CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36859/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, al trattamento sanzionatorio; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. sentenza impugnata; quanto al motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si tratta di un motivo inammissibile già dal grado di appello attesa la sua genericità genetica - cfr., atto di appello - e comunque la Corte motiva anche implicitamente, valorizzando la intensità del dolo e la gravità della condotta); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz