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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30075/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 34600-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2740/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecco avverso l' avviso di accertamento relativo alli anno di imposta 2009 con i quale venivano contestate violazione in materia di Iva per l'emissione di fatture per operazioni asseritamente inesistenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando la mancata applicazione del raddoppio dei termini per la mancata produzione della denuncia penale.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la CTR della Lombardia accoglieva l'appello affermando che risultava provato dagli elementi forniti dall'Ufficio che il procedimento penale nei confronti [OSCURATO:PERSONA] era stato promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza della potestà impositiva. 4 Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 34600 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- contraddittorio.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 132, comma 2, nr. 4) cpc, 118 disp. att. cpc, 36 comma 2 d.lvo 546/92, 111, comma 6 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4) cpc, si sostiene che la motivazione della sentenza sia apparente e non intellegibile con riferimento alla rilevanza del processo penale citato ai fini del raddoppio dei termini e alla esistenza di reati che giustificassero il raddoppio dei termini. 1.1 Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr. 4) cpc, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura, mossa dai contribuenti in prime cure e riproposta in secondo grado, relativa alla mancata produzione in giudizio di copia della denuncia. 1.2 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 57, comma 3 dPR nr. 633/72 nonché dell'art. 1 comma 132 della legge di stabilità del 2016, per avere la CTR, in violazione delle norme citate, ritenuto applicabile il raddoppio dei termini in mancanza di produzione da parte dell'Ufficio della copia della denuncia. 1.3 Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc per avere la CTR omesso di esamine le doglianze di merito mosse dai contribuenti del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle attinenti alla tempestività dell'avviso. 2 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante lo loro intima connessione, sono infondati.

Ric. 2019 n. 34600 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- 2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logi cità del suo ragionamento.

E' noto che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

In particolare, il vizio motivazionale previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo Ric. 2019 n. 34600 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -4- impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 2.2 Nella specie la CTR ha enunciato le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum in modo da rispettare il parametro del << minimo costituzionale».

Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la sentenza dà, infatti, conto dell'esistenza di elementi che provano l'esistenza di un procedimento penale per reati fiscali relativi al periodo 2005- 2011 promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza del potere impositivo. 3 Il terzo motivo è infondato. 3.1 Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr Cass nr 24155/2017). 3.2 La CTR non è incorsa nella dedotta omessa statuizione in quanto, ritenendo provata aliunde l'esistenza del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali concernenti anche il periodo di imposta oggetto di accertamento, si è implicitamente pronunciata sulla doglianza dei contribuenti in ordine alla mancata produzione in giudizio della denuncia penale. 4 n quarto motivo non merita accoglimento.

Ric. 2019 n. 34600 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -5- 4.1 Va precisato che nel caso di specie, essendo stato l'avviso di accertamento notificato in data 25/12/2016 per l'annualità 2009, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 132 della

I. 208/2015 a tenore del quale <<il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricom presa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo». 4.2 Come sopra precisato la CTR ha accertato, apprezzando plurime fonti di prova, la pendenza di un procedimento penale ( nr. rgnr 1546/2011) a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione di imposta sui redditi e sul valore aggiunto e emissione di di fatture per operazioni parzialmente inesistenti , sin dal 2011, quando non erano ancora spirati i termini di decadenza dell'accertamento; ne consegue la superfluità della produzione della trasmissione della denuncia della Guardia di Finanza 5 E', invece, fondato il quinto motivo. 5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017).

Ne consegue che l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza.» (Cass., Sez. 5, n.10036 del 24/04/2018).

Ric. 2019 n. 34600 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -6- 5.2 Nella fattispecie la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, sulle questioni inerenti al merito della pretesa tributaria (prescrizione del credito e assenza di responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell'originario ricorso proposte dal contribuente e riproposte nelle controdeduzioni in appello, i cui estratti sono stati riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, all'interno del ricorso per Cassazione.

6. In accoglimento del quinto motivo del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione PQM La Corte; accoglie il quinto motivo di ricorso rigettati i primi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34600-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2740/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecco avverso l' avviso di accertamento relativo alli anno di imposta 2009 con i quale venivano contestate violazione in materia di Iva per l'emissione di fatture per operazioni asseritamente inesistenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso rilevando la mancata applicazione del raddoppio dei termini per la mancata produzione della denuncia penale. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la CTR della Lombardia accoglieva l'appello affermando che risultava provato dagli elementi forniti dall'Ufficio che il procedimento penale nei confronti [OSCURATO:PERSONA] era stato promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza della potestà impositiva. 4 Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il Ric. 2019 n. 34600 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 132, comma 2, nr. 4) cpc, 118 disp. att. cpc, 36 comma 2 d.lvo 546/92, 111, comma 6 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 4) cpc, si sostiene che la motivazione della sentenza sia apparente e non intellegibile con riferimento alla rilevanza del processo penale citato ai fini del raddoppio dei termini e alla esistenza di reati che giustificassero il raddoppio dei termini. 1.1 Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 comma 1°, nr. 4) cpc, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura, mossa dai contribuenti in prime cure e riproposta in secondo grado, relativa alla mancata produzione in giudizio di copia della denuncia. 1.2 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 57, comma 3 dPR nr. 633/72 nonché dell'art. 1 comma 132 della legge di stabilità del 2016, per avere la CTR, in violazione delle norme citate, ritenuto applicabile il raddoppio dei termini in mancanza di produzione da parte dell'Ufficio della copia della denuncia. 1.3 Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr 3 cpc per avere la CTR omesso di esamine le doglianze di merito mosse dai contribuenti del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle attinenti alla tempestività dell'avviso. 2 I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante lo loro intima connessione, sono infondati. Ric. 2019 n. 34600 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- 2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logi cità del suo ragionamento. E' noto che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall'art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo Ric. 2019 n. 34600 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 2.2 Nella specie la CTR ha enunciato le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum in modo da rispettare il parametro del << minimo costituzionale». Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, la sentenza dà, infatti, conto dell'esistenza di elementi che provano l'esistenza di un procedimento penale per reati fiscali relativi al periodo 2005- 2011 promosso anteriormente alla scadenza del termine di decadenza del potere impositivo. 3 Il terzo motivo è infondato. 3.1 Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico- giuridica della pronuncia (cfr Cass nr 24155/2017). 3.2 La CTR non è incorsa nella dedotta omessa statuizione in quanto, ritenendo provata aliunde l'esistenza del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reati fiscali concernenti anche il periodo di imposta oggetto di accertamento, si è implicitamente pronunciata sulla doglianza dei contribuenti in ordine alla mancata produzione in giudizio della denuncia penale. 4 n quarto motivo non merita accoglimento. Ric. 2019 n. 34600 sez. MT - ud. 14-09-2021 -5- 4.1 Va precisato che nel caso di specie, essendo stato l'avviso di accertamento notificato in data 25/12/2016 per l'annualità 2009, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 132 della I. 208/2015 a tenore del quale <<il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricom presa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo». 4.2 Come sopra precisato la CTR ha accertato, apprezzando plurime fonti di prova, la pendenza di un procedimento penale ( nr. rgnr 1546/2011) a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di evasione di imposta sui redditi e sul valore aggiunto e emissione di di fatture per operazioni parzialmente inesistenti , sin dal 2011, quando non erano ancora spirati i termini di decadenza dell'accertamento; ne consegue la superfluità della produzione della trasmissione della denuncia della Guardia di Finanza 5 E', invece, fondato il quinto motivo. 5.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, «L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l'omessa pronuncia determina nullità della sentenza.» (Cass., Sez. 5, n.10036 del 24/04/2018). Ric. 2019 n. 34600 sez. MT - ud. 14-09-2021 -6- 5.2 Nella fattispecie la CTR ha completamente omesso di pronunciarsi, neanche implicitamente, sulle questioni inerenti al merito della pretesa tributaria (prescrizione del credito e assenza di responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA]) oggetto dell'originario ricorso proposte dal contribuente e riproposte nelle controdeduzioni in appello, i cui estratti sono stati riportati, in ossequio al principio di autosufficienza, all'interno del ricorso per Cassazione. 6. In accoglimento del quinto motivo del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione PQM La Corte; accoglie il quinto motivo di ricorso rigettati i primi quattro motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
Sentenza Cassazione n. 30075/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris