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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 16869/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2193/2017proposto da: Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.3281/2015, pubblicata il 18 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato l’8 marzo 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Bari chiedendo il riconoscimento dell’indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e la condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento di tale indennità e del risarcimento del danno.

Essa ha esposto che: era dipendente dell’Università degli Studi di Bari , in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e ORL della Facoltà di Medicina e Chirurgia; era stata inquadrata dal 19 luglio 1989 quale collaboratore tecnico; rientrava nella categoria del personale non medico universitario, in servizio presso cliniche ed istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università; aveva acquisito il diritto alla corresponsione della citata indennità in base alla retribuzione prevista per l’assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo) della ex IX q.f. del personale delle UUSSLL, successivamente classificato quale dirigente di I livello, ruolo sanitario; l’Università degli Studi di Bari, nel riconoscere l’equiparazione del proprio personale non sanitario a quello sanitario, ai fini della percezione della menzionata indennità, aveva illegittimamente distinto, quanto ai collaboratori tecnici, il personale laureato da quello non laureato, parificando il primo al dirigente di I livello del ruolo sanitario ex X livello ed il secondo all’operatore professionale dirigente di VIII livello, con possibilità di passare nell’VIII bis.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6435/2013, ha accolto il ricorso.

L’Università degli Studi di Bari ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3281/2015, ha rigettato.

L’Università degli Studi di Bari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 200 del 1974 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché del D.I. 9 novembre 1982, all.

D, dell’art. 6 del d.m. 31 luglio 1997 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva allegato la parità di mansioni, funzioni ed anzianità.

Essa contesta che la Corte d’appello di Bari non avrebbe verificato la corrispondenza della funzione svolta, limitandosi al mero riscontro dell’inquadramento nella qualifica di collaboratore tecnico, così non rispettando il principio del giusto trattamento economico ex art. 36 Cost., nonostante il mutato sistema di inquadramento nei due comparti.

Al riguardo, richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale aveva escluso l’operatività di un automatismo in ordine all’equiparazione economica dei dipendenti non medici alla retribuzione dei dirigenti del comparto sanità.

Con il secondo motivo l’Università degli Studi di Bari denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL Università 1994/1997, rilevando che tale disposizione pattizia avrebbe avallato la propria tesi difensiva concernente la piena legittimità dei provvedimenti di ordine generale assunti in materia dalla medesimaUniversità.

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate,alla luce dei plurimi precedenti di questa Corte di cassazione (Cass., SU, nn. 6104 e 6105del 19 aprile 2012; Cass., SU, n. 17928 del 24 luglio 2013; Cass.,n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass., n. 5325 del 7 marzo 2014; Cass.,n. 1078 del 21 gennaio 2015; Cass. , n. 10629 del 22 maggio 2015; Cass., n. 16350 del 4 agosto 2015; Cass., SU , n. 14799 del 19 luglio 2016; più di recente, sul contenzioso concernente l’Università ricorrente, Cass., Sez. 6-L, n. 2642 del 1° febbraio 2017, non massimata; Cass., Sez. 6-L, n. 18608 del 26 luglio 2017, non massimata).

La normativa primaria contenuta nel d.P.R. n. 761 del 1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e curaconvenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un’indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità.

Non recava,tuttavia, una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell’indennità e l’equiparazione era concretamente stabilita nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità, essendo irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del citato D. I . 9 novembre 1982 - con l’intervento del d.P.R. n. 348 del 1983, o dal 1986, a seguito della legge n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico -, posto che il nuovo contratto del personale USI, succeduto all ’ accordo del personale ospedaliero cui si richiama il menzionatoD.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola.

Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo.

L’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., e sono state “conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere” (sul punto Cass., SU, nn. 6104 e 6105del 19 aprile 2012).

Ai fini dell’indennità di equiparazione in questione, sono determinanti, quindi, la qualifica riconosciuta presso l’Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I.9 novembre 1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla qualifica rivendicata (ad esempio, il diploma di laurea).

Lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera,che opera come termine di comparazione per l’indennità di equiparazione,è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute nello specifico della spettanza anche dell’indennità di posizione minima (c.d.indennità di dirigenza), in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell’art. 40 del CCNL 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito.

Così,in caso di equiparazione tra la VII o l ’ VIII qualifica funzionale di cui alla legge n. 312 del 1980 (dipendenti dell ’ Università) e il IX o X livello sanitario (dipendenti ospedalieri), poi confluiti nell’unico ruolo dirigenziale, l’indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016; Cass., SU , n. 14799 del 19 luglio 2016).

Più in generale, si è chiarito che l’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (c.d. indennità DeMaria), riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata -in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla leggen. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell’Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nelcriterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo(Cass., Sez.

L, n. 7737 del 28 marzo 2018).Allo stesso modo, la giurisprudenza ha precisato (Cass., Sez.

L, n. 27755 del 3dicembre 2020) che, poiché l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitarionazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità,nel computo della stessa non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi.

Inoltre, si è affermato che, siccome la c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA] si determina sulla base dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità,in essa non è compresa l’indennità di esclusività, di cui all’art. 43 del CCNLdell’area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del “ruolo sanitario” (Cass., Sez.L, n. 5706 del 9 marzo 2018 ) .

Tuttavia, da una lettura della sentenza impugnatanon risulta che la questione degli elementi del detto trattamento economico da riconoscere ai fini della determinazione dell’indennità in esame sia stata prospettata.

Pertanto, il ricorso va rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “L’allegazione e la dimostrazione della effettiva parità di funzioni, mansioni e anzianità in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera, che opera come termine di comparazione per l’indennità di equiparazione c.d. [OSCURATO:PERSONA], rilevano solo quando si discute delle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono esclusivamente dall’inquadramento contrattuale, in quanto erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale, quali l’indennità di posizione, la retribuzione di risultato e l’indennità di esclusività”. 2)Il ricorso è rigettato .

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo i l 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 - 3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a lla controricorrente, che liquida in €4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2193/2017proposto da: Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 1, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n.3281/2015, pubblicata il 18 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato l’8 marzo 2005 [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Bari chiedendo il riconoscimento dell’indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della legge n. 200 del 1974 e 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e la condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento di tale indennità e del risarcimento del danno. Essa ha esposto che: era dipendente dell’Università degli Studi di Bari , in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] e ORL della Facoltà di Medicina e Chirurgia; era stata inquadrata dal 19 luglio 1989 quale collaboratore tecnico; rientrava nella categoria del personale non medico universitario, in servizio presso cliniche ed istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università; aveva acquisito il diritto alla corresponsione della citata indennità in base alla retribuzione prevista per l’assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo) della ex IX q.f. del personale delle UUSSLL, successivamente classificato quale dirigente di I livello, ruolo sanitario; l’Università degli Studi di Bari, nel riconoscere l’equiparazione del proprio personale non sanitario a quello sanitario, ai fini della percezione della menzionata indennità, aveva illegittimamente distinto, quanto ai collaboratori tecnici, il personale laureato da quello non laureato, parificando il primo al dirigente di I livello del ruolo sanitario ex X livello ed il secondo all’operatore professionale dirigente di VIII livello, con possibilità di passare nell’VIII bis. Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6435/2013, ha accolto il ricorso. L’Università degli Studi di Bari ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3281/2015, ha rigettato. L’Università degli Studi di Bari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 200 del 1974 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, nonché del D.I. 9 novembre 1982, all. D, dell’art. 6 del d.m. 31 luglio 1997 e dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, e l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva allegato la parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Essa contesta che la Corte d’appello di Bari non avrebbe verificato la corrispondenza della funzione svolta, limitandosi al mero riscontro dell’inquadramento nella qualifica di collaboratore tecnico, così non rispettando il principio del giusto trattamento economico ex art. 36 Cost., nonostante il mutato sistema di inquadramento nei due comparti. Al riguardo, richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale aveva escluso l’operatività di un automatismo in ordine all’equiparazione economica dei dipendenti non medici alla retribuzione dei dirigenti del comparto sanità. Con il secondo motivo l’Università degli Studi di Bari denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del CCNL Università 1994/1997, rilevando che tale disposizione pattizia avrebbe avallato la propria tesi difensiva concernente la piena legittimità dei provvedimenti di ordine generale assunti in materia dalla medesimaUniversità. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate,alla luce dei plurimi precedenti di questa Corte di cassazione (Cass., SU, nn. 6104 e 6105del 19 aprile 2012; Cass., SU, n. 17928 del 24 luglio 2013; Cass.,n. 12908 del 24 maggio 2013; Cass., n. 5325 del 7 marzo 2014; Cass.,n. 1078 del 21 gennaio 2015; Cass. , n. 10629 del 22 maggio 2015; Cass., n. 16350 del 4 agosto 2015; Cass., SU , n. 14799 del 19 luglio 2016; più di recente, sul contenzioso concernente l’Università ricorrente, Cass., Sez. 6-L, n. 2642 del 1° febbraio 2017, non massimata; Cass., Sez. 6-L, n. 18608 del 26 luglio 2017, non massimata). La normativa primaria contenuta nel d.P.R. n. 761 del 1979 (art. 31) prevedeva il diritto del personale universitario operante presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e curaconvenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, a vedersi riconoscere un’indennità che remunerasse la prestazione assistenziale svolta, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Non recava,tuttavia, una disciplina specifica circa i criteri di commisurazione dell’indennità e l’equiparazione era concretamente stabilita nell’allegato D del D.I. 9 novembre 1982, da considerarsi, con la consolidata giurisprudenza amministrativa, esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità, essendo irrilevante la sopravvenuta perdita di efficacia del citato D. I . 9 novembre 1982 - con l’intervento del d.P.R. n. 348 del 1983, o dal 1986, a seguito della legge n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico -, posto che il nuovo contratto del personale USI, succeduto all ’ accordo del personale ospedaliero cui si richiama il menzionatoD.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo. L’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha continuato a trovare applicazione, nelle more dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., e sono state “conservate le indennità di perequazione in godimento e le collocazioni in essere” (sul punto Cass., SU, nn. 6104 e 6105del 19 aprile 2012). Ai fini dell’indennità di equiparazione in questione, sono determinanti, quindi, la qualifica riconosciuta presso l’Università e la ricordata tabella di equiparazione (allegato D al D.I.9 novembre 1982), indipendentemente dal possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla qualifica rivendicata (ad esempio, il diploma di laurea). Lo svolgimento di mansioni in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera,che opera come termine di comparazione per l’indennità di equiparazione,è rilevante solo in quelle controversie nelle quali si discute nello specifico della spettanza anche dell’indennità di posizione minima (c.d.indennità di dirigenza), in relazione alla quale è stato posto il diverso problema dello svolgimento di fatto delle mansioni dirigenziali alla luce dell’art. 40 del CCNL 1998-2001 che connette tale specifica indennità allo svolgimento dell'incarico conferito. Così,in caso di equiparazione tra la VII o l ’ VIII qualifica funzionale di cui alla legge n. 312 del 1980 (dipendenti dell ’ Università) e il IX o X livello sanitario (dipendenti ospedalieri), poi confluiti nell’unico ruolo dirigenziale, l’indennità di equiparazione deve essere determinata senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016; Cass., SU , n. 14799 del 19 luglio 2016). Più in generale, si è chiarito che l’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (c.d. indennità DeMaria), riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata -in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla leggen. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell’Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nelcriterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo(Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).Allo stesso modo, la giurisprudenza ha precisato (Cass., Sez. L, n. 27755 del 3dicembre 2020) che, poiché l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitarionazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità,nel computo della stessa non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi. Inoltre, si è affermato che, siccome la c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA] si determina sulla base dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità,in essa non è compresa l’indennità di esclusività, di cui all’art. 43 del CCNLdell’area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del “ruolo sanitario” (Cass., Sez.L, n. 5706 del 9 marzo 2018 ) . Tuttavia, da una lettura della sentenza impugnatanon risulta che la questione degli elementi del detto trattamento economico da riconoscere ai fini della determinazione dell’indennità in esame sia stata prospettata. Pertanto, il ricorso va rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “L’allegazione e la dimostrazione della effettiva parità di funzioni, mansioni e anzianità in concreto correlate alla qualifica presso la struttura ospedaliera, che opera come termine di comparazione per l’indennità di equiparazione c.d. [OSCURATO:PERSONA], rilevano solo quando si discute delle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono esclusivamente dall’inquadramento contrattuale, in quanto erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale, quali l’indennità di posizione, la retribuzione di risultato e l’indennità di esclusività”. 2)Il ricorso è rigettato . Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo i l 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 - 3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite a lla controricorrente, che liquida in €4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente ex art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, d