CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.A.S., elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA]’ CALBOLI 54, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata pressol’[OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in– controricorrente –avverso la sentenza n. 14502/2023 del TRIBUNALE CIVILE di ROMA,depositata il 11/10/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Osserva1. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentantedi Bas di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva n.15735/2020/8/1/1 del 16/06/2020, mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] irrogato ai predetti la sanzione amministrativa di € 6.225,30, peravere esercitato il commercio in postazione fissa, occupando suolopubblico, nonostante l’autorizzazione esibita consentisse il commercionella sola forma ambulante (artt. 28 e 29 d. lgs. n. 114/1998 e 37, co. 1,lett. B, l. Regione Lazio n. 33/1999).1.1 Nel giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delricorso.1.2 [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda ritenendo legittima lasanzione irrogata.2. Il Tribunale di Roma confermò la decisione del giudice di primecure. In particolare il Giudice d’appello ritenne di conformarsi allagiurisprudenza di legittimità secondo la quale l’esercizio del commercioambulante è lecito se conforme all’autorizzazione, derivando da ciò che ilsoggetto titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante nonpuò esercitare il commercio ambulante in postazione fissa senza incorrerenella violazione prevista dall’art. 29, co. 1, d.l. n. 114/98.3. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorsoClaudio Proietti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., fondato su un unico motivo. Resiste concontroricorso [OSCURATO:PERSONA].4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.5. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto decidersi il ricorso.6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 28 ottobre2025.Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/20267. Con l’unico motivo esposto si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 114/1998, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale di Roma ritenutalegittima l’irrogazione della sanzione prevista da tale norma, nonostante lasussistenza di autorizzazione all’esercizio su aree pubbliche in formaitinerante.Secondo il ricorrente la lettura costituzionalmente orientata dellanorma “de quo” dovrebbe imporre un differente e più mite trattamentosanzionatorio a carico di colui che, munito di una regolare autorizzazioneall’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia pure in una determinataforma, eserciti la suddetta attività con modalità e durata diverse da quelleconsentite dall’autorizzazione di cui è in possesso, rispetto a chi eserciti ilcommercio su aree pubbliche privo di qualsivoglia autorizzazione.Per tali ragioni concluse nel senso che il disposto di cui alla normacitata, nella parte in cui fa riferimento all’assenza della prescrittaautorizzazione, non può che essere interpretato nel senso di difettoassoluto di qualsivoglia autorizzazione e non in termini di esercizio delcommercio in modo difforme rispetto all’autorizzazione posseduta .8. Il ricorso è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] d’appello ha deciso la causa conformemente al principio didiritto condivisamente enunciato da questa Corte.Si è, per vero, chiarito che l'esercizio del commercio ambulante suaree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare diautorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazionedell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attivitàsvolta oltre i limiti fissati dall'autorizzazione (Cass. Sez. 2, n. 10924,26/04/2021). Principio, questo, che era già stato affermato da Cass. n.11965/2006.Gli argomenti svolti dal ricorrente in sintesi e sopra riportati nonoffrono elementi per modificare il richiamato orientamento.Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Non è dubbio che il soggetto titolare della sola autorizzazione alcommercio ambulante perciò stesso è privo di autorizzazione alcommercio a posto fisso, da esercitare su suolo pubblico.Le due situazioni non sono affatto assimilabili.Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio in formafissa su suolo pubblico impone la verifica della compatibilità di una taledi esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.Affermare, perciò, che la titolarità dell’autorizzazione al commercioambulante annichilisca o anche solo attenui l’offensività della condotta dicolui il quale occupi stabilmente il suolo pubblico, dando vita a un impattosignificativo sull’assetto e la gestione del territorio, non attinge la “ratiolegis” e, pertanto, non scalfisce affatto l’orientamento di legittimità.Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155,21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.,da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento almomento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dallalettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare aifini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, allastregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni dimerito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consistenell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la suaadesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo unapiù rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".9. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ. vigente, che richiama l’art. 96, co. 3 e 4,cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favoredella controparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimatecongrue, di cui in dispositivo (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in solido fra loro, al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori dilegge; nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00, semprein favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.;nonché della somma di € 1.500,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc.civ., in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 28 ottobre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 7188/2024Numero sezionale 2554/2025Numero di raccolta generale 11776/2026Data pubblicazione 29/04/2026