CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07726/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29569-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di CINISI ; - intimato - avverso la sentenza n. 208/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/02/2020; F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29569/2020 Numero sezionale 1297/2022 Numero di raccolta generale 7726/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ricorso in atti la [OSCURATO:SOCIETA]., ente gestore dell'Aeroporto di Palermo, impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca in primo grado del decreto ingiuntivo che su istanza della ricorrente aveva intimato al Comune di Cinisi il pagamento nella misura di euro 346.054,02 dei canoni di concessione per l'uso di un'area demaniale destinata a depuratore comunale sull'assunto che del credito azionato non vi era prova, vuoi perché l'area in questione non era assimilabile alle aree aeroportuali vuoi perché l'originario importo indicato nella convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero dei Trasporti ed il Comune di Cinisi, in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. era subentrata, non era stato mai modificato. Per la cassazione di detta sentenza la ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso al quale non ha inteso resistere il Comune. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il motivo, mercé il quale l'impugnante rimprovera alla Corte d'Appello di non essersi attenuta al principio in ragione del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, di guisa che si sarebbe dovuta pronunciare la condanna del Comune almeno al pagamento dei canoni nella misura indicata dall'atto di concessione, è affetto da plurime ragioni di inammissibilità. Per vero, essendosi nei medesimi termini qui oggetto di contestazione pronunciato anche il Tribunale, la questione se siano dovuti o meno i canoni almeno nella misura indicati dall'originario atto di concessione deve ritenersi coperta dal giudicato, posto che, ove mai essa avesse Ric. 2020 n. 29569 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29569/2020 Numero sezionale 1297/2022 Numero di raccolta generale 7726/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 costituito oggetto di domanda in quella sede, il relativo capo della decisione che, accogliendo in toto l'opposizione del Comune, pure comportava il rigetto della eventuale pretesa sul punto, non consta che sia stata impugnata per gli effetti preclusivi discendenti dall'art. 329, comma 2, cod. proc. civ. Il motivo difetta poi di autosufficienza, poiché, anche in disparte dal giudicato, la ricorrente non riproduce nell'illustrazione del motivo l'esatto tenore della domanda sul punto introdotta avanti al giudice di secondo grado, di guisa che ne risulterebbe la novità della questione sollevata e non la scrutinabilità di essa in questa sede, stanti i limiti del giudizio di cassazione. Il motivo difetta, ancora, di specificità poiché, posto che la Corte d'Appello pronunciando esattamente nel merito ha respinto l'esercitata pretesa non essendovi prova del credito azionato e, quanto al pagamento dei canoni di concessione, pure rivendicati, ne ha escluso la debenza prendendo atto del loro pagamento, l'illustrazione della doglianza omette di confrontarsi con le ragioni della decisione testè descritte e viene perciò meno al principio della specificità del motivo di ricorso. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Ric. 2020 n. 29569 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29569/2020 Numero sezionale 1297/2022 Numero di raccolta generale 7726/2022 Data pubblicazione 09/03/2022 Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 3.2.2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29569 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B