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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50621/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici che, saldandosi con quella di primo grado, ha dato compiutamente conto delle ragioni, ancorate agli indici normativi, di esclusione della lieve offensività del fatto (si vedano pagina 5 della sentenza impugnata e pagina 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un unico motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici che, saldandosi con quella di primo grado, ha dato compiutamente conto delle ragioni, ancorate agli indici normativi, di esclusione della lieve offensività del fatto (si vedano pagina 5 della sentenza impugnata e pagina 3 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 50621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris