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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37495/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9335-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6577/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la sentenza della CTP di Catania ove erano state accolte le ragioni della contribuente in opposizione alle presunzioni opposte dall'Ufficio in conseguenza della titolarità di beni indice di capacità contributiva (c.d. redditometro).

Nello specifico, il collegio d'appello riteneva generico e ripetitivo delle doglianze di primo grado il gravame svolto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di prime cure, riproponendo gli assunti presenti nell'atto impositivo che accertava un maggior reddito in capo alla contribuente esercente la professione di dentista, che aveva però dimostrato l'inattendibilità dei beni indice, sia per la vetustà dei veicoli, sia per la sorte delle somme prese a mutuo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che i motivi d'appello, pur senza formule sacramentali, prendevano posizione sulla motivazione della prima sentenza, in particolar modo sulla capacità delle prove della parte privata a vincere le presunzioni dettate dal "redditometro".

Sul punto, questa Corte è intervenuta affermando che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni Ric. 2021 n. 09335 sez.

MT - ud. 23-11-2022 -2- poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021).

Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata, mentre dai passi degli atti processuali, riportati nel contesto del ricorso ai fini dell'esaustività del motivo, si evidenzia la presa di posizione circa la lamentata insufficienza motiva della sentenza di primo grado.

Trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. questa Corte è giudice del fatto processuale, donde dall'esame del ricorso in appello si evidenzia la specificità della doglianza in ordine agli argomenti fondati la sentenza di primo grado.

Ed infatti, a pag. 17 del ricorso per cassazione si riportano le pagine 3 e 4 dell'atto di appello da cui si ricava la precisa posizione dell'Ufficio assunta in contrasto puntuale agli argomenti valorizzati nella gravata pronuncia, criticandone i profili in contrapposizione agli apporti probatori ed argomentativi dell'Ufficio.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9335-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6577/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la sentenza della CTP di Catania ove erano state accolte le ragioni della contribuente in opposizione alle presunzioni opposte dall'Ufficio in conseguenza della titolarità di beni indice di capacità contributiva (c.d. redditometro). Nello specifico, il collegio d'appello riteneva generico e ripetitivo delle doglianze di primo grado il gravame svolto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di prime cure, riproponendo gli assunti presenti nell'atto impositivo che accertava un maggior reddito in capo alla contribuente esercente la professione di dentista, che aveva però dimostrato l'inattendibilità dei beni indice, sia per la vetustà dei veicoli, sia per la sorte delle somme prese a mutuo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 18 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza affermando che i motivi d'appello, pur senza formule sacramentali, prendevano posizione sulla motivazione della prima sentenza, in particolar modo sulla capacità delle prove della parte privata a vincere le presunzioni dettate dal "redditometro". Sul punto, questa Corte è intervenuta affermando che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni Ric. 2021 n. 09335 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 1461/2017; Cass., 4017/2019; Cass., 20468/2021). Nella specie, la CTR ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul presupposto che l'appellante si fosse limitato a richiamare le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di prime cure, senza censurare le statuizioni della sentenza impugnata, mentre dai passi degli atti processuali, riportati nel contesto del ricorso ai fini dell'esaustività del motivo, si evidenzia la presa di posizione circa la lamentata insufficienza motiva della sentenza di primo grado. Trattandosi di censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. questa Corte è giudice del fatto processuale, donde dall'esame del ricorso in appello si evidenzia la specificità della doglianza in ordine agli argomenti fondati la sentenza di primo grado. Ed infatti, a pag. 17 del ricorso per cassazione si riportano le pagine 3 e 4 dell'atto di appello da cui si ricava la precisa posizione dell'Ufficio assunta in contrasto puntuale agli argomenti valorizzati nella gravata pronuncia, criticandone i profili in contrapposizione agli apporti probatori ed argomentativi dell'Ufficio. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022
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