CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassariha confermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che, in accoglimento delreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato aisensi dell’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamentopenitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;d’ora in poi, Ord. pen.), ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] penitenziariaconsentisse di effettuare il richiesto colloquio visivo con il fratello GiuseppeSanfilippo, parimenti detenuto in regime speciale ex art. 41-bis, Ord. pen.2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, la CasaCircondariale di Sassari, il Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], inpersona dei rispettivi Direttori in carica, il Ministero della Giustizia, in persona delMinistro in carica, difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari,deducendo quattro motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la violazione degli artt. 1, 35 e 69,comma 6, lett. b) Ord. pen. per avere il Tribunale riconosciuto al detenuto unafacoltà generalizzata di svolgere colloqui con il familiare detenuto e non,piuttosto, una autorizzazione al singolo colloquio, in tal modo non risultandosoddisfatta la condizione dell’interesse ad agire, né il pregiudizio attuale e graveall’esercizio di un diritto soggettivo.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione delle disposizioni di cuiagli artt. 41-bis Ord. pen., 125, comma 3, 666, 678 cod. proc. pen. per erroneaapplicazione del paradigma legale di bilanciamento e per motivazione meramenteapparente, avendo il giudice a quo subordinato la rilevanza ostativa del pareredella DDA ad un onere dimostrativo assimilabile a una prova piena del futuroabuso del colloquio, non richiesto dalla disposizione di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Più specificamente, si eccepisce che il Tribunale abbia qualificato il pareredella DDA come generico, senza confutarne il nucleo essenziale ovvero il rischioche il colloquio tra i due fratelli entrambi ristretti potesse riguardare questioniinerenti al sodalizio criminoso e alla sua gestione o organizzazione.2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l’omesso espletamento del giudizio dibilanciamento tra le esigenze di affettività del detenuto e le esigenze di sicurezzapubblica, essendosi omesso di considerare che tale bilanciamento esige unaparticolare valutazione quando i soggetti coinvolti nei colloqui non solo sonosottoposti al medesimo regime differenziato, ma appartengono al medesimosodalizio rivestendo ruoli di particolare rilevanza.2.4. Con il quarto motivo, si contesta la violazione dell’art. 41-bis Ord. pen.per mancanza di motivazione, atteso che la registrazione delle conversazioni, perquanto obbligatoria, non può essere ritenuta idonea a vanificare le esigenze disicurezza sia all’interno che all’esterno del carcere, non potendosi escludere che idetenuti utilizzino linguaggi criptici e non rilevando a tal fine la possibilità diinterrompere le modalità comunicative sospette, in quanto, una volta trasmessal’informazione, il danno sarebbe irreversibile.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, CristinaMarzagalli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.In via preliminare, va rilevato che i motivi di ricorso sono tra lorosostanzialmente sovrapponibili e, pertanto, si prestano a una trattazioneunitaria.L’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha, infatti, censurato, con pluralità diargomentazioni, la mancanza di motivazione in ordine al giudizio dibilanciamento tra le esigenze di sicurezza della collettività e quelle di affettivitàdel detenuto, posto alla base del provvedimento autorizzativo di colloqui visivicon il fratello, sottoposto anch’egli al regime differenziato di cui all’art. 41-bisOrd. pen.2. In primo luogo, è opportuno ricordare che Sez. 1, n. 46809 del21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01 ha affermato «che la sottoposizionedi un detenuto al regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.non esclude, in quanto tale, che lo stesso possa essere autorizzato a svolgerecolloqui visivi con un altro detenuto sottoposto allo stesso regime carcerario, alquale è legato da rapporti familiari, mediante forme di comunicazionecontrollabili. Non può, in proposito, non rilevarsi che l'astratta ammissibilità deicolloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime carcerario differenziato di cuiall'art. 41-bis Ord. pen., che riceve copertura costituzionale e convenzionale dalcombinato disposto degli artt. 27, secondo comma Cost. e 3 CEDU, discendedalla necessità di consentire la coltivazione delle relazioni affettive di talecategoria soggettiva, a condizione che il perseguimento di questi obiettiviumanitari del trattamento penitenziario, pur irrinunciabili, non agevolino ilcompimento di forme di comunicazione idonee a generare pericoli per lasicurezza interna dell'istituto penitenziario o per quella pubblica. Su queste,ineludibili, connotazioni umanitarie del trattamento sanzionatorio, peraltro, laCorte EDU si è soffermata in più occasioni, anche in vicende processualiriguardanti il nostro Paese, con argomenti ermeneutici difficilmente superabili(tra le altre, Corte EDU, 13 giugno 2019, Viola c. Italia, n. 77633/16; CorteEDU, 25 ottobre 2018, Provenzano c. Italia, n. 55080/13; Corte EDU, Sez. I, 26aprile 2016, Murray c. [OSCURATO:PERSONA], n. 10511/10; Corte EDU, Sez. I, 9 luglio2013, Vinter e Hutchinson c. [OSCURATO:PERSONA], n. 57592/08). 3 Tuttavia, ilriconoscimento del diritto dei detenuti sottoposti al regime carcerariodifferenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. a coltivare le proprie relazioniaffettive trova un punto di necessario equilibrio nell'esigenza di preservare leesigenze di sicurezza interna delle strutture penitenziarie coinvolte dalleeventuali richieste di colloqui visivi e la tutela dell'ordine pubblico, che potrebbeessere messo in pericolo dall'incontro, anche se realizzato attraverso strumentitelematici, di due soggetti provenienti da ambienti di criminalità organizzata dielevata caratura. Non può, in proposito, non rilevarsi che la Corte EDU,intervenendo censoriamente contro il nostro Paese, in Corte EDU, Sez. I, 13giugno 2019, Viola c. Italia, cit., non ha escluso che si debba tenere conto delleesigenze di sicurezza pubblica connesse all'elevata pericolosità sociale di undetenuto, proveniente da contesti di criminalità organizzata - cherappresentano una peculiarità socio-criminale del nostro Paese che i Giudicistrasburghesi hanno avuto ben presente - ma ha soltanto affermato che ilprincipio della dignità umana dei soggetti ristretti in una struttura penitenziaria,riconducibile alla previsione dell'art. 3 CEDU, impone di riconoscere anche aidetenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen.un nucleo essenziale e irrinunciabile di diritti individuali, tra cui quello dicoltivare i rapporti affettivi con i componenti del proprio nucleo familiare».A tale principio ha dato continuità, tra le altre, Sez. 1, n. 6202 del05/02/2026, Ministero della Giustizia, Rv. 289435 – 01 che ha specificato – siapure in relazione ai colloqui visivi tra coniugi – che «il diritto di coltivarel'affettività familiare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisceal nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto purquando il coniuge che si chiede di incontrare è sottoposto a misura cautelareperché gravemente indiziato di appartenere alla medesima organizzazionecriminale, dovendo tuttavia essere in tal caso particolarmente rigoroso ilgiudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti equelle di sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, laconcreta e attuale operatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugidetenuti».Inoltre, deve ricordarsi che, quando viene in rilievo il regime penitenziariodifferenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ai fini dell'ammissione deldetenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti,deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolantedella Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casacircondariale di Sassari, Rv. 283496 - 01).Sul punto Sez. 1, n. 18779 del 2023 ha affermato che è legittimo negare ilcolloquio tra congiunti ristretti allo speciale regime ex 41-bis Ord. pen. (checomunque è subordinato alla ricorrenza di casi eccezionali) se il parere dellaDirezione distrettuale antimafia (D.D.A.), che la circolare ministeriale sull’art.41-bis prevede a tal fine come obbligatorio ma non vincolante (art. 16.2,circolare del 2 ottobre 2017), faccia emergere specifici e concreti fattori dipericolo per la sicurezza, precisandosi che il Magistrato di sorveglianza è tenutoa valutare la concretezza delle ragioni poste a sostegno di detto parere, nonpotendo invece sostituirsi all'[OSCURATO:PERSONA] nella valutazione sullapericolosità del colloquio.In particolare, in questo arresto si è affermato che occorre trovare un puntodi equilibrio tra le contrapposte esigenze, dovendosi intendere in tale direzionela disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017,n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti alregime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altrifamiliari ristretti in regime di 41- bis e non, saranno generalmente accolte,salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emerganoconcreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".Si è, dunque, affermato che «[p]roprio il fatto che è riconosciutal'ammissibilità del colloquio anche con il familiare detenuto in regimedifferenziato impone quindi di verificare, di volta in volta, che non ricorranoelementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio. Non vi sono alloraragioni perché l'ammissione al colloquio, anche sostitutivo, con un familiaredetenuto in regime differenziato possa essere disposta senza la doverosaconsiderazione dei contenuti del parere non vincolante della D.D.A., secondoquanto previsto dalla circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 (Sez. 1, n. 31634 del24/06/2022, Rv. 283496 - 01)».3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza haconfermato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza attenendosi ai principisopra enunciati, che vanno qui ribaditi.Il Tribunale di sorveglianza, al pari del Magistrato di sorveglianza, ha rilevatoche il parere della DDA era negativo in ragione del sospetto che i colloqui tra idue fratelli [OSCURATO:PERSONA] potessero «avere ad oggetto questioni relative allagestione e organizzazione del sodalizio criminoso».Tale parere, tuttavia, ad avviso del giudice di merito, si palesava comeassolutamente generico e ipotetico, nonché mancante di indicatoriindividualizzanti dimostrativi di un pericolo obiettivo per l’ordine pubblico,sicché esso appariva, in concreto, privo di elementi concretamente ostativiall’accoglimento dell’istanza.In questo modo, l’ordinanza impugnata, alla luce delle genericheinformazioni ricevute, ha effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento tra leesigenze di sicurezza, intramuraria ed extramuraria, connesse alla condizione disoggetti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. deifratelli [OSCURATO:PERSONA] e la tutela dell'affettività del ricorrente, ritenendo insussistentielementi ostativi all’autorizzazione del colloquio.A fronte della assoluta genericità del parere espresso dalla DDA ed inmancanza di ulteriori dati significativi, le argomentazioni dell’Amministrazionericorrente si sono limitate a dedurre genericamente che il Tribunale nonavrebbe considerato le esigenze espresse nel parere negativo della DDA senzaperò indicare quali elementi rilevanti il provvedimento censurato non avrebbevalutato.In conclusione, ribadito il principio per cui il giudizio di bilanciamento tra leesigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelle di sicurezza pubblica deveessere particolarmente rigoroso quando concerne soggetti detenuti in regime dicui all’art. 41-bis Ord. pen., legati da vincoli familiari e appartenenti almedesimo sodalizio criminoso mafioso, deve, tuttavia, rilevarsi che laprevalenza delle esigenze di ordine pubblico non può fondarsi su circostanzededotte in via meramente ipotetica.4. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]