Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 96/1972
ECLI:IT:COST:1972:96
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto:
che nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione,
proposto dal Presidente della Regione siciliana nei confronti dello
Stato, che traeva origine dai decreti di nomina dei comitati
provinciali dell'INPS nell'Isola, nei quali non era incluso nessun
rappresentante della Regione, questa Corte, con ordinanza n. 181 del 10
novembre 1971 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del d.l. 30 aprile 1970, n. 639, in riferimento agli
artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto siciliano, in relazione all'art.
4 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 giugno 1952, n.
1138;
che il dubbio di costituzionalità sta nella circostanza che l'art.
34 omette di prevedere la rappresentanza della Regione nei comitati
provinciali anzidetti.
Considerato:
che gli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto della Regione
siciliana attribuiscono alla Regione stessa potestà legislativa e
amministrativa in materia di "previdenza ed assistenza sociale";
che, in ottemperanza a tali norme statutarie, l'art. 4 del d.P.R.
25 giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento alla Regione del
concreto esercizio delle funzioni amministrative in detta materia,
stabilisce espressamente che l'Amministrazione regionale sia
rappresentata negli organi locali degli enti ed istituti pubblici
esplicanti attività in quella rientranti;
che tra questi enti è compreso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, in ordine al quale, tuttavia, l'art. 34 del decreto
legislativo n. 639, nel disciplinare la composizione dei relativi
Comitati provinciali, omette di prevedere in seno ad essi la
rappresentanza della Regione;
che tale rappresentanza non potrebbe ritenersi in alcun modo
assicurata, secondo una tesi dubitativamente prospettata dalla difesa
dello Stato, dai direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione in quanto chiamati ad esercitare, nella Regione,
anche funzioni regionali ed all'uopo posti alle dipendenze della
Regione, giacché, a prescindere da ogni altra considerazione di ordine
più generale, nella specie i direttori degli Uffici provinciali del
lavoro partecipano ai comitati nella loro naturale ed istituzionale
figura di organi dell'Amministrazione statale di cui fanno valere gli
interessi, che potrebbero anche, in ipotesi, essere in conflitto con
quelli dell'Amministrazione regionale;
che deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970, limitatamente
alla sua applicazione nella Regione siciliana e nella parte in cui
omette di prevedere, e quindi esclude, che la Regione stessa sia
rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS, e la pronuncia va
estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
al precedente art. 33, relativo al Comitato regionale per la Sicilia,
che, per identici motivi ed entro i medesimi limiti, contrasta del pari
con la competenza costituzionalmente attribuita in materia alla
Regione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che
l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nei Comitati
provinciali dell'INPS di quella Regione;
b) in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevede che
l'Amministrazione regionale siciliana sia rappresentata nel Comitato
regionale dell'INPS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
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