CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25106-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'OSSOLA 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -; CdA1 L).41ki CA)9C--€1-1-6 kA batià -7-4-PS- eCxl---e9à A\h) V 4cE&A-tucre) intimat avverso la sentenza n. 129/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, - depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /\( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 129/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona PG che aveva rigettato l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 229520169004439544000, per euro 11.448,68, a titolo di contributi iscritti a ruolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], relativi al periodo 1991-2006 e portati da due cartelle notificate nel 2006 e nel 2007. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto corretta la individuata legittimazione a contraddire del solo Ente impositore escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'Agente di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, a fronte di una opposizione mirante a fare valere una prescrizione del credito, sarebbe stato del tutto illogico negare la legittimazione passiva del creditore; inoltre, hanno rilevato che, non essendo stato fatto valere alcun vizio formale dell'azione esecutiva ma solo l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, non era applicabile il disposto di cui all'art. 39 D.Igs. n. 112 del 1999; hanno, infine, compensato le spese del grado di appello attesi i differenti indirizzi giurisprudenziali in materia. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'ADER. 4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 del D.Igs. n. 112/1999 e degli artt. 101, 102 e 106 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché l'illogica e contraddittoria applicazione di norme di diritto, per non avere rilevato la Corte distrettuale che, nel presente giudizio, era stato contestato il diritto del concessionario di procedere all'esecuzione, eccependo l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata l'azione esecutiva ovvero l'azione diretta all'esecuzione del titolo, con la conseguenza che il legittimo Ric. 2021 n. 25106 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- contraddittore era l'Agente di [OSCURATO:PERSONA] il quale, tra l'altro, non aveva ritenuto di chiamare in causa ex art. 106 cpc l'Ente impositore. 3. Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione della norma di cui all'art. 91 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché, in considerazione dell'accoglimento delle censure di cui sopra, si sarebbe dovuto procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali. 4. Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività del controricorso notificato in data 22.3.2022 a fronte di un ricorso per cassazione notificato il 30.9.2021. 5. Venendo allo scrutinio dei motivi, rileva il Collegio che il ricorso è infondato. 6. Il primo motivo non merita accoglimento essendo la gravata sentenza conforme all'orientamento affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. 7. Il secondo motivo è inammissibile perché lo stesso non è stato articolato come una censura nei confronti di una statuizione della sentenza di secondo grado, ma solo come conseguenza nella ipotesi di accoglimento della prima doglianza. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio attesa la rilevata tardività del controricorso (Cass. n. 22269/2010) e la impossibilità di tenere conto delle memorie depositate in relazione ad un controricorso tardivo nell'ambito di un procedimento fissato per la trattazione camerale (Cass. n. 23921/2020). Ric. 2021 n. 25106 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1