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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 1974

Cassazione n. 18451/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1974, avverso la ordinanza del 18/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio non partecipata del 18 dicembre 2023 e depositata il successivo 19, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile, per tardività e -comunque- per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione, depositata in data 16 ottobre 2023, proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle componenti del collegio giudicante di primo grado (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proc. n. 2239/2014 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA]), che nel processo a carico dello stesso ricorrente e di altri numerosi imputati, all'udienza del 2 settembre 2023, avrebbe manifestato grave inimicizia verso l'imputato ed anticipato indebitamente il giudizio, non consentendo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rassegnare le proprie conclusioni in favore del [OSCURATO:PERSONA] e ritenendole comunque superflue in ragione di quelle già rassegnate dal codifensore; tale condizione pregiudicante si sarebbe poi concretizzata all'udienza del 16 ottobre successivo, allorquando la difesa produceva copia di un esposto proposto al Consiglio Superiore della Magistratura con il quale si denunciavano le condizioni di grave pregiudizio nei confronti dell'imputato e della sua difesa e il collegio, ciononostante, riteneva di non doversi astenere.

1.1. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura: inosservanza della norma processuale (artt. 38, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver ritenuto inammissibile, per tardività, l'istanza prodotta all'udienza del 16 ottobre 2023, rispetto alla conoscibilità della causa di ricusazione, dovuta al comportamento tenuto con la direzione dell'udienza del 2 settembre 2023, ma evidenziatosi a seguito della conoscenza dell'avvenuto deposito di un esposto proposto innanzi al CSM ed al conseguente invito alla astensione, non accolto dal collegio giudicante; tale ultimo atto (inveratosi all'udienza del 16 ottobre 2023) doveva pertanto costituire dies a quo per il calcolo del termine perentorio indicato al comma 2 dell'art. 38 del codice di rito.

1.2. L'istanza aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, assunta dal collegio giudicante che, ostacolando il libero esercizio delle facoltà difensive (nella contrazione dei tempi da dedicare alle conclusioni), avrebbe manifestato, oltre che grave inimicizia, pregiudizio verso l'imputato, destinato ineluttabilmente alla condanna.

Si verte, dunque, in ipotesi di ricusazione anche "per aver il giudice procedente manifestato il proprio convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto dell'imputazione nell'esercizio delle proprie funzioni, nel corso dello stesso procedimento penale" (art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000).

2. Il Procuratore generale p.resso questa Corte, in data 21 febbraio 2024, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Rilevava preliminarmente la Corte di appello, che la dichiarazione di ricusazione doveva ritenersi intempestiva ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le modalità di direzione e disciplina dell'udienza, adottate dalla presidente del collegio giudicante e culminate all'udienza del 2 settembre 2023 (presente l'imputato ricorrente) nella indicazione dei minuti residui a disposizione del difensore per terminare la sua discussione in difesa degli imputati assistiti, condotta di direzione dell'udienza in cui si sostanzierebbe la manifestazione di grave inimicizia e pregiudizio valutativo, erano note all'imputato, presente in udienza sin da quella data.

Tardiva è, per l'effetto, la richiesta di ricusazione del 16 ottobre successivo.

Né il rifiuto dell'invito all'astensione (udienza del 16 ottobre 2023) assume alcun significato rilevante e innovativo (nei termini tracciati da Sez.

U, n. 36847/2014, Della Gatta, Rv. 260095) rispetto alla impressione di inimicizia e pregiudizio inveratasi all'udienza del 2 settembre precedente, essendo del tutto autonome le due possibilità di far rilevare l'incompatibilità del giudice rispetto al giudizio.

Pertanto la Corte ha correttamente divisato intempestività della dichiarazione di ricusazione, giacché non risulta rispettato il limite cronologico per la presentazione della dichiarazione di ricusazione ex art. 38 del codice di rito, posto che questa fu presentata solo il 16 ottobre 2023, largamente oltre i termini decadenziali tracciati dalla disposizione appena richiamata.

1.2. L'argomentare della Corte di appello è ineccepibile.

Gli istituti dell'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice -inseriti nel titolo primo del libro primo del codice di rito- non attengono al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice e il legislatore ha previsto, a tutela dell'esigenza di speditezza del processo, un sistema di termini, volto ad eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento, sicché con l'espressione "divenire noto", contenuta nell'art. 38 citato, si è inteso prendere in considerazione una situazione obbiettiva di pubblicità, ricollegata alla conoscibilità della causa pregiudicante mediante l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022; Rv. 282627); tale tipo di conoscibilità è realmente valutabile solo se riferita alle cause di incompatibilità e ricusazione che si contestualizzano in udienza (Sez. 2, n. 18210, del 30/04/2010, Rv. 247049).

Né può annettersi alcuna efficacia "sanante", dell'inerzia tenuta, al rifiuto opposto dal collegio all'invito alla astensione rivolto dal difensore all'udienza del 16 ottobre 2023, in ragione della ostensione dell'esposto trasmesso al CSM con il quale si censurava l'operato del collegio. in udienza.

Giacché .la manifestazione del, ritenuto pregiudizio inimicale si era già compiutamente realizzata il 2 settembre precedente e l'esposto successivo non rappresenta altro che una facoltà riconosciuta dall'ordinamento ai cittadini giudicabili, che non esprime ex se alcuna manifestazione di reciproca inimicizia (sul tema degli atti delle parti in grado di manifestare grave inimicizia o pregiudizio si vedano Sez. 6, n. 2273 del 17/12/2022, dep. 2003, Rv. 223467; Sez. 6, n. 22540 del 13/3/2018, Rv. 273270).

1.3. A tanto deve aggiungersi anche che la contrazione dei tempi destinati alla discussione, ove ritenuta illegittima e lesiva del diritto di difesa, può formare oggetto di motivo di impugnazione (Sez. 2, n. 21496 del 19/04/2019, Rv. 276328 - 01: L'intervento de/giudice che, durante l'esame di un testimone da parte del difensore dell'imputato, non ammetta domande ritenendole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande diverse, non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di espressione del potere processuale di direzione dell'istruttoria, il cui corretto esercizio è censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione), senza che debba necessariamente manifestare la ritenuta inimicizia grave del giudice verso la parte.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo le modalità e l'ammontare indicato all'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836); in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che anzi doveva ritenersi prevedibile, prevista in fatto e perseguita con callidità, consegue anche la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1974, avverso la ordinanza del 18/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio non partecipata del 18 dicembre 2023 e depositata il successivo 19, la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile, per tardività e -comunque- per manifesta infondatezza, l'istanza di ricusazione, depositata in data 16 ottobre 2023, proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle componenti del collegio giudicante di primo grado (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proc. n. 2239/2014 R.G.N.R. [OSCURATO:PERSONA]), che nel processo a carico dello stesso ricorrente e di altri numerosi imputati, all'udienza del 2 settembre 2023, avrebbe manifestato grave inimicizia verso l'imputato ed anticipato indebitamente il giudizio, non consentendo all'avv. [OSCURATO:PERSONA] di rassegnare le proprie conclusioni in favore del [OSCURATO:PERSONA] e ritenendole comunque superflue in ragione di quelle già rassegnate dal codifensore; tale condizione pregiudicante si sarebbe poi concretizzata all'udienza del 16 ottobre successivo, allorquando la difesa produceva copia di un esposto proposto al Consiglio Superiore della Magistratura con il quale si denunciavano le condizioni di grave pregiudizio nei confronti dell'imputato e della sua difesa e il collegio, ciononostante, riteneva di non doversi astenere. 1.1. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura: inosservanza della norma processuale (artt. 38, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver ritenuto inammissibile, per tardività, l'istanza prodotta all'udienza del 16 ottobre 2023, rispetto alla conoscibilità della causa di ricusazione, dovuta al comportamento tenuto con la direzione dell'udienza del 2 settembre 2023, ma evidenziatosi a seguito della conoscenza dell'avvenuto deposito di un esposto proposto innanzi al CSM ed al conseguente invito alla astensione, non accolto dal collegio giudicante; tale ultimo atto (inveratosi all'udienza del 16 ottobre 2023) doveva pertanto costituire dies a quo per il calcolo del termine perentorio indicato al comma 2 dell'art. 38 del codice di rito. 1.2. L'istanza aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, assunta dal collegio giudicante che, ostacolando il libero esercizio delle facoltà difensive (nella contrazione dei tempi da dedicare alle conclusioni), avrebbe manifestato, oltre che grave inimicizia, pregiudizio verso l'imputato, destinato ineluttabilmente alla condanna. Si verte, dunque, in ipotesi di ricusazione anche "per aver il giudice procedente manifestato il proprio convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto dell'imputazione nell'esercizio delle proprie funzioni, nel corso dello stesso procedimento penale" (art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000). 2. Il Procuratore generale p.resso questa Corte, in data 21 febbraio 2024, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Rilevava preliminarmente la Corte di appello, che la dichiarazione di ricusazione doveva ritenersi intempestiva ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le modalità di direzione e disciplina dell'udienza, adottate dalla presidente del collegio giudicante e culminate all'udienza del 2 settembre 2023 (presente l'imputato ricorrente) nella indicazione dei minuti residui a disposizione del difensore per terminare la sua discussione in difesa degli imputati assistiti, condotta di direzione dell'udienza in cui si sostanzierebbe la manifestazione di grave inimicizia e pregiudizio valutativo, erano note all'imputato, presente in udienza sin da quella data. Tardiva è, per l'effetto, la richiesta di ricusazione del 16 ottobre successivo. Né il rifiuto dell'invito all'astensione (udienza del 16 ottobre 2023) assume alcun significato rilevante e innovativo (nei termini tracciati da Sez. U, n. 36847/2014, Della Gatta, Rv. 260095) rispetto alla impressione di inimicizia e pregiudizio inveratasi all'udienza del 2 settembre precedente, essendo del tutto autonome le due possibilità di far rilevare l'incompatibilità del giudice rispetto al giudizio. Pertanto la Corte ha correttamente divisato intempestività della dichiarazione di ricusazione, giacché non risulta rispettato il limite cronologico per la presentazione della dichiarazione di ricusazione ex art. 38 del codice di rito, posto che questa fu presentata solo il 16 ottobre 2023, largamente oltre i termini decadenziali tracciati dalla disposizione appena richiamata. 1.2. L'argomentare della Corte di appello è ineccepibile. Gli istituti dell'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice -inseriti nel titolo primo del libro primo del codice di rito- non attengono al diritto di difesa, ma all'imparzialità del giudice e il legislatore ha previsto, a tutela dell'esigenza di speditezza del processo, un sistema di termini, volto ad eliminare ogni possibilità di inserire nel processo elementi di incertezza che possano minarne il corretto andamento, sicché con l'espressione "divenire noto", contenuta nell'art. 38 citato, si è inteso prendere in considerazione una situazione obbiettiva di pubblicità, ricollegata alla conoscibilità della causa pregiudicante mediante l'uso dell'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022; Rv. 282627); tale tipo di conoscibilità è realmente valutabile solo se riferita alle cause di incompatibilità e ricusazione che si contestualizzano in udienza (Sez. 2, n. 18210, del 30/04/2010, Rv. 247049). Né può annettersi alcuna efficacia "sanante", dell'inerzia tenuta, al rifiuto opposto dal collegio all'invito alla astensione rivolto dal difensore all'udienza del 16 ottobre 2023, in ragione della ostensione dell'esposto trasmesso al CSM con il quale si censurava l'operato del collegio. in udienza. Giacché .la manifestazione del, ritenuto pregiudizio inimicale si era già compiutamente realizzata il 2 settembre precedente e l'esposto successivo non rappresenta altro che una facoltà riconosciuta dall'ordinamento ai cittadini giudicabili, che non esprime ex se alcuna manifestazione di reciproca inimicizia (sul tema degli atti delle parti in grado di manifestare grave inimicizia o pregiudizio si vedano Sez. 6, n. 2273 del 17/12/2022, dep. 2003, Rv. 223467; Sez. 6, n. 22540 del 13/3/2018, Rv. 273270). 1.3. A tanto deve aggiungersi anche che la contrazione dei tempi destinati alla discussione, ove ritenuta illegittima e lesiva del diritto di difesa, può formare oggetto di motivo di impugnazione (Sez. 2, n. 21496 del 19/04/2019, Rv. 276328 - 01: L'intervento de/giudice che, durante l'esame di un testimone da parte del difensore dell'imputato, non ammetta domande ritenendole irrilevanti o non pertinenti, ovvero ponga domande diverse, non costituisce indebita manifestazione anticipata del proprio convincimento e non può, quindi, dar luogo a ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di espressione del potere processuale di direzione dell'istruttoria, il cui corretto esercizio è censurabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione), senza che debba necessariamente manifestare la ritenuta inimicizia grave del giudice verso la parte. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo le modalità e l'ammontare indicato all'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836); in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che anzi doveva ritenersi prevedibile, prevista in fatto e perseguita con callidità, consegue anche la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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