CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 28483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bre 2025 della Corte d'appello di Bari;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 la Corte d’appello di Bari, dopo averriconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in otto mesi direclusione la pena che, con sentenza del 22 settembre 2023, il Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Trani aveva inflitto a [OSCURATO:PERSONA],responsabile del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VincenzoMichele [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando il seguente motivo(enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantostabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo si deduce difetto assoluto di motivazione, conriguardo al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, purrichiesto.Osserva il ricorrente che la Corte d’appello ha riconosciuto sia le circostanzeil ricorrente, la stessa Corte di cassazione potrebbe riconoscere l’ulteriorebeneficio.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Dall’esame degli atti, consentito in ragione del tipo di vizio denunciato,il Collegio rileva che la non menzione della condanna non fu motivatamente chiestané con l’atto di appello - in cui vi è solo un generico riferimento alla «concessionedei benefici di legge» (p. 7) - né in sede di discussione (cfr. verbale del30/10/2025).Come noto, il giudice di appello può legittimamente applicare la nonmenzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale anche d’ufficio e,quindi, in deroga al principio devolutivo.Tuttavia, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corsodel giudizio di secondo grado, il mancato esercizio del potere ufficioso, pureeccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non ècensurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione(cfr., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., Sez. 1, n. 51397 del 12/10/2023,Arnesano, non mass.; Sez. 2, n. 10982 del 12/01/2022, Mex, non mass.; Sez. 4,n. 36430 del 24/09/2020, Signorelli, non mass.; con specifico riferimento alla nonmenzione, Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02; Sez. 5,n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; Sez. 7, ord., n. 16746 del13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01; più in generale, sull’interpretazione dell'art.597, comma 5, cod. proc. pen., Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019,Salerno, Rv. 275376 - 01).Inoltre, è onere dell’appellante indicare gli elementi di fatto in base ai qualiil giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il potere -dovere di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.Secondo un pacifico insegnamento giurisprudenziale, che il Collegiocondivide, il giudice d’appello non è tenuto a concedere la sospensionecondizionale o il beneficio della non menzione, né a motivare sul punto, nel casoin cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamenterichiamati i «benefici di legge», omettendo l'indicazione di elementi di fatto idoneia giustificare l'accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T.,Rv. 285413 – 01; Sez. 4, n. 39712 del 13/09/2023, Mollica, non mass., conspecifico riferimento alla non menzione; Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep.2014, Shehi, Rv. 258487 – 01; Sez. 5, n. 37461 del 20/09/2005, Zoffoli, Rv.232323 – 01).5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila.5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità delle questioni trattate giustificano la redazione della motivazione informa semplificata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]