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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19239/2026

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LCO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 giugno 202, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di truffa, aggravato dalla circostanza della minorata difesa dell'anziana vittima.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 179, 180 e 465 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sanata, ex art. 180 del codice di rito, l'omessa notifica, all'imputato detenuto, del decreto di citazione di giudizio immediato.

La difesa osserva che, in occasione della prima udienza di comparizione, svoltasi in data ottobre 2021, il Tribunale prendeva atto dello stato detentivo dell'imputato, senza accertarsi di eventuali rinunce a comparite del medesimo, nonché dell'assenza del difensore di fiducia, provvedendo a nominare un difensore d'ufficio; veniva quindi disposto il rinvio all'udienza del 3 novembre 2021 (non già, come erroneamente indicato nel ricorso, del 3 novembre 2023), per la quale veniva già ordinata la traduzione dell'imputato.

In tale data, la difesa sollevava l'eccezione della tardività della notifica del decreto di citazione di giudizio all'imputato e la violazione del rispetto dei termini di comparizione.

3. Sono pervenute le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo il ricorso privo delle coordinate espositive necessarie a consentirne l'esame e di una prospettazione chiara delle eccezioni processuali e delle nullità dedotte, ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La gravata sentenza ha operato, infatti, corretta applicazione del condiviso principio giurisprudenziale, secondo cui «la violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione 1 r)(5dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata» (Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018, Reinard, Rv. 272865 - 01).

Nella ricostruzione della scansione processuale offerta in motivazione, corrispondente a quanto emerge dagli atti (il cui esame diretto è consentito a questa Corte, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è chiarito che l'imputato, in data 17 ottobre 2021, faceva pervenire al Tribunale la propria rinuncia a comparire all'udienza del 3 novembre 2021, per la quale era stata già disposta la traduzione dell'imputato stesso.

È evidente, per un verso, che la rinuncia a comparire da parte dell'imputato detenuto implicava la conoscenza del procedimento a suo carico; d'altro lato, come osservato dal Tribunale, è la legge processuale - segnatamente, l'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. - a prevedere che la nullità della citazione e della relativa notificazione sia sanata, ove la parte interessata abbia rinunciato a comparire.

In ogni caso, da quel momento (vale a dire dall'udienza del 3 novembre 2021), si susseguivano ulteriori rinvii di udienza, sempre dovuti all'eccezione di mancata notifica del decreto di giudizio, che venivano accolte dal collegio.

All'udienza del 5 ottobre 2022, a fronte dell'ennesima eccezione difensiva di mancata notifica, il Tribunale rilevava che, in data 25 maggio 2022, l'imputato aveva ricevuto personalmente tanto la notifica del verbale di udienza del 30 marzo 2022 (in cui era stato disposto ulteriore rinvio al 25 maggio 2022, per assenza del giudice relatore), quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio.

All'udienza del 25 maggio 2022, il Tribunale rilevava che l'imputato non faceva pervenire giustifiche in ordine alla sua assenza, ancorché egli fosse a conoscenza del processo e assistito dal difensore di fiducia, considerando quindi perfezionato il contraddittorio e rigettando l'eccezione.

Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo in esame, posto che, nel caso di specie, all'imputato sono stati garantiti tanto la conoscenza del procedimento a suo carico quanto il termine a comparire.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle 2ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LCO; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 giugno 202, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel delitto di truffa, aggravato dalla circostanza della minorata difesa dell'anziana vittima. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 179, 180 e 465 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sanata, ex art. 180 del codice di rito, l'omessa notifica, all'imputato detenuto, del decreto di citazione di giudizio immediato. La difesa osserva che, in occasione della prima udienza di comparizione, svoltasi in data ottobre 2021, il Tribunale prendeva atto dello stato detentivo dell'imputato, senza accertarsi di eventuali rinunce a comparite del medesimo, nonché dell'assenza del difensore di fiducia, provvedendo a nominare un difensore d'ufficio; veniva quindi disposto il rinvio all'udienza del 3 novembre 2021 (non già, come erroneamente indicato nel ricorso, del 3 novembre 2023), per la quale veniva già ordinata la traduzione dell'imputato. In tale data, la difesa sollevava l'eccezione della tardività della notifica del decreto di citazione di giudizio all'imputato e la violazione del rispetto dei termini di comparizione. 3. Sono pervenute le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo il ricorso privo delle coordinate espositive necessarie a consentirne l'esame e di una prospettazione chiara delle eccezioni processuali e delle nullità dedotte, ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La gravata sentenza ha operato, infatti, corretta applicazione del condiviso principio giurisprudenziale, secondo cui «la violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione 1 r)(5dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata» (Sez. 5, n. 16732 del 31/01/2018, Reinard, Rv. 272865 - 01). Nella ricostruzione della scansione processuale offerta in motivazione, corrispondente a quanto emerge dagli atti (il cui esame diretto è consentito a questa Corte, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), è chiarito che l'imputato, in data 17 ottobre 2021, faceva pervenire al Tribunale la propria rinuncia a comparire all'udienza del 3 novembre 2021, per la quale era stata già disposta la traduzione dell'imputato stesso. È evidente, per un verso, che la rinuncia a comparire da parte dell'imputato detenuto implicava la conoscenza del procedimento a suo carico; d'altro lato, come osservato dal Tribunale, è la legge processuale - segnatamente, l'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. - a prevedere che la nullità della citazione e della relativa notificazione sia sanata, ove la parte interessata abbia rinunciato a comparire. In ogni caso, da quel momento (vale a dire dall'udienza del 3 novembre 2021), si susseguivano ulteriori rinvii di udienza, sempre dovuti all'eccezione di mancata notifica del decreto di giudizio, che venivano accolte dal collegio. All'udienza del 5 ottobre 2022, a fronte dell'ennesima eccezione difensiva di mancata notifica, il Tribunale rilevava che, in data 25 maggio 2022, l'imputato aveva ricevuto personalmente tanto la notifica del verbale di udienza del 30 marzo 2022 (in cui era stato disposto ulteriore rinvio al 25 maggio 2022, per assenza del giudice relatore), quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio. All'udienza del 25 maggio 2022, il Tribunale rilevava che l'imputato non faceva pervenire giustifiche in ordine alla sua assenza, ancorché egli fosse a conoscenza del processo e assistito dal difensore di fiducia, considerando quindi perfezionato il contraddittorio e rigettando l'eccezione. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo in esame, posto che, nel caso di specie, all'imputato sono stati garantiti tanto la conoscenza del procedimento a suo carico quanto il termine a comparire. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle 2ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M P.Q.M
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