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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 29725/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Raffaele GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 4 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 12.305,00 rinvenuta nella disponibilità di GATTO Emiliano, indagato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

GATTO Emiliano, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 novembre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo.

3. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 648 cod. pen. e la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto ed all'accertamento della provenienza delittuosa del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.A giudizio della difesa, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante le copie delle ricevute delle vincite avvenute in diversi centri scommesse del capoluogo campano, prodotte dal ricorrente ed attestanti la provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro.

I giudici del riesame hanno sostenuto, in modo apodittico, la provenienza delittuosa del denaro, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta non indica le generalità del vincitore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve esser accolto in quanto fondato per le ragioni di seguito indicate.

Va rilevato, in prima battuta, che i giudici del riesame si sono limitati ad affermare, in modo congetturale ed apodittico, che la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è di provenienza delittuosa in considerazione dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite dal GATTO in ordine alla provenienza dell'ingente somma di denaro sottoposta a vincolo ablativo (contraddittorietà tra quanto dichiarato dall'indagato e dal padre, incompatibilità tra le condizioni e- conomiche del ricorrente -soggetto privo di attività lavorativa- e del padre - percettore di una pensione mensile pari ad euro 1.000,00- e le ingenti somme destinate alle scommesse, mancanza del nominativo del GATTO sulle ricevute prodotte dal ricorrente).

La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati(vedi g tra le tante Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 e Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»).

Nei casi in cui il vincolo reale abbia come presupposto uno dei reati che sanzionano le condotte che si collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti (ad es. ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego) la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte delle condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi in proposito Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del - reato su cui si fonda -il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariannente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciannpani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433»).

2. In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione impugnata è meramente apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei GATTO e della scarsa capacità reddituale degli stessi, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte del ricorrente.

La natura meramente congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa della somma in sequestro, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso del denaro da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01 nonché nel medesimo senso Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non nnassimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata)

3. Parimenti il provvedimento impugnato non ha individuato la tipologia del reato contestato al GATTO facendo generico ed illogico riferimento alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, senza specificare a quale delle condotte descritte dagli artt.648 e 648 bis cod. pen. sia in concreto riconducibile il comportamento tenuto dal GATTO.La motivazione impugnata non specifica in alcun modo le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre la condotta dell'indagato descritta nel capo di incolpazione ad una specifica fattispecie incriminatrice con conseguente compressione dei diritti di difesa dell'indagato.

4. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che procederà a nuovo esame dell'intero compendio indiziario per selezionare i dati fattuali che conducano a rappresentare a quale tipologia di condotte delittuose possa esser collegata la provenienza del denaro sequestrato e quali elementi consentano di individuare il fumus commissi delicti del delitto di ricettazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Raffaele GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 4 novembre 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 12.305,00 rinvenuta nella disponibilità di GATTO Emiliano, indagato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. GATTO Emiliano, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 24 novembre 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame avverso il predetto decreto di sequestro preventivo. 3. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 648 cod. pen. e la carenza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato presupposto ed all'accertamento della provenienza delittuosa del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.A giudizio della difesa, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante le copie delle ricevute delle vincite avvenute in diversi centri scommesse del capoluogo campano, prodotte dal ricorrente ed attestanti la provenienza lecita del denaro sottoposto a sequestro. I giudici del riesame hanno sostenuto, in modo apodittico, la provenienza delittuosa del denaro, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta non indica le generalità del vincitore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve esser accolto in quanto fondato per le ragioni di seguito indicate. Va rilevato, in prima battuta, che i giudici del riesame si sono limitati ad affermare, in modo congetturale ed apodittico, che la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è di provenienza delittuosa in considerazione dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite dal GATTO in ordine alla provenienza dell'ingente somma di denaro sottoposta a vincolo ablativo (contraddittorietà tra quanto dichiarato dall'indagato e dal padre, incompatibilità tra le condizioni e- conomiche del ricorrente -soggetto privo di attività lavorativa- e del padre - percettore di una pensione mensile pari ad euro 1.000,00- e le ingenti somme destinate alle scommesse, mancanza del nominativo del GATTO sulle ricevute prodotte dal ricorrente). La motivazione impugnata è assolutamente carente in ordine all'individuazione della tipologia dell'ipotizzato reato presupposto; va ricordato, in proposito, che, in caso di contestazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è possibile addivenire a sequestro solo se è individuata la provenienza delittuosa dei beni asseritamente ricettati(vedi g tra le tante Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 e Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629-01: «Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter. 1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali»). Nei casi in cui il vincolo reale abbia come presupposto uno dei reati che sanzionano le condotte che si collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti (ad es. ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego) la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta solo laddove sia identificata, quanto meno la tipologia del reato presupposto, che si colloca a monte delle condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante (vedi in proposito Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01: «con riguardo allo standard probatorio richiesto per dimostrare il fumus del - reato su cui si fonda -il provvedimento di sequestro preventivo, la più recente giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione che non si limiti alla «mera "postulazione" dell'esistenza del reato», ma sia diretta a «rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariannente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale» (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciannpani, Rv. 260921); sicché, se pur non può evocarsi la necessità della verifica di un quadro gravemente indiziario, risulta comunque necessaria una qualificata probabilità di affermazione della responsabilità dell'indagato («Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti" attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato»: Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433»). 2. In applicazione di tali principi ermeneutici va affermato che la motivazione impugnata è meramente apparente nella parte in cui desume la provenienza delittuosa del denaro sottoposto a sequestro esclusivamente in ragione dell'inattendibilità delle dichiarazioni dei GATTO e della scarsa capacità reddituale degli stessi, ben potendosi ipotizzare una serie di causali alternative giustificanti la disponibilità del denaro da parte del ricorrente. La natura meramente congetturale dell'affermazione dei giudici del riesame esclude che l'ordinanza impugnata abbia correttamente accertato la possibile provenienza delittuosa della somma in sequestro, intesa come derivazione da una specifica ipotesi di reato e non anche come mera affermazione di un ingiustificato possesso del denaro da parte del soggetto attivo (cfr. Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01 nonché nel medesimo senso Sez. 2, n. 39006 del 13/7/2018, Onaghise, non nnassimata; Sez. 2, n. 29074 del 22/5/2018, Ndoj, non massimata; Sez. 2, n. 26301 del 24/5/2016, Asia, non massimata) 3. Parimenti il provvedimento impugnato non ha individuato la tipologia del reato contestato al GATTO facendo generico ed illogico riferimento alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, senza specificare a quale delle condotte descritte dagli artt.648 e 648 bis cod. pen. sia in concreto riconducibile il comportamento tenuto dal GATTO.La motivazione impugnata non specifica in alcun modo le ragioni che hanno indotto i giudici del riesame a ricondurre la condotta dell'indagato descritta nel capo di incolpazione ad una specifica fattispecie incriminatrice con conseguente compressione dei diritti di difesa dell'indagato. 4. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, che procederà a nuovo esame dell'intero compendio indiziario per selezionare i dati fattuali che conducano a rappresentare a quale tipologia di condotte delittuose possa esser collegata la provenienza del denaro sequestrato e quali elementi consentano di individuare il fumus commissi delicti del delitto di ricettazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.
Decreto Cassazione n. 29725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris