia rilevabile d'ufficio, questione che va risolta aliunde, secondo il criterio indicato dalla sopra citata giurisprudenza. In secondo luogo, risulta chiaramente come la questione della mancanza di data certa, non solo era stata posta in primo grado, ma era stata oggetto di uno specifico motivo di appello, che viene riportato a pagina 13 della sentenza, con il quale l'appellante aveva, per l'appunto, eccepito che il preliminare di vendita è documento privo di data certa e non è registrato né trascritto: il che è sufficiente ad integrare una eccezione di mancanza di data certa, che quindi comunque c'è stata a prescindere pertanto dalla natura che a tale eccezione si voglia riservare. Questa osservazione- vale a dire che la parte convenuta ha eccepito la mancanza di data certa- vale anche a confutare gli altri due argomenti fatti valere dalla ricorrente, e cioè che, ove anche l'eccezione fosse rilevabile d'ufficio, il giudice, ai sensi dell'articolo 183 c.p.c, avrebbe dovuto, prima di tenerla in considerazione, stimolare il contraddittorio delle parti sul punto, osservazione alla quale si può replicare che comunque l'eccezione era stata introdotta dalla parte e dunque era già acquisita al contraddittorio, il quale non andava pertanto ulteriormente provocato dal giudice; mentre, per altro verso, alla censura che la questione della data certa non era sufficientemente contestata si può replicare che invece, come risulta dalla sentenza che riporta l'atto d'appello, la contestazione era stata effettuata con il secondo motivo di impugnazione in modo assolutamente preciso e chiaro. L'ultima censura relativa al primo motivo contesta alla decisione di merito un salto logico, e dunque una carenza nella motivazione, vale a dire di aver dedotto dalla inopponibilità ai terzi del preliminare privo di data certa altresì la sua invalidità tra le parti, senza però dare conto di tale passaggio, posto che altro è che il contratto non sia opponibile ai terzi altro è che sia altresì invalido tra le parti. Anche questa censura, seppure suggestiva, è infondata. In realtà, la decisione impugnata non deduce l'invalidità del contratto tra le parti dalla sua -14,o kt, yopponibilità ai terzi, ma ricava entrambi gli effetti da due premesse diverse: come risulta a pagina 15 della sentenza, infatti, la Corte d'appello non fa una questione di invalidità del contratto tra le parti quanto piuttosto di difetto di prova che il contratto fosse la fonte del credito fatto valere dalla Sacco e per la cui tutela quest'ultima ha proposto l'azione revocatoria. Scrive infatti la Corte d'appello che "il contenuto delle pattuizioni neanche consente una ricostruzione della vicenda collimante con quella offerta dalla Sacco, sulla scorta delle risultanze degli assegni". E fermo restando che nell'azione revocatoria ciò che conta è per l'appunto l'opponibilità del credito al terzo acquirente qualora costui venga citato in giudizio. 7.1.-Con il secondo motivo la ricorrente assume violazione degli articoli 115 e 116 del codice dì procedura civile nonché 1415, 1416, 1417, e 2697 del codice civile. La tesi è la seguente: non vi sarebbe adeguata motivazione sulla questione, pure posta in via subordinata con la domanda introduttiva, della simulazione del contratto: più precisamente la ricorrente, assumendosi creditrice, aveva proposto sia un'azione revocatoria della vendita sia una domanda di simulazione. Ritiene la ricorrente che la questione della simulazione sia stata liquidata dalla Corte d'appello senza motivazione alcuna, ed in modo perentorio, senza adeguato esame dei fatti che sarebbero invece emersi durante la istruttoria e che si danno per pacifici.In particolare, secondo la ricorrente, la natura simulata di quella vendita doveva chiaramente risultare dal fatto che non era stato versato alcun prezzo come corrispettivo del trasferimento, circostanza che era ammessa pure dalla stessa sentenza. Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che dall'istruttoria è emerso che il bene venne conferito dal Ricci nella società di cui era socio, ossia la [OSCURATO:SOCIETA], per riequilibrare la situazione patrimoniale che si era venuta a determinare dopo che l'altro socio aveva effettuato un versamento di circa 400.000 C per ripianare i debiti sociali. Ossia: a fronte del versamento dell'altro socio, il Ricci avrebbe versato la sua parte proprio conferendo l'immobile in questione, e ciò spiega ovviamente perché non sia stato versato prezzo: il trasferimento non aveva titolo in una compravendita bensì nel conferimento sociale del bene. Per come è evidente, non si tratta di una donazione, come suppone la ricorrente, essendo quel trasferimento dovuto non già a spirito di liberalità bensì all'adempimento di obblighi sociali, e senza tacere del fatto che, ove anche si trattasse di una donazione, non perciò stesso ne andrebbe affermata la natura simulata, che non è ovviamente insita nello spirito di liberalità con cui è compiuto l'atto. Il ricorso va dunque rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura dì 5000,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per