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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 45678/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 29 settembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75, comma 2, cligs. n.159/2011) con obbligo dì soggiorno nel proprio comune di residenza (in [OSCURATO:PERSONA]).

Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 22, essendosi fatto trovare sulla pubblica via, in Carcare, alle ore 22:25 del 17 luglio 2015.

La pena è stata così commisurata: anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, previo aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale e riduzione per il rito.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso censura l'assenza di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si è motivato esclusivamente in punto di recidiva, basandosi peraltro su precedenti penali di tutt'altro genere ed indole; erano invece da considerarsi, quali elementi positivamente valorizzabili, la minima offensività della violazione contestata e il comportamento processuale corretto e collaborativo del ricorrente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

La Corte di secondo grado ha richiamato i numerosi precedenti penali al fine di sostenere il giudìzio - immune da vizi - di accentuata pericolosità del Martin.

Tale argomentazione sorregge, anche se in modo implicito, il giudizio di conferma della decisione di primo grado anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi - peraltro - di condotta posta in essere da soggetto destinatario di particolari obblighi proprio in ragione delle pregresse manifestazioni di pericolosità sociale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 settembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75, comma 2, cligs. n.159/2011) con obbligo dì soggiorno nel proprio comune di residenza (in [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente ha violato le disposizioni con le quali veniva imposto il divieto di rincasare non più tardi delle ore 22, essendosi fatto trovare sulla pubblica via, in Carcare, alle ore 22:25 del 17 luglio 2015. La pena è stata così commisurata: anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, previo aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale e riduzione per il rito. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso censura l'assenza di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si è motivato esclusivamente in punto di recidiva, basandosi peraltro su precedenti penali di tutt'altro genere ed indole; erano invece da considerarsi, quali elementi positivamente valorizzabili, la minima offensività della violazione contestata e il comportamento processuale corretto e collaborativo del ricorrente. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La Corte di secondo grado ha richiamato i numerosi precedenti penali al fine di sostenere il giudìzio - immune da vizi - di accentuata pericolosità del Martin. Tale argomentazione sorregge, anche se in modo implicito, il giudizio di conferma della decisione di primo grado anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi - peraltro - di condotta posta in essere da soggetto destinatario di particolari obblighi proprio in ragione delle pregresse manifestazioni di pericolosità sociale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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