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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 30111/2026

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ale di Brindisidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 26 febbraio 2026, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Brindisi rigettava la richiesta formulata dall’odierno ricorrente,avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza Tribunale di Brindisi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 26.7.2016 aventead oggetto il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pe. commesso in Brindisi il6.7.2019;2) Sentenza del Gip presso il Tribunale di Brindisi del 1.10.2020, irrevocabile il3.5.2021, avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 99, comma 2, 624, 625 cod.pen., commesso in Brindisi il 19.3.2020;3) Sentenza del Tribunale di Brindisi del 20.5.2021, irrev. il 6.6.2021, aventead oggetto il reato di cui all’art. 116 CdS, commesso in Brindisi il 18.12.2019;4) Sentenza della Corte di appello di Lecce del 17.1.2024, irrevocabile il28.11.2024, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 81, 416, c. 1,2 e 3(commesso in Brindisi in epoca anteriore e prossima al 31.12.2019 conpermanenza), 624, 625 (commessi il 29.1.2020 in Brindisi, il 20, 23 e 25febbraio2020 in Brindisi, Lecce e Francavilla F.na), 629 cod. pen. (commesso in Brindisi il29.1.2020) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso in Brindisi il 29.3.2020);5) Sentenza della Corte di appello di Lecce del 28.6.2024, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto il reato di cui all’art.707 cod. pen.Rilevato che l’istanza veniva rigettata in quanto il vincolo della continuazione tra ireati sub 1) e sub 2) era stato già riconosciuto dal GUP con ordinanza del23.6.2022 e che, nella medesima ordinanza, il giudice aveva escluso lapossibilità di ravvisare un’identità di disegno criminoso con la fattispeciecontravvenzionale sub 3).

Rispetto a detta decisione non risultava sopravvenutoné dedotto alcun fatto nuovo che consentisse di giungere a diverse conclusioni;che i reati sub 1) e 2) non potevano essere ricondotti alla più complessafattispecie associativa contestata sub 4), nulla consentendo di retrodatarel’associazione al luglio 2019 (data del primo furto) e nulla consentendo diritenere che il furto commesso nel 2020, oggetto della sentenza sub 2) fossestato effettuato nell’ambito del programma associativo, posto che le condotteindagini confluite nel procedimento sub 4), tanto che erano stati accertati anchereati commessi dall’Ostuni successivamente a marzo (ovvero il reato in materiadi stupefacenti), ma non anche il furto del marzo, il che induceva a riteneretrattarsi di episodio frutto di autonoma ed estemporanea deliberazione; che a ciòinduceva anche un certo “allontanamento” del ricorrente dalla compagineassociativa per una forma di sfiducia creatasi nei suoi confronti; che analogheconclusioni dovevano valere per quanto riguarda la fattispecie oggetto dellasentenza sub 5); che, comunque, non era emerso alcun elemento checonsentisse di ritenere i reati frutto di una ideazione unitaria e di un medesimoprogramma criminoso;rilevato che il ricorrente propone ricorso avverso l’ordinanza deducendo che ilprovvedimento non si è confrontato con l’argomentazione difensiva e, inparticolare, con la circostanza che l’associazione criminosa ha operato sino a29.3.2020 e che i furti di cui ai punti 1) e 2) si collocano nel medesimo periodo divita della associazione; che il giudicante aveva travisato le sentenze oggetto diistanza, dalle quali si desumeva l’unità ideativa sulla base degli indici sintomatici,in relazione ai quali nulla era stato congruamente argomentato, ritenendo che ireati fossero mera espressione di inclinazione a delinquere; che vi eracontraddittorietà tra le valutazioni del giudice dell’esecuzione e la sentenza cheaveva ritenuto la fattispecie associativa;rilevato che, a seguito della notifica dell’avviso contenente l’enunciazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con laquale ha eccepito: 1) che i reati fine si collocano all’interno del periodo dioperatività dell’associazione ovvero sino al 29.3.2020; 2) che non si è tenutoconto della condanna per reato associativo, il che integra vizio di motivazione edi violazione di legge; con il terzo contesta che l’ordinanza è stata emessa inviolazione di principi consolidati e ribadisce la contraddittorietà interna; evidenziache la condanna per associazione impronta e che è mancata una valutazione sulpunto;ritenuto che il ricorso sia inammissibile.

Il ricorrente deduce censure in fatto inordine alla riconducibilità delle condotte di furto di cui ai punti 1) e 2) nellafattispecie associativa, senza confrontarsi con la specifica argomentazione delgiudice dell’esecuzione che ha chiarito che non sussistono elementi perretrodatare l’associazione ai primi furti (sub 1) né per protrarne l’operatività (conriferimento ai furti) anche al marzo 2020 e ciò sulla base di elementi desunti daelementi non contrastati dalla difesa del ricorrente;sotto altro profilo denuncia una contraddittorietà della motivazione del tuttogenerica e non supportata da deduzioni specifiche che consentano diapprezzarla, né, tantomeno, immediatamente deducibili dall’ordinanza;infine, lamenta un travisamento del contenuto delle decisioni, senza specificaredove si annida il vizio denunciato e sollecitando, in realtà, una diversavalutazione dei fatti;ritenuto, pertanto, che il ricorso in quanto fondato su motivi che, da un lato,costituiscono mere doglianze in punto di fatto e, dall’altro, lamentanotravisamenti e contraddittorietà non emergenti dal provvedimento impugnato,debba ritenersi inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Brindisidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 26 febbraio 2026, il giudice dell’esecuzione delTribunale di Brindisi rigettava la richiesta formulata dall’odierno ricorrente,avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza Tribunale di Brindisi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 26.7.2016 aventead oggetto il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pe. commesso in Brindisi il6.7.2019;2) Sentenza del Gip presso il Tribunale di Brindisi del 1.10.2020, irrevocabile il3.5.2021, avente ad oggetto il reato di cui agli artt. 99, comma 2, 624, 625 cod.pen., commesso in Brindisi il 19.3.2020;3) Sentenza del Tribunale di Brindisi del 20.5.2021, irrev. il 6.6.2021, aventead oggetto il reato di cui all’art. 116 CdS, commesso in Brindisi il 18.12.2019;4) Sentenza della Corte di appello di Lecce del 17.1.2024, irrevocabile il28.11.2024, avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 81, 416, c. 1,2 e 3(commesso in Brindisi in epoca anteriore e prossima al 31.12.2019 conpermanenza), 624, 625 (commessi il 29.1.2020 in Brindisi, il 20, 23 e 25febbraio2020 in Brindisi, Lecce e Francavilla F.na), 629 cod. pen. (commesso in Brindisi il29.1.2020) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso in Brindisi il 29.3.2020);5) Sentenza della Corte di appello di Lecce del 28.6.2024, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto il reato di cui all’art.707 cod. pen.Rilevato che l’istanza veniva rigettata in quanto il vincolo della continuazione tra ireati sub 1) e sub 2) era stato già riconosciuto dal GUP con ordinanza del23.6.2022 e che, nella medesima ordinanza, il giudice aveva escluso lapossibilità di ravvisare un’identità di disegno criminoso con la fattispeciecontravvenzionale sub 3). Rispetto a detta decisione non risultava sopravvenutoné dedotto alcun fatto nuovo che consentisse di giungere a diverse conclusioni;che i reati sub 1) e 2) non potevano essere ricondotti alla più complessafattispecie associativa contestata sub 4), nulla consentendo di retrodatarel’associazione al luglio 2019 (data del primo furto) e nulla consentendo diritenere che il furto commesso nel 2020, oggetto della sentenza sub 2) fossestato effettuato nell’ambito del programma associativo, posto che le condotteindagini confluite nel procedimento sub 4), tanto che erano stati accertati anchereati commessi dall’Ostuni successivamente a marzo (ovvero il reato in materiadi stupefacenti), ma non anche il furto del marzo, il che induceva a riteneretrattarsi di episodio frutto di autonoma ed estemporanea deliberazione; che a ciòinduceva anche un certo “allontanamento” del ricorrente dalla compagineassociativa per una forma di sfiducia creatasi nei suoi confronti; che analogheconclusioni dovevano valere per quanto riguarda la fattispecie oggetto dellasentenza sub 5); che, comunque, non era emerso alcun elemento checonsentisse di ritenere i reati frutto di una ideazione unitaria e di un medesimoprogramma criminoso;rilevato che il ricorrente propone ricorso avverso l’ordinanza deducendo che ilprovvedimento non si è confrontato con l’argomentazione difensiva e, inparticolare, con la circostanza che l’associazione criminosa ha operato sino a29.3.2020 e che i furti di cui ai punti 1) e 2) si collocano nel medesimo periodo divita della associazione; che il giudicante aveva travisato le sentenze oggetto diistanza, dalle quali si desumeva l’unità ideativa sulla base degli indici sintomatici,in relazione ai quali nulla era stato congruamente argomentato, ritenendo che ireati fossero mera espressione di inclinazione a delinquere; che vi eracontraddittorietà tra le valutazioni del giudice dell’esecuzione e la sentenza cheaveva ritenuto la fattispecie associativa;rilevato che, a seguito della notifica dell’avviso contenente l’enunciazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con laquale ha eccepito: 1) che i reati fine si collocano all’interno del periodo dioperatività dell’associazione ovvero sino al 29.3.2020; 2) che non si è tenutoconto della condanna per reato associativo, il che integra vizio di motivazione edi violazione di legge; con il terzo contesta che l’ordinanza è stata emessa inviolazione di principi consolidati e ribadisce la contraddittorietà interna; evidenziache la condanna per associazione impronta e che è mancata una valutazione sulpunto;ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Il ricorrente deduce censure in fatto inordine alla riconducibilità delle condotte di furto di cui ai punti 1) e 2) nellafattispecie associativa, senza confrontarsi con la specifica argomentazione delgiudice dell’esecuzione che ha chiarito che non sussistono elementi perretrodatare l’associazione ai primi furti (sub 1) né per protrarne l’operatività (conriferimento ai furti) anche al marzo 2020 e ciò sulla base di elementi desunti daelementi non contrastati dalla difesa del ricorrente;sotto altro profilo denuncia una contraddittorietà della motivazione del tuttogenerica e non supportata da deduzioni specifiche che consentano diapprezzarla, né, tantomeno, immediatamente deducibili dall’ordinanza;infine, lamenta un travisamento del contenuto delle decisioni, senza specificaredove si annida il vizio denunciato e sollecitando, in realtà, una diversavalutazione dei fatti;ritenuto, pertanto, che il ricorso in quanto fondato su motivi che, da un lato,costituiscono mere doglianze in punto di fatto e, dall’altro, lamentanotravisamenti e contraddittorietà non emergenti dal provvedimento impugnato,debba ritenersi inammissibile; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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