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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13517/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 12.12.2022, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame - previa esclusione del reato contestato al capo D) dell'imputazione provvisoria e con conseguente formale scarcerazione in ordine a tale sola fattispecie - ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi A) e B) dell'imputazione„ ipotizzante la consumazione dei reati previsti dall'art.74 e dell'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il capo A)) e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il capo B)) e ha applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in conformità al provvedimento di sostituzione già adottato dal Gli:) procedente, in luogo di quella della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza, il cui contenuto è qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen. e nel quale ha dedotto la nullità del provvedimento per erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 533, comma 1 e 546, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in ordine ai reati di cui ai capi A), B) e C) dell'imputazione provvisoria.

Ha dedotto l'errata interpretazione da parte del Tribunale delle conversazioni nelle quali lo stesso Nocera sarebbe stato identificato come "il c:hiatto", rilevando come lo stesso non potesse essere il soggetto che - sulla base della conversazione intercettata tra il Barbati e il Barca - avrebbe parlato con un penalista solo nel gennaio del 2021, atteso che il Nocera aveva avuto modo di seguire la vicenda relativa al suocero [OSCURATO:PERSONA] sin dal sequestro avvenuto alla fine del 2019; ha altresì contestato l'interpretazione delle conversazione intercettata il 13.1.2021 nel corso dm un incontro con il Barbati in punto di correttezza della lettura logica operata dal Tribunale del riesame rilevando come oggetto di tale dialogo fosse il solo recupero delle somme collocate dal ricorrente nella collaborazione in un'attività di tipo assicurativo e investiti nell'attività del Barbati; ha ulteriormente contestato l'interpretazione del messaggio del 3.12.2020 inviato dal Barbati al Manca e menzionante il cosiddetto "chiatto", come elemento idoneo a comprovare il coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione, atteso che il Nocera non aveva mai conosciuto il Manca.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Il ricorso va rigettato. 4.1 L'odierno ricorrente, senza contestare la sussistenza di una fattispecie concreta riconducibile a quella regolata dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, ha dedotto la carenza della necessaria gravità indiziaria idonea ad ipotizzare la propria partecipazione al sodalizio in relazione all'ipotesi prevista dal comma 2 del relativo articolo, nonché la sussistenza del relativo presupposto in ordine ai reati fine contestati ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria.

Va quindi premesso che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen. quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell'indagato i quali, dal punto di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, siano tali da fondare - anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri elementi - una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estraneo alla fase cautelare il principio dell'insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass., sez.II, 14.6.2013, n.28865, Cardella, RV. 256657; Cass., sez.III, 11.1.2019, n. 17527, Inegbedion, RV. 275699 - 02). 4.2 Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito stesso (Cass., sez.III, 21.10.2010, n.40873, Merja, RV. 248698; Cass., sez.fer., 11.8.2014, n.47748, Contarini, Cass., sez.EI, 17.6.2019, Mazzelli, RV. 276976).

Dovendosi quindi valutare, nella presente sede, se sussista il dedotto vizio di carenza ovvero di illogicità della motivazione adottata dal giudice del riesame in relazione al disposto dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. e ricordando, sotto tale ultimo profilo, che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., sez.VI, 7.10.2015, n.47204, Musso, RV. 265482; Cass., sez.VI, 4.11.2020, n.5465/2021, F., RV. 280601).

5. Tanto premesso, nella fattispecie concreta in esame la valutazione del compendio indiziario a carico dell'odierno ricorrente si fondato - tanto nell'ordinanza impugnata quanto in quella del GIP procedente, dalla prima integralmente richiamata per relationem nel provvedimento impugnato (in relazione ai principi generali dettati da Cass., sez.un., 21.6.2000, n.17, Primavera, RV. 216664 nonché, in riferimento all'ordinanza emessa in sede di riesame da Cass., sez.I, 15.1.2018, n.8676, Falduto, RV. 272628, tra le altre) - sull'interpretazione dei dati fattuali emergenti dalle intercettazioni te!efoniche e ambientali ivi specificamente valorizzate.

Deve quindi richiamarsi sul punto il principio in forza del quale, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delie conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez.II, 4.10.2016, n.50701, D'Andrea, RV. 268389; Cass., sez.III, 5.10.2021, n.44938, Gregoli, RV. 282337).

5. Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame - letta in chiave sinottica con l'originaria ordinanza applicativa - risulta avere congruamente analizzato gli elementi indiziari e avere ricondotto i medesimi ad unità, attesa la loro concordanza.

Specificamente, risulta non censurabile in questa sede - sulla base dei principi sopra richiamati e non ravvisandosi un difetto di illogicità - la valutazione delle conversazioni intercettate in punto di riferimento degli altri soggetti indagati alla persona dell'odierno ricorrente; così come deve ritenersi esente dal dedotto vizio di illoclicità l'interpretazione della conversazione del 13.1.2020 (progr.n.1820) intercorsa tra lo stesso ricorrente ed il Barbati - identificato nell'ordinanza come uno degli organizzatori del sodalizio - in riferimento all'inequivoco investimento di somme versate nei confronti di "Raffaele" (identificabile con il Barca - altro capo e promotore dell'associazione) quantificate in circa C 32.000,00 o 32.500,00 da parte dello stesso Nocera ed in C 50.000,00 da parte del suocero [OSCURATO:PERSONA] e in riferimento al timore, conseguente al pregresso sequestro di una parte dello stupefacente, di non riuscire a rientrare nel relativo investimento.

6. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 12.12.2022, il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame - previa esclusione del reato contestato al capo D) dell'imputazione provvisoria e con conseguente formale scarcerazione in ordine a tale sola fattispecie - ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai capi A) e B) dell'imputazione„ ipotizzante la consumazione dei reati previsti dall'art.74 e dell'art.73, commi 1 e 6, d.P.R. n.309/1990, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il capo A)) e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per il capo B)) e ha applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in conformità al provvedimento di sostituzione già adottato dal Gli:) procedente, in luogo di quella della custodia in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di doglianza, il cui contenuto è qui riassunto ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen. e nel quale ha dedotto la nullità del provvedimento per erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 533, comma 1 e 546, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in ordine ai reati di cui ai capi A), B) e C) dell'imputazione provvisoria. Ha dedotto l'errata interpretazione da parte del Tribunale delle conversazioni nelle quali lo stesso Nocera sarebbe stato identificato come "il c:hiatto", rilevando come lo stesso non potesse essere il soggetto che - sulla base della conversazione intercettata tra il Barbati e il Barca - avrebbe parlato con un penalista solo nel gennaio del 2021, atteso che il Nocera aveva avuto modo di seguire la vicenda relativa al suocero [OSCURATO:PERSONA] sin dal sequestro avvenuto alla fine del 2019; ha altresì contestato l'interpretazione delle conversazione intercettata il 13.1.2021 nel corso dm un incontro con il Barbati in punto di correttezza della lettura logica operata dal Tribunale del riesame rilevando come oggetto di tale dialogo fosse il solo recupero delle somme collocate dal ricorrente nella collaborazione in un'attività di tipo assicurativo e investiti nell'attività del Barbati; ha ulteriormente contestato l'interpretazione del messaggio del 3.12.2020 inviato dal Barbati al Manca e menzionante il cosiddetto "chiatto", come elemento idoneo a comprovare il coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione, atteso che il Nocera non aveva mai conosciuto il Manca. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il ricorso va rigettato. 4.1 L'odierno ricorrente, senza contestare la sussistenza di una fattispecie concreta riconducibile a quella regolata dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990, ha dedotto la carenza della necessaria gravità indiziaria idonea ad ipotizzare la propria partecipazione al sodalizio in relazione all'ipotesi prevista dal comma 2 del relativo articolo, nonché la sussistenza del relativo presupposto in ordine ai reati fine contestati ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria. Va quindi premesso che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall'art.273, comma 1, cod.proc.pen. quale presupposto per l'applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell'indagato i quali, dal punto di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica, siano tali da fondare - anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri elementi - una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estraneo alla fase cautelare il principio dell'insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass., sez.II, 14.6.2013, n.28865, Cardella, RV. 256657; Cass., sez.III, 11.1.2019, n. 17527, Inegbedion, RV. 275699 - 02). 4.2 Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito stesso (Cass., sez.III, 21.10.2010, n.40873, Merja, RV. 248698; Cass., sez.fer., 11.8.2014, n.47748, Contarini, Cass., sez.EI, 17.6.2019, Mazzelli, RV. 276976). Dovendosi quindi valutare, nella presente sede, se sussista il dedotto vizio di carenza ovvero di illogicità della motivazione adottata dal giudice del riesame in relazione al disposto dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. e ricordando, sotto tale ultimo profilo, che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., sez.VI, 7.10.2015, n.47204, Musso, RV. 265482; Cass., sez.VI, 4.11.2020, n.5465/2021, F., RV. 280601). 5. Tanto premesso, nella fattispecie concreta in esame la valutazione del compendio indiziario a carico dell'odierno ricorrente si fondato - tanto nell'ordinanza impugnata quanto in quella del GIP procedente, dalla prima integralmente richiamata per relationem nel provvedimento impugnato (in relazione ai principi generali dettati da Cass., sez.un., 21.6.2000, n.17, Primavera, RV. 216664 nonché, in riferimento all'ordinanza emessa in sede di riesame da Cass., sez.I, 15.1.2018, n.8676, Falduto, RV. 272628, tra le altre) - sull'interpretazione dei dati fattuali emergenti dalle intercettazioni te!efoniche e ambientali ivi specificamente valorizzate. Deve quindi richiamarsi sul punto il principio in forza del quale, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delie conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez.II, 4.10.2016, n.50701, D'Andrea, RV. 268389; Cass., sez.III, 5.10.2021, n.44938, Gregoli, RV. 282337). 5. Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza del Tribunale del riesame - letta in chiave sinottica con l'originaria ordinanza applicativa - risulta avere congruamente analizzato gli elementi indiziari e avere ricondotto i medesimi ad unità, attesa la loro concordanza. Specificamente, risulta non censurabile in questa sede - sulla base dei principi sopra richiamati e non ravvisandosi un difetto di illogicità - la valutazione delle conversazioni intercettate in punto di riferimento degli altri soggetti indagati alla persona dell'odierno ricorrente; così come deve ritenersi esente dal dedotto vizio di illoclicità l'interpretazione della conversazione del 13.1.2020 (progr.n.1820) intercorsa tra lo stesso ricorrente ed il Barbati - identificato nell'ordinanza come uno degli organizzatori del sodalizio - in riferimento all'inequivoco investimento di somme versate nei confronti di "Raffaele" (identificabile con il Barca - altro capo e promotore dell'associazione) quantificate in circa C 32.000,00 o 32.500,00 da parte dello stesso Nocera ed in C 50.000,00 da parte del suocero [OSCURATO:PERSONA] e in riferimento al timore, conseguente al pregresso sequestro di una parte dello stupefacente, di non riuscire a rientrare nel relativo investimento. 6. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond
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