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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 41785/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'indagata Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con ordinanza in data 26/04/2022 il Tribunale di Roma, pronunziando sull' istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], revocava il decreto di sequestro emesso il 24 marzo 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Tivoli in quanto carente di motivazione disponendo la restituzione all' avente diritto di quanto in sequestro.2.

Contro detta ordinanza ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli deducendo, con un unico motivo, violazione di legge.

Assume che il tribunale del riesame non aveva considerato che il provvedimento di sequestro, da leggere unitamente al verbale di sequestro, risultava adeguatamente motivato in quanto erano stati indicati gli elementi relativi al reato per cui si procedeva (art. 648 cod. pen.), il nesso pertinenziale e le finalità probatorie, non potendosi ritenere che il sequestro aveva mere finalità esplorative come evidenziato dal tribunale.

3. I difensori di fiducia dell'indagata Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto.

Hanno rilevato, in primo luogo, che la Procura presso il Tribunale di Tivoli era priva di legittimazione ad impugnare in quanto, ai sensi degli artt. 311 e 325 cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare spettava al Pubblico Ministero presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Hanno dedotto, altresì, che erano del tutto insussistenti i vizi dedotti e che il tribunale del riesame aveva valutato adeguatamente tutti gli elementi della fattispecie in esame, risultando tutte le censure manifestamente infondate.

4. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli è da ritenere inammissibile per carenza di legittimazione dell'ufficio impugnante.

La Corte di Cassazione ha in modo conciivisibile reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quarto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797; (5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 272858.

Come evidenziato da Cass.

S.U. 22531/2005 Rv. 231056, in parte motiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che «il Pubblico Ministero "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e applicando il principio in materia di misure cautelari, ha escluso che il Procuratore Generale sia legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame ai sensi degli artt, 309 e 310 cod. proc. pen., (cfr., sez. un. pen. 20-6-1990, n. 5; sez. un. 3-11-1990, n. 11; sez. un. 20-11-1996, n. 12).

Più precisamente, ha ritenuto che la soluzione adottata, cui si contrappongono rarissime , decisioni contrarie (Cass. sez.

III, 11-12-1996, n. 4253; sez.

I, 25-10-1993, n. 4425), trovasse fondamento proprio nelle disposizioni (artt. 2 e 70, Ord.

Giud.; 51 cod. proc. pen.) che regolano l'istituzione e le attribuzioni dei vari uffici del Pubblico Ministero, lette alla luce di quelle che presiedono all'esercizio del diritto d'impugnazione genericamente inteso (art. 568 comma 3 cod. proc. pen.,) e nelle sue diverse estrinsecazioni in capo a singoli soggetti (Cass. sez. un. pen. 19-1-2000, n. 3)».

Invero in tema di impugnazioni vige il principio di tassatin./)f, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., che disciplina non solo "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e.. .il mezzo con cui possono essere impugnati" ma anche i soggetti cui è espressamente conferito dalla legge il diritto di impugnazione.

Poiché appare evidente che costituisce il frutto di una ben precisa scelta legislativa, insuscettibile di modifiche o integrazioni in via interpretativa, il non avere voluto ricomprendere tra i soggetti indicati nell' art. 325 cod. proc. pen., legittimati all' impugnazione, anche il pubblico ministero che ha chiesto la misura cautelare reale, ne discende che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli non era legittimata ad avanzare ricorso per cassazione contro la ordinanza del Tribunale di Roma, con conseguente inammissibilità dell ricorso in questione.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dei difensori dell'indagata Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con ordinanza in data 26/04/2022 il Tribunale di Roma, pronunziando sull' istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], revocava il decreto di sequestro emesso il 24 marzo 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Tivoli in quanto carente di motivazione disponendo la restituzione all' avente diritto di quanto in sequestro.2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli deducendo, con un unico motivo, violazione di legge. Assume che il tribunale del riesame non aveva considerato che il provvedimento di sequestro, da leggere unitamente al verbale di sequestro, risultava adeguatamente motivato in quanto erano stati indicati gli elementi relativi al reato per cui si procedeva (art. 648 cod. pen.), il nesso pertinenziale e le finalità probatorie, non potendosi ritenere che il sequestro aveva mere finalità esplorative come evidenziato dal tribunale. 3. I difensori di fiducia dell'indagata Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il suo rigetto. Hanno rilevato, in primo luogo, che la Procura presso il Tribunale di Tivoli era priva di legittimazione ad impugnare in quanto, ai sensi degli artt. 311 e 325 cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare spettava al Pubblico Ministero presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato. Hanno dedotto, altresì, che erano del tutto insussistenti i vizi dedotti e che il tribunale del riesame aveva valutato adeguatamente tutti gli elementi della fattispecie in esame, risultando tutte le censure manifestamente infondate. 4. Il ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli è da ritenere inammissibile per carenza di legittimazione dell'ufficio impugnante. La Corte di Cassazione ha in modo conciivisibile reiteratamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quarto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797; (5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 272858. Come evidenziato da Cass. S.U. 22531/2005 Rv. 231056, in parte motiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che «il Pubblico Ministero "ripete" la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni e applicando il principio in materia di misure cautelari, ha escluso che il Procuratore Generale sia legittimato a impugnare i provvedimenti emessi dal tribunale del riesame ai sensi degli artt, 309 e 310 cod. proc. pen., (cfr., sez. un. pen. 20-6-1990, n. 5; sez. un. 3-11-1990, n. 11; sez. un. 20-11-1996, n. 12). Più precisamente, ha ritenuto che la soluzione adottata, cui si contrappongono rarissime , decisioni contrarie (Cass. sez. III, 11-12-1996, n. 4253; sez. I, 25-10-1993, n. 4425), trovasse fondamento proprio nelle disposizioni (artt. 2 e 70, Ord. Giud.; 51 cod. proc. pen.) che regolano l'istituzione e le attribuzioni dei vari uffici del Pubblico Ministero, lette alla luce di quelle che presiedono all'esercizio del diritto d'impugnazione genericamente inteso (art. 568 comma 3 cod. proc. pen.,) e nelle sue diverse estrinsecazioni in capo a singoli soggetti (Cass. sez. un. pen. 19-1-2000, n. 3)». Invero in tema di impugnazioni vige il principio di tassatin./)f, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., che disciplina non solo "i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e.. .il mezzo con cui possono essere impugnati" ma anche i soggetti cui è espressamente conferito dalla legge il diritto di impugnazione. Poiché appare evidente che costituisce il frutto di una ben precisa scelta legislativa, insuscettibile di modifiche o integrazioni in via interpretativa, il non avere voluto ricomprendere tra i soggetti indicati nell' art. 325 cod. proc. pen., legittimati all' impugnazione, anche il pubblico ministero che ha chiesto la misura cautelare reale, ne discende che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli non era legittimata ad avanzare ricorso per cassazione contro la ordinanza del Tribunale di Roma, con conseguente inammissibilità dell ricorso in questione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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