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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04382/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27585-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legisin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 607/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27585 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2-

1. la Corte d’Appello di Catanzaro, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto in parte il ricorso proposto dal dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’azienda al risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione di contratti a termine,intercorsi fra le parti dal 2005 sino all’assunzione a tempo indeterminato disposta nell’anno 2016;

2. la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass.n. 15353/2020 ed ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra questione la cosiddetta efficacia satisfattiva della stabilizzazione, ravvisabile ogniqualvolta sussista un rapporto di causa/effetto tra la successione di contratti a tempo determinato e l’immissione in ruolo;

3. ha evidenziato che nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito della riserva prevista in favore degli assunti a tempo determinato dall’art. 3 del d.P.C.M. del 6 marzo 2015 e, pertanto, all’assunzione, da ricollegare ai pregressi rapporti a termine, andava riconosciuta anche natura sanzionatoria;

4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l’Azienda ospedaliera di Cosenza con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto equiparabile alla stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006la procedura alla quale il ricorrente ha partecipato; precisa che l’assunzione a tempo indeterminato è avvenuta per effetto del superamento di concorso pubblicoe aggiunge che la riserva del 50% infavore dei soggetti in precedenza assunti con contratto a tempo determinato non è Ric. 2021 n. 27585 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- sufficiente per conferire alla procedura quel carattere di automaticità che caratterizza le stabilizzazioni;

2. con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ed il ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, sostiene che il giudice distrettuale avrebbe dovuto applicare il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016, non rientrando l’assunzione disposta all’esito del superamento di procedura concorsuale fra le misure sanzionatorie previste dalla richiamata clausola 5;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia; in particolare Cass. n. 14815/2021 ha affermato che «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; all’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa- effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agli assunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal Ric. 2021 n. 27585 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.»; si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine -come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass.

S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006); Ric. 2021 n. 27585 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5-

4. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

5. non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27585-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legisin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 607/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 27585 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, ha riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto in parte il ricorso proposto dal dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l’azienda al risarcimento del danno derivato dall’illegittima reiterazione di contratti a termine,intercorsi fra le parti dal 2005 sino all’assunzione a tempo indeterminato disposta nell’anno 2016; 2. la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass.n. 15353/2020 ed ha ritenuto assorbente rispetto ad ogni altra questione la cosiddetta efficacia satisfattiva della stabilizzazione, ravvisabile ogniqualvolta sussista un rapporto di causa/effetto tra la successione di contratti a tempo determinato e l’immissione in ruolo; 3. ha evidenziato che nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito della riserva prevista in favore degli assunti a tempo determinato dall’art. 3 del d.P.C.M. del 6 marzo 2015 e, pertanto, all’assunzione, da ricollegare ai pregressi rapporti a termine, andava riconosciuta anche natura sanzionatoria; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l’Azienda ospedaliera di Cosenza con tempestivo controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto equiparabile alla stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006la procedura alla quale il ricorrente ha partecipato; precisa che l’assunzione a tempo indeterminato è avvenuta per effetto del superamento di concorso pubblicoe aggiunge che la riserva del 50% infavore dei soggetti in precedenza assunti con contratto a tempo determinato non è Ric. 2021 n. 27585 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- sufficiente per conferire alla procedura quel carattere di automaticità che caratterizza le stabilizzazioni; 2. con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE ed il ricorrente, riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, sostiene che il giudice distrettuale avrebbe dovuto applicare il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016, non rientrando l’assunzione disposta all’esito del superamento di procedura concorsuale fra le misure sanzionatorie previste dalla richiamata clausola 5; 3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; questa Corte ha già indicato le condizioni che devono ricorrere affinché l’assunzione a tempo indeterminato disposta dall’ente pubblico successivamente alla reiterazione di rapporti a termine, possa essere equiparata alla conversione e ritenuta misura adeguata e satisfattiva nei termini richiesti dalla clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia; in particolare Cass. n. 14815/2021 ha affermato che «Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine»; all’enunciazione del principio di diritto nei termini sopra trascritti questa Corte è pervenuta dopo avere evidenziato, in motivazione, che il rapporto di causa- effetto fra abuso ed assunzione, già valorizzato da Cass. n. 15353/2020, richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata «determinata» e non semplicemente «agevolata» dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, è stato escluso che l’indizione di un concorso riservato agli assunti a tempo determinato, totalmente o per una quota, possa essere ritenuta misura idonea a sanzionare l’abuso, atteso che in tal Ric. 2021 n. 27585 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.»; si è ulteriormente precisato che il rapporto diretto ed immediato fra reiterazione del contratto a termine ed assunzione a tempo indeterminato è ravvisabile solo qualora quest’ultima avvenga « per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine -come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege nr. 107/2015 e delle procedure avviate ex lege nr. 296/2006, articolo 1, comma 519 »; la partecipazione ad un concorso pubblico, sia pure riservato, non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale in quanto le amministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l'ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell'anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» ( Cass. S.U. n. 16041/2010); solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell’amministrazione, possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006); Ric. 2021 n. 27585 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- 4. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 5. non ricorrono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro, in
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