CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 13 novembre 2018 dal Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare per una durata pari alle pene principali, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta documentale, nella sua qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] il cui fallimento era dichiarato con sentenza del Tribunale di Macerata in data 29 settembre 2010. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto. Evidenzia la difesa che il Cesinì era solo un dipendente della società e svolgeva le mansioni a lui delegate con esplicito mandato documentale del legale rappresentante della società, il coimputato [OSCURATO:PERSONA]; in particolare provvedeva a contattare le officine autocarri, officine elettrauto, i fornitori di gasolio per l'autotrazione e i fornitori di pezzi di ricambio per autocarri, nonché le aziende per i trasporti internazionali e nazionali. Firmava le bolle per il ricevimento merci. Era l'amministratore di diritto che si occupava del settore contabile provvedendo poi a nominare, quale addetto a tale ruolo, [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai avuto rapporti con il ricorrente. La sua attività dunque non consente dì delineare H profilo dell'amministratore di fatto. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Lamenta il ricorrente che comunque la prova della sussistenza dell'elemento psicologico è stata dedotta dai giudici di merito dall'assenza oggettiva delle scritture contabili e dal conseguente danno arrecato ai creditori, senza approfondire adeguatamente il profilo del dolo specifico richiesto nella ipotesi contestata. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).1.1. Al riguardo, la Corte territoriale ha in maniera esaustiva (p.11 e ss) argomentato in proposito richiamando sul punto anche le specifiche e complete motivazioni della sentenza di primo grado, la quale ha accertato il ruolo di effettivo gestore attribuito all'imputato sulla scorta di plurimi - e non contestati - elementi di prova quali: -la relazione e le dichiarazioni del curatore Lucarelli che aveva appreso de relato dal commercialista Vitali, depositario delle scritture contabili, che anche Cesini partecipava attivamente alla vita della società; -le dichiarazioni dei testi Bianchini e Poloni acquisite con il consenso delle parti, le narrazioni dei testi Zenobi, Palmieri, Cardinali, Antognini che avevano riferito dell'esercizio da parte del Cesini di poteri gestionali tipici dell'amministratore, fino a ricevere ordini addirittura dalla compagna straniera dello stesso Cesini (testimonianza Cardinali); - l'atto di delega di funzioni amministrative del 18 ottobre 20025 che non solo non conteneva limiti di natura temporale alle funzioni delegate, ma riguardava anche aspetti di natura economico finanziaria e i rapporti con gli istituti di credito. 1.1.1.La sentenza risulta avere operato buon governo dei principi fissati da questa Corte in relazione all'amministratore di fatto e in base ai quali : "In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale "ad negotia", ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività" (Sez.5, n. 4865 del 25/11/2021, (2022), Rv. 282775). 1.2. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con le motivazioni della sentenza e con l'orientamento di questa Corte. Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha illustrato (p12) con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto. 1.2.1. La sentenza impugnata nel suo percorso motivazionale ha in primo luogo richiamato e condiviso gli elementi da cui ricavare il dolo specifico valorizzati dal giudice di primo grado quali la totale assenza di libri e scritture contabili che gli imputati non avevano reso disponibili, non fornendo neanche indicazioni sul loro possibile rinvenimento; quindi ha ulteriormente sottolineato, quale indice univocamente rivelatore dell'elemento doloso, che il Cesini al momento della richiesta delle scritture contabili da parte del curatore si era reso irreperibile. La sentenza risulta immune da vizi e coerenti con l'orientamento consolidato di questa corte secondo cui:" In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, I. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori." (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 (2015), Rv. 263242). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura dì euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della