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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27272/2024

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91, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio dicassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.230,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Co

91, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio dicassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.230,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Co
Sentenza Cassazione n. 27272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris