CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3488/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma , via Sardegna n. 38, presso lo [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del Curatore,rappresentante legale pro Oggetto:Noleggio di mezzi meccanici a freddo - I ndebito arricchimento – Simulazione del contratto di transazione –Restituzione somma. C.C. 29.11.2024 r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tempore, rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale allegata al controricorso , ex lege domiciliat o in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza dellaCorte di appello di Roma n. 4618/2019, pubblicata il 4 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal la Consiglieradott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con atto di citazione la C uratela del F allimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. assumendo di aver rinvenuto tra la docu mentazione della so ci età fallita due fatture (nn.55 e 56 del 10/ 0 6/2009) emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] per un totale di € 102.520,00 per noleggio a freddo di alcunimezzi meccanici, in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA] avevaemesso assegno ban c ario, regolarmente i ncassato dalla [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, dalla corrispondenza intercorsa tra l e predette società era emerso che le fatture non riguardavano il noleggio dei macchinari poiché erano s tate emesse in esecuzione di una transazione per lavori effettuati in un cantieredi Frosinone; che secondo la propsettazione la Delta il detto importo rappresentava il rimborso dì oneri e spese da essa sostenuti in forza di transazione in data 1 0/ 06 / 2009 a seguito di accordo stragiudiziale del 26/09/2008con il C omune di Frosinone relativo a lavori di sistemazione idraulica del fiume C o sa, in parte affidati in sub appalto alla [OSCURATO:SOCIETA]; la Curatela assumeva,non solo che la transazione del 10/ 0 6/2009 non le era o pponibile per mancanza di data certa , ma che dalla documentazione contabile della società fallita e dalla transazion e con il predetto Comune non si rinvenivano elementi a sostegno dell'assunto de lla [OSCURATO:PERSONA]. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, pertanto , la restituzione della somma per indebito arricchimento della convenuta ed eccepito la simulazione della transazione; in subordine, ne ha chiesto la inefficacia ex art. 2901 c.c. o la sua nullità per mancanza dicausa. Si è costituita in giudizio la Delta L avori spa, chiedendo il rigetto delladomanda. Il Tribunale di Cassino ha accolto la domanda della C uratela, rilevando che la transazione non aveva data certa e che non era perciò opponibile al fallimento e affermato , inoltre , che le copie delle fatture in possesso de lla convenuta erano difformi nella causale da quelledella Curatela del fallimento e che lamancanza di data certa non era superata dai documenti prodotti dalla Detta lavori, poiché la fattura n. 43 presentava correzioni a penna che facevano supporne una riformulazione successiva,mentre le fatture nn. 55 e 56,oltre a diversa causale , recavano anche la sigla del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il T ribunale ha condannato quest’ultima al pagamento della somma di € 102.520,00 in favore della Curatela , oltre a d interessi. 2.Avverso la sentenza di prime cure, la Delta L avori s.p.a. ha proposto appelloche è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata.Per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado sia nel qualificare la domanda proposta come di simulazione della scrittura privata in data 10/06/2009 apparentemente intercorso tra le parti sia nel ritenerla non opponibile alla Curatela. 3.Avverso la sentenza qui impugnata, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i . Ha resistito con controricorso laCuratela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte ricorrente e la parte resistente hanno depositato distinte e rispettive memorie. Ragioni della decisione C.C. 29.11.2024 r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1. Con il primo motivo , la società ricorrente contesta la “ V iolazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2704, 2697 e 2710 cod .civ.-in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.” ed in particolare e tra l’altro, lamenta che la sentenza impugnata rivelerebbe l'obiettiva deficienza del procedimento logico che ha portato la Corte ad assumere la decisione con riferimento all’applicazione del principio d ella terzietà della Curatela in una fattispecie, quella della simulazione, diversa rispetto aquella oggetto della sentenza appellata, non esamina ta dal giudice in prime cure e neppure espressamente accertata e dichiarata dalla stessa Corte d’appello, che in sentenza si è limitata a ritenere «poiché è contestata la causa del pagamento della Delta L avori che si assume simulata, è evidente la importanza dell’accertamento della data della transazione». In proposito, la società [OSCURATO:PERSONA] ricorrente osserva che l’ iter logico della decisione della Corte d’appello appare incoerente, avendo essa applicato il principio di terzietà ad una mai accertata fattispecie di simulazione della transazione intercorsa tra le parti. Assume la ricorrente che, accanto a tale deficienza motivazionale, la Corte d’appello sarebbe incorsa anche nella erronea applicazione e violazione degli artt. 2704, 2697 e 2710 c.c.in quanto il Curatore fallimentare aveva agito per la ripetizione dell’i ndebito senza assumere alcuna posizione di terzietà, non avendo la corte territoriale valutato la rilevanza della produzione documentale prodotta ( ad esempio, la copia autentica del registro contabile della [OSCURATO:PERSONA] allegato in primo grado ) a conforto della fondatezza delle doglianze della appellante. 2. Con il secondo motivo, denuncia la “ V iolazione e falsa applicazione dell'art 132 c.p.c.comma l n. 4, vi olazione ed errata applicazione dell'art 111 Cost. comma 6 in relazione all'art 360, l co mma, n. 4 c.p.c.” , non essendo dato comprendere se la condanna contenuta in sentenza sia fondata su una simulazione o sulla inopponibilità per mancanza di data certa della scrittura del10.06.2009. 3. Con il terzo motivo , lamenta la “ V iolazione dell'art 360 n. 5 c.p.c. , violazione e falsa applicazionedell'art 2704 c.c . in relazione all'art 360 n. 3 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5 c.p.c.”; contesta la illogicità della motivazione della sentenza avendo assunto la Corte d'Appello l'irrilevanza dell'anteriorità della transazione rispetto al fallimento della societàTecnogeo e non svolgendo alcuna considerazione circa le conseguenze giuridiche di tale circostanza. 4. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla Curatela controricorrente perché infondata; invero, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023), indicazione che la società ricorrente ha fornito adeguatamentenel caso in esame nel corpo del ricorso . 5. I l primo motiv o di ricorso è fondato nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni. 5.1. L ’impianto motivazionale della sentenza impugnata è effettivamente incoerentee il ragionamento decisorio risulta intrinsecamente illogico atteso che la Corte d’appello ha dapprima richiamato i l principio giurisprudenziale indicato dalla appellante , secondo cui il Curatore fallimentare che agisce in giudizio per la ripetizione della somma indebitamente pagata dal fallito in epoca antecedente all'apertura del fallimento esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito collocandosi nella sua stessa posizione, sostanziale e processuale, sicché la transazione intervenuta tra il fallito anc ora " in bonis " e l'" accip iens " del pagamento indebito è opponibile al curatore, senza che possafarsi questione di certezza della data ai sensidell'art. 2704 cod. civ. (Cass. n. 23429 del 2012) , e su bito dopo, ha affermato che « detto principio non trova applicazione nel caso di specienel quale il curatore ha agito per far va l ere la simulazione di un negozio stipulato dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento . » (pag. 4 della sentenza impugnata, in motivazione). C.C. 29.11.2024 r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] corte di meritoha aggiuntodi condividere quanto deciso dal Tribunale che « ha correttamente ritenuto che la transazione fosse inopponibile alla curatela per mancanza di data certa, data la posizione di terzietà assunta dal curatore in relazione all'azione proposta»(pag. 5 della sentenza impugnata), per poi chiosare che « nel l a fattispecie non è quindi invocabile la sentenza penale, dal momento che nel relativo giudizio non ha partecipato la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]», e conclude re nel confermare la inopponibilità alla Curatela « del l a transazione » e « delle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA], onde le doglianze dell'appellante in ordine al mancato assolvimentodell'onere probatorio da parte della curatela non appaiono fondate» (pag. 6 della sentenza impugnata)e nello statuire, infine , che «poiché è contestata la causa del pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] -che si assume simulata- è evidente la importanza dell'accertamento della data della transazione» (pag. 8 della sentenza impugnata) giungendo a rigettare , quindi, l'impugnazione sull'assunto della mancanza di una data certadella scrittura. Ebbene, la corte d’a ppello ha applica to il principio dell a terzietà della Curatela ad una fattispecie quale la simulazione (oggetto di domanda subordinata reiterata dalla Curatela in sede di gravame), non solo diversa rispetto a quella oggetto della sentenza di prime curee non esaminata da quel giudice (che come veduto aveva accertato la mancanza di data certa della transazione in data 10/06/ 2009 e la sua in o pponibilità alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA],nonché l'indebito pagamento di € 102.520,00 effettuato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in bonis dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , ma neppure oggetto di accertamentoda parte della stess a c orte d’appello. Effettivamente il sillogismo seguito dalla c orte d’appello non è percepibile; invero, non vengono esplicitati i singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione e il fondamento di esso, risultando la motivazione effettivamente antinomica e carente del giudizio di fatto. Si tratta all’evidenza di motivazione, benché graficamente esistente, tuttavia intrinsecamente contraddittoria e che non consente di individuare il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice dell’appello per la C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 3488/2020 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi formazione del proprio convincimento e posto a base della decisione (tra tante, v. Cass. Sez. L, 17/05/2018 n. 12096). 5.2. Sussistonoaltresì le violazion i di legge lamentat e . Avendo agito il Curatore per la ripetizione dell’indebito , la C orte territoriale non ha esaminato l’eccezione di inopponibilità della transazione de quaalla luce della disciplina di cui all’art. 2704 c.c. e non ha valutato in tale prospettiva la rilevanza della produzione documentale della società appellante, odierna ricorrente , ( in particolare la copia autentica del registro contabile allegato in primo gradoe la documentazione depositata ) al fine di accertare la sussistenza o meno di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. 6.Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviataalla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia , per le spese del giudizio di cas