CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 27/02/2020 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 17 aprile del 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen., per avere, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, falsificato dei documenti per la stipula di un contratto di assicurazione di una automobile della quale egli era proprietario quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e come tale beneficiarìo del contratto assicurativo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo illogicità della motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte ritenuto che il ricorrente fosse proprietario del veicolo assicurato e beneficiario della polizza assicurativa stipulata con uso da parte di altri soggetti di documenti falsificati. Il ricorrente, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non avrebbe fornito alcun apporto causale e sarebbe stato solo una testa di legno, trattandosi di una società inesistente. Le truffe alla assicurazione, come quella di cui si discute, sarebbero state commesse da tale [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto era emerso dall'istruttoria dibattimentale. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducíbilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Nel caso in esame, sia la Corte di appello che il Tribunale non sono incorsi in alcun travisamento della prova, avendo ricondotto l'illecito al fatto che l'autovettura oggetto del contratto di assicurazione fasullo fosse riconducibile alla società della quale il ricorrente era amministratore unico e che egli, pertanto, era l'unico soggetto che poteva avere un concreto interesse alla stipula della polizza assicurativa. Il ricorso è del tutto generico, inoltre, nell'individuare il ruolo di altro soggetto coinvolto in analoghi fatti, comunque diversi da quello in esame. Dagli stessi allegati al ricorso risulta peraltro che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era censita alla Camera di Commercio di Napoli sicché la circostanza che il ricorrente ne fosse amministratore unico rende ragione della affermazione della Corte di appello in ordine al fatto che egli doveva essere consapevole della stipula di un falso contratto di assicurazione di una delle autovetture della società dal quale traeva beneficio quale soggetto cui erano riferibili le operazioni. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 22.12.2121. Il Consigliere estensore sidente Gi