CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.01.194 avverso l'ordinanza del 5 luglio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis, 7 d. Igs. 151 del 2011 (capo 1), di cui agli artt. 81, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo connma i. 3, 416 bis.1 cod. pen., 71 d.lgs. 159 del 2011, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in Cittanova a far data dal 27 maggio 2020 (capo 4), di cui agli artt. 81, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3, 416 bis.1, cod. pen., 71 d.lgs. 159 del 2011, commesso in Cittanova a far data dal 14 gennaio 2020 (Capo 5), di cui agli artt. 81, 110, 56-629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3, 416 bis.1, cod. pen., 71 d.lgs. 159 del 2011, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in Cittanova nelle date del 25 settembre 2019, 14 dicembre 2019 e 4 giugno 2020 (capo 6) e di cui agli artt. artt. 81, 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3, 416 bis.1, cod. pen., 71 d.lgs. 159 del 2011, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in Cittanova a far data dal 14 dicembre 2019 (capo 7). 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Facchineri, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione del divieto del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto il Pubblico Ministero, all'udienza preliminare tenutasi il 22 giugno 2020 nel proc. n. 3234/2011 R.G.N.R. (cd. Altanunn), avrebbe limitato la contestazione associativa inizialmente formulata nei confronti del ricorrente come "aperta", indicando l'anno 2018 come momento conclusivo dell'operatività dell'associazione criminale oggetto di indagine in quel procedimento. Ad avviso del ricorrente, il pubblico ministero, espungendo un segmento temporale dall'originaria contestazione del procedimento Altanum, avrebbe potuto surrettiziamente reiterare l'azione cautelare nel presente procedimento per le medesime condotte associative, ancorché gli elementi a sostegno della "nuova" contestazione fossero già emersi nel settembre 2019. Il potere del pubblico ministero di rimodulare l'accusa nell'udienza preliminare, dunque, nella specie sarebbe stato illegittimamente esercitato, in assenza dell'emersione di elementi probatori ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio. Gli elementi probatori già emersi nel corso del procedimento Altanum, dunque, dovrebbero essere dichiarati inutilizzabili a fini cautelari nel presente procedimento, in quanto relativi alla medesima condotta associativa asseritamente tenuta nel medesimo lasso di tempo e già contestata nel precedente processo mediante l'applicazione di una misura coercitiva.2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 273 cod.. proc. pen. e il vizio di carenza e di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., costruito sulla sola figura del Facchineri e su reati allo stesso addebitati come necessariamente riconducibili al programma criminale dell'ipotizzata associazione. L'ordinanza impugnata sarebbe fondata sulla vicenda estorsiva posta in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto all'acquisto dei prodotti alcolici commerCializzati dalla ditta — asseritamente riconducibile al ricorrente- Quartefoil, ma l'esistenza della cosca a base familiare Facchineri sarebbe provata solo sulla base dagli accertamenti giudiziaria relativi all'esistenza di tale sodalizio criminale e risalenti, nel caso più recente, alla metà degli anni novanta. Le sentenze relative a tale cosca, tuttavia, ne avevano escluso l'operatività dopo il 1999 e il ricorrente era stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento c.d. Altanum. Il Tribunale, dunque, nel delineare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., non avrebbe compiuto un'attenta verifica dei precedenti giudiziari che avrebbero acclarato l'inesistenza della "cosca Facchineri", sottraendosi così al proprio impegno dimostrativo e riconducendo erroneamente singole e solitarie iniziative del ricorrente e della sua famiglia a condotte indizianti ritenute ascrivibili all'ambito applicativo dell'art. 416 bis cod. pen. Nell'ordinanza impugnata, inoltre, non sarebbero stati evidenziati indici rivelatori di una unione di intenti di natura mafiosa e i coindagati altro non avrebbero in comune che un rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, il difensore censura l'omessa valutazione delle indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. e, segnatamente, delle dichiarazioni dei commercianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vittime dei delitti di estorsione aggravata contestati ai capi 4) e 5). 3. Con la requisitoria e le conclusioni depositate in data 27 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 4 gennaio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, ribadendo, in relazione agli art. 50, 423 e 649 cod. proc:. pen., con il primo motivo, che l'azione penale era stata «ritrattata nel procedimento penale connesso n. 3234/2011 R.G.N.R. D.D.A. Rc (cd. Altanum) per esercitare l'azione cautelare nel presente procedimento per un periodo consumativo oggetto della contestazione già mossa». Con il secondo motivo aggiunto, il difensore ha censurato i gravi indizi di sussistenza dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, in relazione al «novum rappresentato dai dati logici desumibili dalla sentenza Altanum circa l'operatività della 'ndrina Facchineri». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo e il primo motivo aggiunto il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza del divieto del ne bis in idem in sede cautelare. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Non sussiste la violazione (o, comunque, l'elusione) del divieto del ne bis in idem denunciata, in quanto in entrambi i procedimenti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere è stata applicata nei confronti del ricorrente non solo in relazione al segmento temporale che si deduce essere comune, ma a contestazioni fondate su ambiti temporali ben più lati. Il ricorrente, del resto, oblitera la sopravvenienza, non incongruamente argomentata dal Tribunale del riesanne, di univoci elementi indiziari, nel precedente processo non ancora acquisiti, dimostrativi della operatività, anche in relazione ai delitti scopo accertati, di una nuova formazione crinninosa in rapporto di continuità o di successione con una precedente cosca "storica", oggetto di passati accertamenti irrevocabili. Infondato è, inoltre, il rilievo difensivo volto a sostenere che il potere di modificare l'imputazione in udienza preliminare, previsto dall'art. 423 cod. proc. pen., possa essere utilizzato solo a fronte dell'emersione di elementi probatori nuovi rispetto a quelli considerati nella richiesta di rinvio a giudizio, in quanto tale potere è legittimamente utilizzabile dal pubblico ministero anc:he per adeguare la definizione giuridica dell'imputazione alle risultanze di fatto e, dunque, anche per "ridurre", in aderenza alle risultanze probatorie, l'originaria accusa (anche in punto di tempus commissi delicti). 4. Con il secondo motivo e il secondo motivo aggiunto il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., costruito sulla sola figura del Facchineri e su reati ad esso addebitati come necessariamente riconducibili al programma criminale dell'ipotizzata associazione.5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettò a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è, dunque, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio ad una rinnovata valutazione degli elementi incliziari disponibili, in aperto contrasto con i tratti strutturali della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Il Tribunale del riesame, del resto, nei limiti delibatori propri della delibazione cautelare, ha ritenuto non certo incongruamente di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle attività di commercializzazione dei prodotti della società [OSCURATO:PERSONA], ritenute dimostrative sia del controllo del territorio da parte degli indagati, che di modalità comportamentali improntate a intimidazione e sopraffazione; i sodali, in particolare, avrebbero posto in essere reiterate condotte estorsive ai danni degli imprenditori locali, costretti ad ac:quistare i prodotti proposti dal clan Facchineri, determinando, quali conseguenze, condizioni di assoggettamento e di omertà. In tale contesto, invero, la gravità indiziaria delle singole estorsioni consumate ai danni di plurimi imprenditori, costretti a subire il suddetto tipo di pressione, è stata non illogicamente ritenuta dal Tribunale emblematicamente rappresentativa non solo della concreta ed effettiva "esteriorizzazione" del c.d. metodo mafioso, da parte della compagine criminale capeggiata dal ricorrente, ma anche della stessa percezione da parte delle vittime dell'esistenza del sodalizio nella zona in cui è operativa la cosca in esame. 6. Con il terzo motivo il difensore censura l'omessa valutazione delle indagini difensive ex art. 391 bis cod. proc. pen. e, segnatamente, delle dichiarazioni dei commercianti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vittime dei delitti di estorsione aggravata contestati ai capi 4) e 5). 7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato la decisività delle investigazioni difensive pretermesse dal Tribunale del riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari). Le dichiarazioni addotte, peraltro, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza impugnata. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle