CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] LaCommara-controricorrente-avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sez.dist. di [OSCURATO:PERSONA] n. 2905/2018 depositata il 26/09/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9969/2019Numero sezionale 3890/2026Numero di raccolta generale 14779/2026Data pubblicazione 18/05/2026La Sig.a [OSCURATO:PERSONA] era invitata dall’Agenzia delle entrate arendere chiarimenti circa operazioni e beni indice di maggior capacitàcontributiva, segnatamente l’acquisto di quote di società a responsabilitàlimitata per €.231.506,00 nell’agosto 2003, nonché l’acquisto di unterreno da coltivare come agricoltore a titolo principale per €.700.000,00nel febbraio 2006. All’esito dell’interlocuzione endoprocedimentale,scaturiva avviso di accertamento sull’anno di imposta 2006 per maggiorIrpef pari ad €.54.442,00, cui erano sommate le addizionali regionali ecomunali, nonché le proporzionali sanzioni.L’atto impositivo era avversato avanti il giudice di prossimità cheapprezzava le ragioni del contribuente, segnatamente valorizzandonel’apporto probatorio contrario, capace di superare la presunzione dimaggior reddito dello strumento di accertamento sintetico.La sentenza era integralmente confermata in secondo grado in rigettodell’appello erariale.Averso questo sentenza propone ricorso per cassazione la l’Agenziadelle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato,agitando due motivi, cui replica la parte contribuente spiegandotempestivo controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositandoaltresì memoria ad ulteriore illustrazione dei propri argomenti.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti due motivi di ricorso.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4) del codice di procedura civile, per motivazioneapparente in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. dello stesso codice di rito, nonché dell’art. 111 dellaCostituzione. Nel concreto si lamenta che la sentenza non esplichi leragioni che ne sostengono il convincimento.Numero registro generale 9969/2019Numero sezionale 3890/2026Numero di raccolta generale 14779/2026Data pubblicazione 18/05/20261.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza muove dallaquartultima riga della seconda pagina, affermando il principio per cui loscostamento (fra dichiarato ed accertato) dovrebbe essere di notevoleentità e comunque tale per cui il contribuente non sia in grado digiustificarlo, sia prima che dopo la riforma dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.La motivazione prosegue affermando che la parte contribuente hacontestato ritualmente l’accertamento de quo, affermando siano statefornite argomentazioni e prova credibile a giustificazione delloscostamento, con produzione di idonea documentazione. Tuttavia, nonvengono esplicitate le predette argomentazioni, prova credibile, né citatala documentazione idonea. Per contro, si dà atto che l’Ufficio abbia chiestotermine per riflettere, senza poi nulla dire, precisando che il privato hadato prova specifica e documentata di aver potuto sostenere l’incrementopatrimoniale.Un tanto integra la fattispecie paradigmatica della motivazioneapparente.1.2. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali laNumero registro generale 9969/2019Numero sezionale 3890/2026Numero di raccolta generale 14779/2026Data pubblicazione 18/05/2026decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Tale è il caso in esame, donde il motivo è fondato ed assorbente.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 38d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, dei relativi decretiministeriali de. 1992, degli articoli 2728 e 2697 del codice civile, nonchécensura ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice diprocedura civile, per violazione degli articoli 113 e 115 dello stesso codicedi rito civile. Nello specifico si contesta l’interpretazione fornita dallasentenza in scrutinio delle norme che presiedono all’accertamentosintetico.2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede.3. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primomotivo, assorbito il secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio algiudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte diNumero registro generale 9969/2019Numero sezionale 3890/2026Numero di raccolta generale 14779/2026Data pubblicazione 18/05/2026giustizia di tributaria di secondo grado della Calabria – Sezione distaccatadi [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/05/2026.Il PresidenteValentino LENOCI