Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08031/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10137/2021 R.G. proposto da:virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Grasso e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma invia degli Scipioni n. 268 A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -Numero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 5548/10/2020, depositata in data 19/11/2020(la sentenza riporta erroneamente l’anno 2021);Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Il giorno 2/11/2016 la Guardia di Finanza iniziò una verifica fiscaleaccedendo presso l’abitazione privata di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “il contribuente”) operando una perquisizione finalizzata allaricerca di documenti, ispezionando tutta l’abitazione, visionando i filecontenuti in due personal computers e il contenuto di cinque pen driveed acquisendo documenti su potenziali clienti.L’accesso fu effettuato sulla base dell’autorizzazione n. 7516/16/45rilasciata in data 24/10/2016 (otto giorni prima dell’inizio della verifica)dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972(cioè limitatamente all’accesso ad abitazioni adibite promiscuamenteanche all’attività sottoposta a verifica).Contemporaneamente alla verifica presso l’abitazione del contribuente,gli operanti procedettero anche al controllo della documentazionefiscale in possesso del commercialista di fiducia del contribuentemedesimo.L’attività di controllo si estese anche ai rapporti finanziari tenuti dallaconiuge del contribuente e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui ilcontribuente era stato amministratore.In esito alle verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate notificò alcontribuente tre avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni2013, 2014 e 2015, relativi alla ripresa Irpef.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Tali avvisi di accertamento, previa riunione dei ricorsi, furono annullatidalla C.T.P. di Caserta.Su appello dell’ufficio, la sentenza di primo grado fu integralmenteriformata dalla C.T.R. della Campania.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per avere ritenutolegittimo l’accesso effettuato presso l’abitazione – non utilizzatapromiscuamente come studio professionale – alla presenza di unaautorizzazione resa in base al comma 1 dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del1972 e non in base al comma 2 in assenza di opposizione delcontribuente formulata immediatamente e riportata nel pvc su richiestadello stesso”, il contribuente si duole che, in presenza di un accesso deiverificatori finalizzato alla ricerca di documentazione contabileall’interno di locali adibiti esclusivamente a sua abitazione privata, ilgiudice di appello abbia ritenuto che la mancata opposizione all’accessoda parte sua, fatta inserire nel processo verbale delle operazioni,avesse spiegato efficacia sanante con riferimento alla mancanza o allainvalidità dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.In particolare, secondo il contribuente, l’efficacia sanante dellamancata opposizione si sarebbe potuta spiegare solo in presenza dellaresa, da parte di lui, di un consenso informato alle operazioni, cioè diun consenso dato consapevolmente dopo che gli fossero stati spiegatii suoi diritti, compreso quello di opporsi ad un accesso non validamenteautorizzato.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per avere ritenutocomunque utilizzabili gli elementi probatori reperiti durante l’accessoeffettuato presso l’abitazione – non utilizzata promiscuamente comestudio professionale – alla presenza di una autorizzazione resa in baseal comma 1 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e non in base alcomma 2”, il contribuente censura la sentenza impugnata per averritenuto comunque utilizzabile la documentazione acquisita daiverificatori all’atto dell’accesso illegittimo presso la sua abitazione.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del d.P.R. 633/72 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per aver ritenuto legittimal’acquisizione di atti attraverso l’accesso effettuato presso l’abitazione– non utilizzata promiscuamente come studio professionale – delcontribuente alla presenza di un’autorizzazione resa in base al comma1 dell’art. 52 d.P.R. 633/72 e non in base al comma 2 in quanto datala mole di documenti l’abitazione doveva essere consideratapromiscuamente adibita”, il contribuente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma che i locali oggetto dell’accessoerano utilizzati promiscuamente come abitazione privata e come studioprofessionale.

Deduce il contribuente che vi erano tutte le condizioni difatto per ritenere che i locali oggetto dell’accesso fossero adibitiesclusivamente ad abitazione privata e che se il giudice di appello nonavesse commesso l’errore di ritenerli ad uso promiscuo (professionaleed abitativo), la documentazione acquisita in esito all’accesso avrebbedovuto essere ritenuta inutilizzabile.3.1.I primi tre motivi di ricorso, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Innanzitutto, deve rilevarsi che il giudice di appello non ha effettuatouna idonea ricognizione della destinazione dei locali oggettodell’accesso.

In particolare, mentre il giudice di primo grado,accogliendo il ricorso del contribuente, aveva ritenuto che i localioggetto di accesso fossero adibiti esclusivamente ad abitazione edaveva annullato l’avviso di accertamento per l’inidoneitàdell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero che non aveva irequisiti di cui al comma 2 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, ilgiudice di appello si è limitato ad affermare, ad abundantiam edincidenter tantum, che la mole dei documenti rinvenuti nei localioggetto dell’accesso conferiva a questi ultimi la qualità di localipromiscui, destinati cioè sia all’attività professionale del contribuenteche ad abitazione privata del medesimo.Senonché, tale affermazione è stata resa in un contesto motivazionaleperplesso, nel quale il giudice del merito ha ritenuto sostanzialmentedi prescindere dall’accertamento principaliter della destinazione deilocali oggetto di accesso al fine di valutare la legittimitàdell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.Infatti, se il giudice di appello avesse accertato, con efficacia di ratiodecidendi della sentenza qui impugnata, che i locali oggetto di accessofossero destinati promiscuamente ad abitazione privata e a studioprofessionale, con consequenziale legittimità dell’autorizzazionerilasciata dal P.M. nel caso di specie, non avrebbe avuto bisogno dimotivare circa la necessità di una formale opposizione del contribuenteall’accesso dei verificatori affinché si desse rilievo alla illegittimitàdell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e circa l’utilizzabilitàdella documentazione acquisita anche in caso di accesso viziato dallaillegittimità dell’autorizzazione resa dall’autorità giudiziaria.In altre parole, non si comprende, dal tenore della motivazione dellasentenza impugnata, se il giudice di appello abbia deciso sulla dedottar.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026illegittimità dell’autorizzazione conferita dal pubblico ministero, o seinvece, come sembra più probabile, si sia limitato ad affermare che,quand’anche l’autorizzazione fosse illegittima, comunque taleillegittimità sarebbe stata “scriminata” dalla mancata opposizione averbale da parte del contribuente e non avrebbe pregiudicato, in ognicaso, l’utilizzabilità dei documenti acquisiti in seguito al contestatoaccesso.La rilevata perplessità della motivazione determina l’accoglimento delterzo motivo di ricorso, insieme con i primi due motivi di ricorso che,dal canto loro, hanno censurato la sentenza impugnata per averritenuto che l’illegittimità del provvedimento autorizzativo dell’accessosarebbe stata “scriminata” dalla mancata opposizione a verbaleall’accesso medesimo da parte del contribuente e che, in ogni caso,l’illegittimità del provvedimento autorizzativo non avrebbe pregiudicatol’utilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti.Questa Suprema Corte, infatti, ha statuito, già prima dell’entrata invigore dell’art. 7 quinquies della legge n. 212 del 2000 (statuto delcontribuente) che in tema di accertamenti tributari, nell'ipotesi diaccesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione edall'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in mancanzadell'autorizzazione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, glielementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilitàdel domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanzail consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazioneda parte del contribuente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13711 del30/05/2018, Rv. 648693 - 01).

Nello stesso senso si è chiarito che inmateria tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti aifini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza dispecifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solol'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali dir.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale odel domicilio (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5105 del 25/02/2020Rv. 657321 – 01).Ha errato, dunque, il giudice di appello nella parte in cui ha affermatoche la mancata opposizione del contribuente formalizzata nel verbaledelle operazioni di accesso supera l’illegittimità del provvedimentoautorizzativo dell’accesso e nella parte in cui ha affermato l’utilizzabilitàdella documentazione acquisita in seguito ad un accesso nonlegittimamente autorizzato.Il giudice del rinvio dovrà, nel riesaminare la fattispecie, innanzituttostabilire se i locali oggetto del contestato accesso fossero ad usopromiscuo (studio professionale/abitazione privata) o fossero destinatiesclusivamente ad abitazione privata; in secondo luogo e diconseguenza, dovrà stabilire se l’autorizzazione del pubblico ministerofosse o meno legittima in base alla destinazione e alla natura dei localioggetto dell’accesso, affrontando anche la questione della rilevanza, aifini della decisione, del nuovo art. 12, comma 1, della legge n. 212 del2000 introdotto dall’art. 13 bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n.108 del 2025.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sul seguente fatto decisivo:giustificazione di tutte le movimentazioni bancarie operate dalcontribuente e della carenza di qualsivoglia atto compiuto dal ricorrentein nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].”, il contribuente censurala sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un puntodecisivo della controversia, ossia sulla validità delle prove giustificativefornite e ritenute ampiamente “satisfattive” dalla C.T.P.4.1.

Il motivo è inammissibile, essendo stato formulato in manieraassolutamente generica.

Esso non individua il fatto asseritamente nonesaminato dal giudice di appello, non individua esattamente lar.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026questione devoluta a questa Suprema Corte con il motivo in esame esi limita a denunciare una “omessa valutazione delle prove”, senzanemmeno specificare di quali prove si discute.5.

In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso,inammissibile il quarto.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, che, in diversa composizione, procederà ad unnuovo giudizio relativo alla validità dell’autorizzazione all’accesso ailocali del contribuente e all’utilizzabilità della documentazione acquisitadai verificatori.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, inammissibile il quarto.Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10137/2021 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10137/2021 R.G. proposto da:virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Grasso e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma invia degli Scipioni n. 268 A presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -Numero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], n. 5548/10/2020, depositata in data 19/11/2020(la sentenza riporta erroneamente l’anno 2021);Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;Il giorno 2/11/2016 la Guardia di Finanza iniziò una verifica fiscaleaccedendo presso l’abitazione privata di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti,anche “il contribuente”) operando una perquisizione finalizzata allaricerca di documenti, ispezionando tutta l’abitazione, visionando i filecontenuti in due personal computers e il contenuto di cinque pen driveed acquisendo documenti su potenziali clienti.L’accesso fu effettuato sulla base dell’autorizzazione n. 7516/16/45rilasciata in data 24/10/2016 (otto giorni prima dell’inizio della verifica)dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972(cioè limitatamente all’accesso ad abitazioni adibite promiscuamenteanche all’attività sottoposta a verifica).Contemporaneamente alla verifica presso l’abitazione del contribuente,gli operanti procedettero anche al controllo della documentazionefiscale in possesso del commercialista di fiducia del contribuentemedesimo.L’attività di controllo si estese anche ai rapporti finanziari tenuti dallaconiuge del contribuente e dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui ilcontribuente era stato amministratore.In esito alle verifiche fiscali, l’Agenzia delle Entrate notificò alcontribuente tre avvisi di accertamento, rispettivamente per gli anni2013, 2014 e 2015, relativi alla ripresa Irpef.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Tali avvisi di accertamento, previa riunione dei ricorsi, furono annullatidalla C.T.P. di Caserta.Su appello dell’ufficio, la sentenza di primo grado fu integralmenteriformata dalla C.T.R. della Campania.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per avere ritenutolegittimo l’accesso effettuato presso l’abitazione – non utilizzatapromiscuamente come studio professionale – alla presenza di unaautorizzazione resa in base al comma 1 dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del1972 e non in base al comma 2 in assenza di opposizione delcontribuente formulata immediatamente e riportata nel pvc su richiestadello stesso”, il contribuente si duole che, in presenza di un accesso deiverificatori finalizzato alla ricerca di documentazione contabileall’interno di locali adibiti esclusivamente a sua abitazione privata, ilgiudice di appello abbia ritenuto che la mancata opposizione all’accessoda parte sua, fatta inserire nel processo verbale delle operazioni,avesse spiegato efficacia sanante con riferimento alla mancanza o allainvalidità dell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero.In particolare, secondo il contribuente, l’efficacia sanante dellamancata opposizione si sarebbe potuta spiegare solo in presenza dellaresa, da parte di lui, di un consenso informato alle operazioni, cioè diun consenso dato consapevolmente dopo che gli fossero stati spiegatii suoi diritti, compreso quello di opporsi ad un accesso non validamenteautorizzato.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per avere ritenutocomunque utilizzabili gli elementi probatori reperiti durante l’accessoeffettuato presso l’abitazione – non utilizzata promiscuamente comestudio professionale – alla presenza di una autorizzazione resa in baseal comma 1 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e non in base alcomma 2”, il contribuente censura la sentenza impugnata per averritenuto comunque utilizzabile la documentazione acquisita daiverificatori all’atto dell’accesso illegittimo presso la sua abitazione.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del d.P.R. 633/72 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. – Error in iudicando della sentenza per aver ritenuto legittimal’acquisizione di atti attraverso l’accesso effettuato presso l’abitazione– non utilizzata promiscuamente come studio professionale – delcontribuente alla presenza di un’autorizzazione resa in base al comma1 dell’art. 52 d.P.R. 633/72 e non in base al comma 2 in quanto datala mole di documenti l’abitazione doveva essere consideratapromiscuamente adibita”, il contribuente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui afferma che i locali oggetto dell’accessoerano utilizzati promiscuamente come abitazione privata e come studioprofessionale. Deduce il contribuente che vi erano tutte le condizioni difatto per ritenere che i locali oggetto dell’accesso fossero adibitiesclusivamente ad abitazione privata e che se il giudice di appello nonavesse commesso l’errore di ritenerli ad uso promiscuo (professionaleed abitativo), la documentazione acquisita in esito all’accesso avrebbedovuto essere ritenuta inutilizzabile.3.1.I primi tre motivi di ricorso, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.r.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026Innanzitutto, deve rilevarsi che il giudice di appello non ha effettuatouna idonea ricognizione della destinazione dei locali oggettodell’accesso. In particolare, mentre il giudice di primo grado,accogliendo il ricorso del contribuente, aveva ritenuto che i localioggetto di accesso fossero adibiti esclusivamente ad abitazione edaveva annullato l’avviso di accertamento per l’inidoneitàdell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero che non aveva irequisiti di cui al comma 2 dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, ilgiudice di appello si è limitato ad affermare, ad abundantiam edincidenter tantum, che la mole dei documenti rinvenuti nei localioggetto dell’accesso conferiva a questi ultimi la qualità di localipromiscui, destinati cioè sia all’attività professionale del contribuenteche ad abitazione privata del medesimo.Senonché, tale affermazione è stata resa in un contesto motivazionaleperplesso, nel quale il giudice del merito ha ritenuto sostanzialmentedi prescindere dall’accertamento principaliter della destinazione deilocali oggetto di accesso al fine di valutare la legittimitàdell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.Infatti, se il giudice di appello avesse accertato, con efficacia di ratiodecidendi della sentenza qui impugnata, che i locali oggetto di accessofossero destinati promiscuamente ad abitazione privata e a studioprofessionale, con consequenziale legittimità dell’autorizzazionerilasciata dal P.M. nel caso di specie, non avrebbe avuto bisogno dimotivare circa la necessità di una formale opposizione del contribuenteall’accesso dei verificatori affinché si desse rilievo alla illegittimitàdell’autorizzazione rilasciata dal pubblico ministero e circa l’utilizzabilitàdella documentazione acquisita anche in caso di accesso viziato dallaillegittimità dell’autorizzazione resa dall’autorità giudiziaria.In altre parole, non si comprende, dal tenore della motivazione dellasentenza impugnata, se il giudice di appello abbia deciso sulla dedottar.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026illegittimità dell’autorizzazione conferita dal pubblico ministero, o seinvece, come sembra più probabile, si sia limitato ad affermare che,quand’anche l’autorizzazione fosse illegittima, comunque taleillegittimità sarebbe stata “scriminata” dalla mancata opposizione averbale da parte del contribuente e non avrebbe pregiudicato, in ognicaso, l’utilizzabilità dei documenti acquisiti in seguito al contestatoaccesso.La rilevata perplessità della motivazione determina l’accoglimento delterzo motivo di ricorso, insieme con i primi due motivi di ricorso che,dal canto loro, hanno censurato la sentenza impugnata per averritenuto che l’illegittimità del provvedimento autorizzativo dell’accessosarebbe stata “scriminata” dalla mancata opposizione a verbaleall’accesso medesimo da parte del contribuente e che, in ogni caso,l’illegittimità del provvedimento autorizzativo non avrebbe pregiudicatol’utilizzabilità dei documenti illegittimamente acquisiti.Questa Suprema Corte, infatti, ha statuito, già prima dell’entrata invigore dell’art. 7 quinquies della legge n. 212 del 2000 (statuto delcontribuente) che in tema di accertamenti tributari, nell'ipotesi diaccesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione edall'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in mancanzadell'autorizzazione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, glielementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilitàdel domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanzail consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazioneda parte del contribuente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13711 del30/05/2018, Rv. 648693 - 01). Nello stesso senso si è chiarito che inmateria tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti aifini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza dispecifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, salva solol'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali dir.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale odel domicilio (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5105 del 25/02/2020Rv. 657321 – 01).Ha errato, dunque, il giudice di appello nella parte in cui ha affermatoche la mancata opposizione del contribuente formalizzata nel verbaledelle operazioni di accesso supera l’illegittimità del provvedimentoautorizzativo dell’accesso e nella parte in cui ha affermato l’utilizzabilitàdella documentazione acquisita in seguito ad un accesso nonlegittimamente autorizzato.Il giudice del rinvio dovrà, nel riesaminare la fattispecie, innanzituttostabilire se i locali oggetto del contestato accesso fossero ad usopromiscuo (studio professionale/abitazione privata) o fossero destinatiesclusivamente ad abitazione privata; in secondo luogo e diconseguenza, dovrà stabilire se l’autorizzazione del pubblico ministerofosse o meno legittima in base alla destinazione e alla natura dei localioggetto dell’accesso, affrontando anche la questione della rilevanza, aifini della decisione, del nuovo art. 12, comma 1, della legge n. 212 del2000 introdotto dall’art. 13 bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n.108 del 2025.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. per aver omesso di pronunciarsi sul seguente fatto decisivo:giustificazione di tutte le movimentazioni bancarie operate dalcontribuente e della carenza di qualsivoglia atto compiuto dal ricorrentein nome e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].”, il contribuente censurala sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un puntodecisivo della controversia, ossia sulla validità delle prove giustificativefornite e ritenute ampiamente “satisfattive” dalla C.T.P.4.1. Il motivo è inammissibile, essendo stato formulato in manieraassolutamente generica. Esso non individua il fatto asseritamente nonesaminato dal giudice di appello, non individua esattamente lar.g. n. 10137/2021 a.c. 9/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 10137/2021Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 8031/2026Data pubblicazione 01/04/2026questione devoluta a questa Suprema Corte con il motivo in esame esi limita a denunciare una “omessa valutazione delle prove”, senzanemmeno specificare di quali prove si discute.5. In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso,inammissibile il quarto.La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, allaCGT-2 della Campania, che, in diversa composizione, procederà ad unnuovo giudizio relativo alla validità dell’autorizzazione all’accesso ailocali del contribuente e all’utilizzabilità della documentazione acquisitadai verificatori. P.Q.MLa Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, inammissibile il quarto.Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, ancheper le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 10137/2021 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris