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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18481/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 554 del 2018 che aveva respinto – per quanto qui ancora interessa – le “richieste volte all’accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato full-time anziché part-time ed alle conseguenziali pretese economiche”;

2. la Corte ha premesso che il primo giudice aveva evidenziato come il Caia avesse riproposto una domanda già avanzata in un precedente giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa deciso con sentenza n. 37 del 2016, per cui “trattandosi di sentenza passata in giudicato e precludendo il giudicato sostanziale la riproposizione delle questioni già decise, ne conseguiva, appunto, la improponibilità della domanda in questione in seno all’odierno, nuovo, giudizio”; la Corte, quindi, ha esaminato i due motivi di gravame proposti dal Caia e ha ribadito che “il giudice di prime cure […] ha fatto ricorso a vari argomenti trattati secondo un ordine di decrescente rilevanza, ma ha, di fatto, fondato la sua decisione sull'argomento, avente carattere prioritario e assorbente degli altri pure espressi, della violazione del principio del ne bis in idem che, nella specie, avrebbe precluso al ricorrente di riproporre la medesima domanda già avanzata alla A.G. siracusana e decisa con la più volte citata sentenza n. 37/2016, passata in giudicato, con conseguente improponibilità della domanda in questione in seno all'odierno, nuovo, giudizio; la Corte ha, poi, argomentato che “fondate o no che siano tali motivazioni, resta il fatto che l'appellante Ric. 2021 n. 01692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 non ha preso alcuna posizione sul principale argomento posto alla base della decisione, che, secondo le prospettazioni del Tribunale adito, determinava addirittura la improponibilità della domanda, limitandosi a contrastare gli altri, i quali, però, non hanno, di per sé soli, rilievo dirimente rispetto alla soluzione adottata”; pertanto il Collegio ha ritenuto inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., richiamando esplicitamente Cass.

SS.UU. n. 27199 del 2017 ed affermando che l'appellante avrebbe dovuto “impugnare specificamente la statuizione principale della sentenza gravata con la quale era stata ritenuta la improponibilità della domanda per intervenuta formazione di giudicato, argomentando, al contrario, sulla sua proponibilità in quanto diversa, quantomeno per causa petendi, da quella a suo tempo avanzata innanzi al Tribunale di Siracusa”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Caia con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il motivo di ricorso denuncia: “violazione di legge: art. 342 c.p.c., art.434 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 413 c.p.c., art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.).

Nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’appello, deducendo che la Corte nissena sarebbe incorsa “in molteplici errori, sia nella individuazione delle domande originariamente proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del giudizio, sia nell’esame della ratio della motivazione indicata dal Tribunale di Enna nella sentenza n. 554/2018, sia infine nell’esaminare i motivi di appello spiegati che Ric. 2021 n. 01692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 erano da considerarsi non solo ammissibili ma altresì fondati nel merito”;

2. il ricorso è infondato; il Collegio reputa la sentenza impugnata conforme a Cass.

SS.UU. n. 27199 del 2017, secondo la quale: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; ciò posto in diritto, l’atto di appello proposto dal Caia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], integralmente riprodotto nel ricorso per cassazione ed allegato al medesimo, di modo che la doglianza può essere esaminata da questo Collegio quale giudice del fatto processuale (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8077 del 2012), si articola su due motivi di gravame; conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, risulta che l'impugnazione non contiene alcuna specifica ed adeguata censura in ordine alla questione della improponibilità della domanda per essere stata la medesima già oggetto di un precedente giudizio, né tanto meno presenta una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare detta ragione addotta dal primo giudice, piuttosto censurando altri aspetti correttamente ritenuti non dirimenti dalla Corte territoriale, in Ric. 2021 n. 01692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 assenza di una efficace critica volta a porre in discussione la ragione fondante il decisum di primo grado; una volta dichiarato in rito radicalmente inammissibile l’appello, ogni altra questione di merito eventualmente devoluta con l’impugnazione restava preclusa;

3. pertanto il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Ric. 2021 n. 01692 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1692-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 554 del 2018 che aveva respinto – per quanto qui ancora interessa – le “richieste volte all’accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato full-time anziché part-time ed alle conseguenziali pretese economiche”; 2. la Corte ha premesso che il primo giudice aveva evidenziato come il Caia avesse riproposto una domanda già avanzata in un precedente giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa deciso con sentenza n. 37 del 2016, per cui “trattandosi di sentenza passata in giudicato e precludendo il giudicato sostanziale la riproposizione delle questioni già decise, ne conseguiva, appunto, la improponibilità della domanda in questione in seno all’odierno, nuovo, giudizio”; la Corte, quindi, ha esaminato i due motivi di gravame proposti dal Caia e ha ribadito che “il giudice di prime cure […] ha fatto ricorso a vari argomenti trattati secondo un ordine di decrescente rilevanza, ma ha, di fatto, fondato la sua decisione sull'argomento, avente carattere prioritario e assorbente degli altri pure espressi, della violazione del principio del ne bis in idem che, nella specie, avrebbe precluso al ricorrente di riproporre la medesima domanda già avanzata alla A.G. siracusana e decisa con la più volte citata sentenza n. 37/2016, passata in giudicato, con conseguente improponibilità della domanda in questione in seno all'odierno, nuovo, giudizio; la Corte ha, poi, argomentato che “fondate o no che siano tali motivazioni, resta il fatto che l'appellante Ric. 2021 n. 01692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 non ha preso alcuna posizione sul principale argomento posto alla base della decisione, che, secondo le prospettazioni del Tribunale adito, determinava addirittura la improponibilità della domanda, limitandosi a contrastare gli altri, i quali, però, non hanno, di per sé soli, rilievo dirimente rispetto alla soluzione adottata”; pertanto il Collegio ha ritenuto inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., richiamando esplicitamente Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017 ed affermando che l'appellante avrebbe dovuto “impugnare specificamente la statuizione principale della sentenza gravata con la quale era stata ritenuta la improponibilità della domanda per intervenuta formazione di giudicato, argomentando, al contrario, sulla sua proponibilità in quanto diversa, quantomeno per causa petendi, da quella a suo tempo avanzata innanzi al Tribunale di Siracusa”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Caia con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la società; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso denuncia: “violazione di legge: art. 342 c.p.c., art.434 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 413 c.p.c., art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’appello, deducendo che la Corte nissena sarebbe incorsa “in molteplici errori, sia nella individuazione delle domande originariamente proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso introduttivo del giudizio, sia nell’esame della ratio della motivazione indicata dal Tribunale di Enna nella sentenza n. 554/2018, sia infine nell’esaminare i motivi di appello spiegati che Ric. 2021 n. 01692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 erano da considerarsi non solo ammissibili ma altresì fondati nel merito”; 2. il ricorso è infondato; il Collegio reputa la sentenza impugnata conforme a Cass. SS.UU. n. 27199 del 2017, secondo la quale: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; ciò posto in diritto, l’atto di appello proposto dal Caia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], integralmente riprodotto nel ricorso per cassazione ed allegato al medesimo, di modo che la doglianza può essere esaminata da questo Collegio quale giudice del fatto processuale (cfr. Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012), si articola su due motivi di gravame; conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, risulta che l'impugnazione non contiene alcuna specifica ed adeguata censura in ordine alla questione della improponibilità della domanda per essere stata la medesima già oggetto di un precedente giudizio, né tanto meno presenta una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare detta ragione addotta dal primo giudice, piuttosto censurando altri aspetti correttamente ritenuti non dirimenti dalla Corte territoriale, in Ric. 2021 n. 01692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 1692/2021 Numero sezionale 2078/2022 Numero di raccolta generale 18481/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 assenza di una efficace critica volta a porre in discussione la ragione fondante il decisum di primo grado; una volta dichiarato in rito radicalmente inammissibile l’appello, ogni altra questione di merito eventualmente devoluta con l’impugnazione restava preclusa; 3. pertanto il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ric. 2021 n. 01692 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a
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