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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26905/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MOZZILLO Samuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza del 14/12/2021 il Tribunale di Torino in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Ivrea del 05/11/2021 di applicazione della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali di cui ai capi A), B), D), E) dell'incolpazione provvisoria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Indagato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i capi (A, B, D) per i quali era stata confermata la misura cautelare, con particolare riferimento alla responsabilità per la rapina sub D), basata sull'esito della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, senza tener conto dell'ulteriore compendio d'indagine, valorizzato invece dal Gip che aveva ritenuto il complice [OSCURATO:PERSONA] autore materiale della condotta delittuosa; quanto ai reati sub A) e B), la motivazione era contraddittoria perché il contributo concorsuale alla rapina era rimasto incerto, con ricostruzione dei fatti incentrata in via esclusiva sulle lacunose dichiarazioni della vittima.

Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per il diniego, ritenuto ingiustificato e non adeguatamente argomentato, di misure cautelari meno afflittive, nonostante l'unico e non specifico precedente penale e la diversa posizione del complice.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez.

Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828; in seguito, ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460).

5. Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez.

F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698.

6. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e gli ulteriori elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nelle imputazioni preliminari si siano verificati e siano altresì riconducibili all'indagato (oltre che ai complici).

Le vittime delle rapine, commesse nell'arco di circa due ore, con modalità analoghe, sono state in grado di fornire precise e circostanziate notizie sugli aggressori, individuando il Mozzillo come l'autore materiale della condotta violenta; inoltre, gli accertamenti delle Forze dell'Ordine hanno confermato la versione dei fatti, essendosi poste all'inseguimento dell'auto dove si trovavano i tre rapinatori.

Il tribunale ha altresì esaminato le alternative letture del compendio indiziario, fornite dalla difesa, ritenendole inverosimili, con argomentazioni immuni da rilievi sul piano logico, incentrate sul narrato delle persone offese; infine, ha correttamente evidenziato che la partecipazione del ricorrente alle rapine è riscontrata da un solido quadro indiziario, a prescindere dal segmento di azione delittuosa a lui riferibile e dalla specificazione della condotta concorsuale, questioni oggetto di successivo accertamento, pur a fronte di sicuri elementi che inducono a propendere per la diretta partecipazione di costui all'esecuzione materiale dei delitti.

7. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è generico, non confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato che riconduce "il concreto ed attuale rischio di recidivanza" alla "estrema gravità delle azioni poste in essere.. di notte, in gruppo, mediante ricorso all'uso di violenza con armi, ai danni di tre diverse persone offese", oltre che alla reiterazione a delinquere (indubbia anche per il Mozzillo), così motivando congruamente sulla valutazione di inaffidabilità e sul conseguente diniego di misure di autolimitazione, alternative al carcere.

8. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della si:essa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MOZZILLO Samuele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 14/12/2021 il Tribunale di Torino in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Ivrea del 05/11/2021 di applicazione della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali di cui ai capi A), B), D), E) dell'incolpazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Indagato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione circa l'affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i capi (A, B, D) per i quali era stata confermata la misura cautelare, con particolare riferimento alla responsabilità per la rapina sub D), basata sull'esito della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, senza tener conto dell'ulteriore compendio d'indagine, valorizzato invece dal Gip che aveva ritenuto il complice [OSCURATO:PERSONA] autore materiale della condotta delittuosa; quanto ai reati sub A) e B), la motivazione era contraddittoria perché il contributo concorsuale alla rapina era rimasto incerto, con ricostruzione dei fatti incentrata in via esclusiva sulle lacunose dichiarazioni della vittima. Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per il diniego, ritenuto ingiustificato e non adeguatamente argomentato, di misure cautelari meno afflittive, nonostante l'unico e non specifico precedente penale e la diversa posizione del complice. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828; in seguito, ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv. 255460). 5. Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698. 6. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e gli ulteriori elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nelle imputazioni preliminari si siano verificati e siano altresì riconducibili all'indagato (oltre che ai complici). Le vittime delle rapine, commesse nell'arco di circa due ore, con modalità analoghe, sono state in grado di fornire precise e circostanziate notizie sugli aggressori, individuando il Mozzillo come l'autore materiale della condotta violenta; inoltre, gli accertamenti delle Forze dell'Ordine hanno confermato la versione dei fatti, essendosi poste all'inseguimento dell'auto dove si trovavano i tre rapinatori. Il tribunale ha altresì esaminato le alternative letture del compendio indiziario, fornite dalla difesa, ritenendole inverosimili, con argomentazioni immuni da rilievi sul piano logico, incentrate sul narrato delle persone offese; infine, ha correttamente evidenziato che la partecipazione del ricorrente alle rapine è riscontrata da un solido quadro indiziario, a prescindere dal segmento di azione delittuosa a lui riferibile e dalla specificazione della condotta concorsuale, questioni oggetto di successivo accertamento, pur a fronte di sicuri elementi che inducono a propendere per la diretta partecipazione di costui all'esecuzione materiale dei delitti. 7. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è generico, non confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato che riconduce "il concreto ed attuale rischio di recidivanza" alla "estrema gravità delle azioni poste in essere.. di notte, in gruppo, mediante ricorso all'uso di violenza con armi, ai danni di tre diverse persone offese", oltre che alla reiterazione a delinquere (indubbia anche per il Mozzillo), così motivando congruamente sulla valutazione di inaffidabilità e sul conseguente diniego di misure di autolimitazione, alternative al carcere. 8. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della si:essa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 26905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris