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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 15393/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23727/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO, N. 47; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è ex legedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: Diplomati magistrale -inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 23727/2018 Pag.avverso la sentenza n. 217/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2018 R.G.N. 1573/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], insegnante precaria nelle scuole dell’infanzia e primaria, inserita nella graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 –valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;

2. la Corte territoriale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare R.G.N. 23727/2018 Pag.che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento;

3. la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

4. è stata successivamente depositata rinuncia al ricorso.

Consideratoche:

1. preliminarmente si osserva che l ’ atto di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] è stato debitamente notificato alla controparte, a mezzo pec agli indirizzi : [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;

3. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente;

4. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

R.G.N. 23727/2018 Pag.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23727/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO, N. 47; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici è ex legedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 12; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto: Diplomati magistrale -inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 23727/2018 Pag.avverso la sentenza n. 217/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2018 R.G.N. 1573/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], insegnante precaria nelle scuole dell’infanzia e primaria, inserita nella graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 –valevoli, per il triennio scolastico 2014/17; 2. la Corte territoriale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare R.G.N. 23727/2018 Pag.che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento; 3. la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 4. è stata successivamente depositata rinuncia al ricorso. Consideratoche: 1. preliminarmente si osserva che l ’ atto di rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] è stato debitamente notificato alla controparte, a mezzo pec agli indirizzi : [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; non risulta alcuna formale accettazione della rinuncia; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio2015, n. 3971) esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr.Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ., secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; 2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità; 3. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale della ricorrente; 4. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). R.G.N. 23727/2018 Pag. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
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