CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 07458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7717/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-REBECK, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 1319/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio il comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle prove poste a fondamento delle sentenze n. 3181/2002, 105/2007 e 532/2014, rispettivamente emesse dal tribunale di Salerno, dalla Corte d’appello di Salerno e dalla Corte di cassazione. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò la statuizione di primo grado, sul presupposto che la domanda introduttiva del giudizio era ed è inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento giurisdizionale (…) . In particolare, lo Sparano, essendo stato riconosciuto proprietario esclusivo del sacello gentilizio denominato “Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]” con sentenza divenuta irrevocabile per difetto d’impugnazione, non avrebbe potuto trarre alcun beneficio o vantaggio da un’eventuale pronuncia di accertamento della falsità delle prove su cui sarebbero state fondate le sentenze n. 3181/2002, n. 105/2007 e n. 532/2014 (…) Ne deriva che, quand’anche la domanda di accertamento della falsità delle prove avesse trovato accoglimento, lo Sparano non avrebbe comunque potuto invocare la revocazione della sentenza n. 105/2007 della Corte d’Appello di Salerno, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 532/2014, dal momento che, come correttamente sostenuto dal giudice del gravame, la Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] non era giammai appartenuta al Comune di [OSCURATO:PERSONA], che, di riflesso, non poteva in alcun modo essere ritenuto responsabile della causazione dei danni derivanti al fabbricato dell’attore dalla mancata ristrutturazione del sottostante sacello . [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi. Il Comune intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame dell’intera documentazione(…) per presunta mancanza di interesse ad agire , con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., affermando che la presente azione era stata proposta per l’attuazione concreta del giudicato petitorio, del tutto diverso da quello risarcitorio; in particolare attraverso l’accertamento della falsità delle prove egli aveva inteso accertare la consistenza effettiva del complesso immobiliare, al fine di ottenere la trascrizione e l’acquisizione della proprietà. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 948 cod. civ., affermando che l’intero complesso sarebbe stato oggetto di sdemanializzazione tacita, con la conseguenza che il Conservatorio, pertinenza della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere accatastato e trascritto con la cosa principale. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il mancato esame del giudicato, in relazione agli artt. 2653 e 2650 cod. civ., reiterando le deduzioni in ordine alla sdemanializzazione tacita. Il complesso censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità In primo luogo, va osservato che il ricorrente non attinge la statuizione con la quale la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili le deduzioni articolate dallo Sparano solo in comparsa conclusionale, a riguardo della dedotta necessità di procedere alla trascrizione della sentenza di rivendica sull’intero compendio, inconsulto il Conservatorio. In secondo luogo, appare evidente che i motivi s’incentrano su questioni che non impingono in alcun modo con la “ratio decidendi” sopra riportata, quanto piuttosto introducono apprezzamenti e critiche nei confronti della decisione passata in giudicato con la quale il ricorrente era stato dichiarato proprietario della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]. Mentre la dedotta falsità delle prove atteneva, come si è visto, a ben altro giudizio (definito con la statuizione di cassazione), vertente sulla pretesa di ristoro di danni derivanti dal complesso monumentale. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento delladecisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri