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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 29996/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29869-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.P.I. -Natura pubblica - Impossibilità di conversione di rapporti precari in rapporti a tempo indeterminato - Passaggio al M.I.S.E. - Esclusione.

R.G.N. 29869/2018 Cron.

Rep.

Ud. 17/10/2023 CC 4315 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1477/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 149/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, in parziale accoglimento dell’originario ricorso, accertava che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarava che detto rapporto si era trasferito in capo al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e con la decorrenza di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, condannando l’amministrazione a riammettere in servizio la lavoratrice con qualifica corrispondente all’inquadramento b) del c.c.n.l.

I.P.I. e con riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Propone ricorso per cassazione con tre motivi il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t.

3. Resiste con controricorso la lavoratrice.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, convertito in l. n. 7 aprile 1995 n. 104, dell’art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, del comma 15 dell’art. 14 del d.l. 30 giugno 2011 n. 98, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Nel mezzo si lamenta l’erroneità dell’affermata natura privatistica dell’I.P.I. e la conseguente erroneità della ritenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’I.P.I. cui ha fatto seguito l’applicazione, anch’essa erronea, del dell’art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010.

2. Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, dell’art.2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 81 della Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si sostiene, in estrema sintesi, che la norma sul passaggio del personale dall’I.P.I. al Ministero riguardi solo il personale in servizio presso l’I.P.I. al momento di entrata in vigore della norma, senza potersi estendere alle ipotesi di riconoscimento ad opera dell’Autorità giudiziaria, della sussistenza di rapporti a tempo indeterminato con l’I.P.I. nemmeno quando detto riconoscimento sia effettuato con efficacia ex nunc.

3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7, comma 20, del d.l. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Si sottolinea ancora che, stante la natura di ente pubblico dell’I.P.I., all’accertata l’illegittimità del contratto a termine non avrebbe potuto in alcun modo far seguito la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma solo la conda nnare al risarcimento del danno.

4. I tre motivi, stante l’intima connessione, essendo tutti volti a censurare la ritenuta natura privata, anziché pubblica dell’I.P.I., con conseguente negazione della conversione del rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato e transito al Ministero dello sviluppo economico, possono esaminarsi congiuntamente.

4.1. Sul piano logico giova partire dal rilievo che è compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura dell’ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito è circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, affondi le proprie radici in atti dell’autonomia.

4.2. Quanto innanzi basta ad affermare, in via generale, che era onere della lavoratrice allegare e documentare la natura privata dell’ente, nella misura in cui appunto, come si è anticipato, essa fosse desumibile da atti e documenti sottratti al principio iura novit curia.

In tal caso, infatti, secondo il principio generale -l’onere della prova, ex art. 2697 c.c., incumbit ei qui dicit, quindi, sulla lavoratrice.

4.3. Sempre in via generale va del pari rammentato che la valutazione della natura pubblica o privata dell’I.P.I. va effettuata non al momento della soppressione dell’ente, dovendo piuttosto farsi retroagire al momento in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato avrebbe dovuto convertirsi a cagione della illegittimità del termine apposto dell’ente.

4.4. Tanto premesso, quanto alla natura pubblica o privata dell’I.P.I, va qui richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. l’insegnamento di Cass. Sez.

Lav. n. 28060 del 2020 che, nel ripercorrere nel ripercorrere le vicende evolutive dell’I.P.I. sin dalla sua nascita, ha affermato che esso aveva sicuramente natura pubblica all’atto della soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi, che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del Ministero per lo sviluppo economico, si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 della Carta fondamentale.

4.5. Nel percorso motivazionale della decisione viene altresì indagata la natura dell’ente a far tempo dalla sua costituzione (tutto il percorso ricostruttivo è contenuto dal punto 6 al punto 6.24 della decisione innanzi ricordata al quale si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.6.

Agli insegnamenti di detta pronunzia, come già anticipato, convintamente il Collegio ritiene di dar seguito.

4.6.1. Va quindi qui ribadito che, nel prisma dell’art. 97, comma 2, della Costituzione, un ente può essere ritenuto pubblico “solo se istituito o riconosciuto per legge” (cfr. art. 4 della l. n. 70 del 1975) - attraverso una istituzione in concreto (in presenza di una diretta istituzione per legge) o anche in astratto (istituzione in base alla legge).

Va di conseguenza esclusa la possibilità di una istituzione “di fatto” dell’ente pubblico, ma resta salva la possibilità di istituzione in base alla legge.

4.6.2. E’ ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui l’I.P.I. è divenuto ente pubblico sulla base di tutti gli interventi legislativi che negli anni lo hanno interessato.

4.7. Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto della nuova denominazione dello I.A.S.M., divenuto I.P.I.); è proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (con detto decreto le quote dell’I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta [OSCURATO:PERSONA]); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire struttura ancorata al Ministero e con il successivo art. 14 della l. n. 57 del 2001 con il quale è stato indi previsto,all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’I .

P .

I . sul territorio nazionale fossero posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma 234, della l. n. 311 del 2004; dell’art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006).

4.8. Non può essere allora posto in dubbio che la conformazione pubblicistica dell’ente fosse già avvenuta con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire str uttura ancorata al Ministero, ulteriormente specificata con la legge n. 57 del 2001 e confermata dai successivi intervenuti normativi.

4.9. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva di mira, nello svolgimento della propria attività, i criteri di redditività e rendimento, né assumeva su di sé i rischi della propria attività che, invece, ricadevano sul Ministero vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi.

Insomma pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella Ministeriale, una Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione. 4.10.Le delineate conclusioni non risultano in alcun modo scalfite dal rilievo, contenuto nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. della lavoratrice, secondo il quale la natura privatistica dell’ente risulterebbe in maniera incontestabile dall’art. 20 dello Statuto dell’I.P.I.

4.10.1. Al riguardo, infatti, non può mancarsi di rimarcare che la natura pubblica dell’ente, proprio perché derivante dalla istituzione in via diretta con legge o sulla base della legge, come si è innanzi detto al punto 4.6.1., non può evidentemente essere esclusa in virtù delle previsioni dello Statuto .

Alcuna rilevanza poi ha il rilievo che lo I.A.S.M. (ovvero l’ente che poi ha assunto il nome di I.P.I.) avesse natura privatistica come evidenziato anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella pronunzia n. 5486 del 1984, in quanto,evidentemente, detta qualificazione da parte della S.C. è avvenuta anteriormenteal decritto intervento normati vo che a partire dagli anni Novanta ha investito l’I.P.I. mutandone la natura.

4.11. Alla luce dell’innanzi ricordato quadro normativo è evidente che alla data del 1.1.2007 (data del primo dei contratti a termine) l’I.P.I. aveva già natura pubblicistica, sicché anche a tale data era impossibile convertire il rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

4.12. La natura pubblica dell’I.P.I. anche alla data del 1.1.2007, comporta quale conseguenza l’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro precario connotato da illegittimità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, invece negata dalla Corte territoriale stante la sostenuta natura privata dell’ente.

4.17. Alla luce di quanto innanzi, evidentemente erroneamente la Corte territoriale ha fatto applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010 considerato che detta norma presuppone appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’I.P.I. ai fini del trasferimento al Ministero, rapporto a tempo indeterminato che non era affatto sussistente.5.

Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che valuterà le ulteriori conseguenze (in tema di risarcimento del danno).

5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese dei presente gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29869-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I.P.I. -Natura pubblica - Impossibilità di conversione di rapporti precari in rapporti a tempo indeterminato - Passaggio al M.I.S.E. - Esclusione. R.G.N. 29869/2018 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC 4315 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1477/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 149/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, in parziale accoglimento dell’originario ricorso, accertava che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dichiarava che detto rapporto si era trasferito in capo al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e con la decorrenza di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, condannando l’amministrazione a riammettere in servizio la lavoratrice con qualifica corrispondente all’inquadramento b) del c.c.n.l. I.P.I. e con riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Propone ricorso per cassazione con tre motivi il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t. 3. Resiste con controricorso la lavoratrice. 4. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, convertito in l. n. 7 aprile 1995 n. 104, dell’art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, del comma 15 dell’art. 14 del d.l. 30 giugno 2011 n. 98, conv. in l. n. 111 del 2011, dell’art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nel mezzo si lamenta l’erroneità dell’affermata natura privatistica dell’I.P.I. e la conseguente erroneità della ritenuta costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’I.P.I. cui ha fatto seguito l’applicazione, anch’essa erronea, del dell’art. 7, comma 29, del d.l. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010. 2. Con la seconda doglianza si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, dell’art.2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 81 della Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sostiene, in estrema sintesi, che la norma sul passaggio del personale dall’I.P.I. al Ministero riguardi solo il personale in servizio presso l’I.P.I. al momento di entrata in vigore della norma, senza potersi estendere alle ipotesi di riconoscimento ad opera dell’Autorità giudiziaria, della sussistenza di rapporti a tempo indeterminato con l’I.P.I. nemmeno quando detto riconoscimento sia effettuato con efficacia ex nunc. 3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7, comma 20, del d.l. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si sottolinea ancora che, stante la natura di ente pubblico dell’I.P.I., all’accertata l’illegittimità del contratto a termine non avrebbe potuto in alcun modo far seguito la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma solo la conda nnare al risarcimento del danno. 4. I tre motivi, stante l’intima connessione, essendo tutti volti a censurare la ritenuta natura privata, anziché pubblica dell’I.P.I., con conseguente negazione della conversione del rapporto temporaneo in rapporto a tempo indeterminato e transito al Ministero dello sviluppo economico, possono esaminarsi congiuntamente. 4.1. Sul piano logico giova partire dal rilievo che è compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura dell’ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito è circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, affondi le proprie radici in atti dell’autonomia. 4.2. Quanto innanzi basta ad affermare, in via generale, che era onere della lavoratrice allegare e documentare la natura privata dell’ente, nella misura in cui appunto, come si è anticipato, essa fosse desumibile da atti e documenti sottratti al principio iura novit curia. In tal caso, infatti, secondo il principio generale -l’onere della prova, ex art. 2697 c.c., incumbit ei qui dicit, quindi, sulla lavoratrice. 4.3. Sempre in via generale va del pari rammentato che la valutazione della natura pubblica o privata dell’I.P.I. va effettuata non al momento della soppressione dell’ente, dovendo piuttosto farsi retroagire al momento in cui il rapporto di lavoro a tempo determinato avrebbe dovuto convertirsi a cagione della illegittimità del termine apposto dell’ente. 4.4. Tanto premesso, quanto alla natura pubblica o privata dell’I.P.I, va qui richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c. l’insegnamento di Cass. Sez. Lav. n. 28060 del 2020 che, nel ripercorrere nel ripercorrere le vicende evolutive dell’I.P.I. sin dalla sua nascita, ha affermato che esso aveva sicuramente natura pubblica all’atto della soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi, che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del Ministero per lo sviluppo economico, si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 della Carta fondamentale. 4.5. Nel percorso motivazionale della decisione viene altresì indagata la natura dell’ente a far tempo dalla sua costituzione (tutto il percorso ricostruttivo è contenuto dal punto 6 al punto 6.24 della decisione innanzi ricordata al quale si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).4.6. Agli insegnamenti di detta pronunzia, come già anticipato, convintamente il Collegio ritiene di dar seguito. 4.6.1. Va quindi qui ribadito che, nel prisma dell’art. 97, comma 2, della Costituzione, un ente può essere ritenuto pubblico “solo se istituito o riconosciuto per legge” (cfr. art. 4 della l. n. 70 del 1975) - attraverso una istituzione in concreto (in presenza di una diretta istituzione per legge) o anche in astratto (istituzione in base alla legge). Va di conseguenza esclusa la possibilità di una istituzione “di fatto” dell’ente pubblico, ma resta salva la possibilità di istituzione in base alla legge. 4.6.2. E’ ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui l’I.P.I. è divenuto ente pubblico sulla base di tutti gli interventi legislativi che negli anni lo hanno interessato. 4.7. Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto della nuova denominazione dello I.A.S.M., divenuto I.P.I.); è proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della [OSCURATO:PERSONA] (con detto decreto le quote dell’I.P.I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta [OSCURATO:PERSONA]); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire struttura ancorata al Ministero e con il successivo art. 14 della l. n. 57 del 2001 con il quale è stato indi previsto,all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento delle attività di promozione industriale svolte dall’I . P . I . sul territorio nazionale fossero posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’Industria; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma 234, della l. n. 311 del 2004; dell’art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006). 4.8. Non può essere allora posto in dubbio che la conformazione pubblicistica dell’ente fosse già avvenuta con l’art. 19, comma 2, della l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla [OSCURATO:PERSONA] per divenire str uttura ancorata al Ministero, ulteriormente specificata con la legge n. 57 del 2001 e confermata dai successivi intervenuti normativi. 4.9. Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva di mira, nello svolgimento della propria attività, i criteri di redditività e rendimento, né assumeva su di sé i rischi della propria attività che, invece, ricadevano sul Ministero vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella Ministeriale, una Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione. 4.10.Le delineate conclusioni non risultano in alcun modo scalfite dal rilievo, contenuto nella memoria ex art. 380.1 bis c.p.c. della lavoratrice, secondo il quale la natura privatistica dell’ente risulterebbe in maniera incontestabile dall’art. 20 dello Statuto dell’I.P.I. 4.10.1. Al riguardo, infatti, non può mancarsi di rimarcare che la natura pubblica dell’ente, proprio perché derivante dalla istituzione in via diretta con legge o sulla base della legge, come si è innanzi detto al punto 4.6.1., non può evidentemente essere esclusa in virtù delle previsioni dello Statuto . Alcuna rilevanza poi ha il rilievo che lo I.A.S.M. (ovvero l’ente che poi ha assunto il nome di I.P.I.) avesse natura privatistica come evidenziato anche dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nella pronunzia n. 5486 del 1984, in quanto,evidentemente, detta qualificazione da parte della S.C. è avvenuta anteriormenteal decritto intervento normati vo che a partire dagli anni Novanta ha investito l’I.P.I. mutandone la natura. 4.11. Alla luce dell’innanzi ricordato quadro normativo è evidente che alla data del 1.1.2007 (data del primo dei contratti a termine) l’I.P.I. aveva già natura pubblicistica, sicché anche a tale data era impossibile convertire il rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. 4.12. La natura pubblica dell’I.P.I. anche alla data del 1.1.2007, comporta quale conseguenza l’impossibilità di conversione del rapporto di lavoro precario connotato da illegittimità in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, invece negata dalla Corte territoriale stante la sostenuta natura privata dell’ente. 4.17. Alla luce di quanto innanzi, evidentemente erroneamente la Corte territoriale ha fatto applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010 considerato che detta norma presuppone appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’I.P.I. ai fini del trasferimento al Ministero, rapporto a tempo indeterminato che non era affatto sussistente.5. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che valuterà le ulteriori conseguenze (in tema di risarcimento del danno). 5. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese dei presente gi
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