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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47455/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza dei delitti di evasione e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano reiterativi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito (pagg. 4 e 5) che hanno rilevato l'irrilevanza delle allegazioni in ordine al primo fatto di evasione, l'inconsistenza delle giustificazioni in ordine alla mancata risposta al controllo degli operanti in ordine al secondo fatto di evasione e la non scarsa offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si deduce l'insussistenza dei delitti di evasione e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano reiterativi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito (pagg. 4 e 5) che hanno rilevato l'irrilevanza delle allegazioni in ordine al primo fatto di evasione, l'inconsistenza delle giustificazioni in ordine alla mancata risposta al controllo degli operanti in ordine al secondo fatto di evasione e la non scarsa offensività della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11
Sentenza Cassazione n. 47455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris