Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0311_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-311/95,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Maragkoudaki, viceconsigliere giuridico speciale presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], viceconsigliere del ministro degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 29 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendole comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
2 Ai sensi dell' art. 44, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1 luglio 1993, informandone immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni adottate della Repubblica ellenica per conformarsi alla direttiva, il 9 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al governo ellenico di presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
4 In mancanza di risposta alla lettera di diffida, il 6 maggio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al governo ellenico un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi.
5 Non avendo ottenuto risposta al parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
6 Il governo ellenico non contesta di aver omesso di trasporre la direttiva nel diritto nazionale entro il termine impartito. Conclude tuttavia nel senso del rigetto del ricorso. Deduce in proposito, anzitutto, che con decisione del ministero dell' Economia nazionale del novembre del 1994 è stata istituita una commissione incaricata dei lavori legislativi preparatori, in vista della trasposizione della direttiva. Inoltre, il ministero dell' Ambiente, dello Sviluppo del territorio e dei Lavori pubblici avrebbe inviato a tutti gli enti pubblici il testo della direttiva mediante una circolare ministeriale del 27 agosto 1993, recante istruzioni volte all' attuazione provvisoria della direttiva. Infine, lo stesso ministero avrebbe predisposto un progetto di decreto presidenziale diretto alla trasposizione nell' ordinamento giuridico nazionale del complesso delle disposizioni della direttiva.
7 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato (v., in particolare, sentenza 12 ottobre 1995, causa C-242/94, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I-3031, punto 6). L' argomento del governo ellenico, vertente sulla diffusione della circolare sopra richiamata, dev' essere pertanto disatteso.
8 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata compiuta entro il termine fissato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev' essere ritenuto fondato.
9 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Essendo rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 44, n. 1, della detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.