CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02616/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (To) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata nel procedimento a carico del figlio [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 30 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, avente ad oggetto diversi rapporti finanziari intestati alla ricorrente, ma ritenuti riconducibili all'indagato. 1.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione sia al nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato, sia alla ritenuta disponibilità dei beni in capo all'indagato. Si segnala la mancanza di prova dell'inerenza dei beni all'attività illecita del Loschiavo e l'insufficienza della mera sproporzione per giustificarne il sequestro, atteso che la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'indagato deve essere supportata da elementi concreti e circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, insussistente nel caso di specie, trattandosi di rapporti finanziari aperti in epoca risalente (2000, 2003, 2008 e 2009), di gran lunga precedente alla commissione del reato da parte del Loschiavo; manca, inoltre, la motivazione sulla disponibilità delle somme di denaro in capo all'indagato. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al fumus commissí delicti e ai presupposti del sequestro funzionale alla confisca, in quanto l'ordinanza non individua il collegamento tra i beni e l'attività delittuosa dell'indagato, limitandosi a ritenere sussistente la sproporzione, senza motivare sui presupposti della confisca ex art. 240 bis cod. pen. 2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quando il provvedimento è stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, la legittimazione a richiedere il riesame o a proporre appello è limitata all'aspetto della presunzione di interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta, onde far valere l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, rimanendo la stessa esclusa in relazione a profili diversi del provvedimento, sui quali le persone estranee al sequestro non hanno titolo alcuno ad interloquire (Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Buonocore, Rv. 263390; Sez. 6, n. 27172 del 17/05/2011, Murru, Rv. 250731), la ricorrente non può dedurre la mancanza di motivazione sul fumus commissi delicti. La deduzione è, peraltro, infondata, avendo il Tribunale indicato gli elementi sui quali è basata la partecipazione associativa del Loschiavo all'articolazione di 'ndrangheta di Sant'Onofrio, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], al quale l'indagato faceva da autista. L'ordinanza dà conto dei rapporti del Loschiavo con altri sodali e della frequentazione con il vertice della cosca risultanti dalle intercettazioni, attestanti anche il ruolo assegnatogli di riciclare e reimpiegare il denaro in attività commerciali in Italia e all'estero, specie in Ungheria, tanto da risultare intestatario di una società immobiliare; valorizza, altresì, il rinvenimento nel corso della perquisizione eseguita nel dicembre 2016 presso la sua abitazione per la ricerca del Bonavota di documentazione relativa ai movimenti bancari su conti ungheresi, intestati al Bonavota, quale circostanza dimostrativa del ruolo svolto nell'associazione mafiosa. 2. Del tutto infondato è il motivo relativo alla mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato contestato al Loschiavo, atteso che per il sequestro funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si procede né la confisca é esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Mancuso, Rv. 274550; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269657). Tale orientamento si conforma ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), secondo i quali la condanna per uno dei reati ricompresi nel catalogo indicato dalla norma citata comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di conseguenza, essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. A differenza del sequestro ordinario che, invece, richiede il nesso di derivazione dei beni dal reato per cui si procede, il sequestro in esame non richiede né il requisito della pertinenzialità né quello della proporzionalità della misura ablativa, essendo l'ablazione fondata sulla presunzione relativa di accumulazione illecita, che connota i reati elencati dall'art. 12 sexies d.l. cit., di cui la sproporzione di valore è il principale indicatore, salva la dimostrazione della proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti, fornendo la prova che l'acquisto è avvenuto con redditi ulteriori rispetto a quelli regolarmente dichiarati, a condizione che gli stessi non costituiscano provento di evasione tributaria e che si tratti di provviste lecite e tracciabili (Sez. 6, n. 10765 del 06/02/2018, Barba, Rv. 272719).Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte per il sequestro a fini di confisca di beni intestati a terzi e ritenuti nella disponibilità del responsabile dei reati indicati nell'art. 12 sexies citato incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi che dimostrino concretamente la discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Sez. 2, n. 23803 del 28/04/2021, Saraco e altro, n.m.; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone e altro, Rv. 254699). Occorre, pertanto, che i beni siano nella disponibilità dell'indagato ovvero che ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola e altri, Rv. 25237801). Correlativamente il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, indicando situazioni sintomatiche e elementi fattuali tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 2697110), valutando la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Nel caso in esame, risulta dimostrata la sproporzione, ma non la disponibilità indiretta dei beni in capo all'indagato. Infatti, l'ordinanza dà conto dei redditi irrisori dichiarati dal Loschiavo nel 2011, unico anno in cui risulta presentata la dichiarazione dei redditi, e dei redditi della famiglia di origine, composta dalla madre, attuale ricorrente, e dalla sorella con le quali aveva convissuto, pur mantenendo la residenza formale in Sant'Onofrio in un'abitazione fatiscente e disabitata; dà atto che la madre dell'indagato dal 2009 al 2017 non aveva dichiarato redditi, mentre la sorella aveva dichiarato redditi pari a 6 mila euro annui solo nel periodo 2009-2013, nulla negli anni successivi sino al 2017: ciò nonostante, risultava che la madre dell'indagato aveva contratto un mutuo nel 2009 per la somma di 91.300 euro con rata annuale, destinata a incidere significativamente sul modesto reddito familiare; ella aveva inoltre, richiesto un'apertura di credito sul conto corrente per la somma massima di 40 mila euro, nonostante l'assenza di fonti di reddito, e ancora nel 2011 aveva stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale, ove aveva esercitato attività di edicola -tabacchi, al canone annuo di 3.600 euro. Anche la sorella risultava aver stipulato nel 2017 un contratto di locazione ad uso commerciale per un canone annuo dello stesso importo e acquistato l'autovettura in sequestro per il valore dichiarato di 6.300 euro, sicché risultava oggettiva la sproporzione tra i beni acquisiti e il reddito familiare modestissimo. Sulla scorta di tali risultanze coerentemente il Tribunale ha ritenuto indimostrata l'origine lecita delle somme transitate sui conti correnti intestati alla ricorrente né offerta una plausibile spiegazione delle modalità con le quali la ricorrente avesse avuto accesso al credito per somme rilevanti e locato immobili per uso commerciale, nonostante l'assenza di fonti di reddito, anzi, di un reddito familiare pari a zero nel 2000: ha conseguentemente ritenuto non assolto l'onere probatorio per superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale e dimostrare la provenienza lecita del denaro movimentato sui conti intestati alla ricorrente. Tuttavia, l'ordinanza si limita a dar conto della sproporzione tra i beni e il reddito familiare, ma non indica alcun elemento probatorio da cui desumere che i rapporti finanziari sarebbero in realtà appartenenti o nella disponibilità dell'indagato, con conseguente sussistenza della mancanza di motivazione sul punto, che integra la violazione di legge denunciata (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 Huang, Rv. 275406). L'ordinanza va pertanto, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co.5, c.p.p. Così deciso, 18 novembre