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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17838/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21061- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l’abogado [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, sez. di TARANTO, pubblicatail 15/6/2022; Ric. 2022 n.21061sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente.

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 515/2019 con cui il Tribunale di Taranto ha rigettatol’opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2013, ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti per la somma di Euro 14.377,51, oltre accessori di legge ed interessi legali, a titolo di competenze professionali per l’attività difensiva prestata in tre giudizi; -con la sentenza n. 215/2022, qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato che, come rilevato dal Tribunale, le competenze sono state richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale (oltre che al parere allegato del consiglio dell’ordine)e i compensi risultano di poco superiori ai medi e tanto trova giustificazione nell’attività svolta, peraltro in tre giudizi , come documentata; - avverso questa sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria; - in data 17 / 7 /2023, il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso perché la copia della sentenza depositata risulta priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazione del numero e della data di pubblicazione e, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione perché, diversamente da quanto prospettato con il primo motivo, «la Corte d’Appello, lungi dall’attestarsi sulle risultanze del parere di congruità, ha vagliato in Ric. 2022 n.21061sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 3 - concreto le attività professionali svolte, per come documentate dall’opposto, procedendo alla liquidazione sulla base dei valori medi lievemente incrementati, ma pur sempre nei limiti tariffari» e per essere il secondo motivo inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., ricorrendoun’ipotesi di c.d. doppia conforme; -la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione con istanza del 31/8/2023.

Considerato che: - la questione della procedibilità può essere accantonata, risultando agli atti che il controricorrente ha depositato copia della sentenza autenticata; - con il primo motivo di ricorso la società ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione della tariffa professionale per non avere la Corte considerato che il parere di congruità dell’Ordine non vincola il Giudice; -il motivo è evidentemente infondato atteso che – come rilevato nella proposta di definizione accelerata - la Corte d’appello non si è affatto limitata a confermare l’ammontare vistato, ma ha sul punto della liquidazione richiamato la motivazione del Tribunale, rimarcando che il primo giudice ha riconosciuto le competenze richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale, riconoscendoi compensi in misura di poco superior e ai parametri medi in considerazione dell’attività svolta e documentata, non contestata dalla società, non sproporzion ata rispetto al valore della cartella esattoriale, oggetto dei giudizi,in considerazione dell’avere il difensore svolto la sua attività in tre procedimenti (pag. 3 della sentenza); in particolare, ilTribunale – come riportata dalla stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso – aveva reso un’ampia e dettagliata motivazione sulle singole attività espletate e sulla loro prova documentale, sul numero Ric. 2022 n.21061sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 4 - delle udienze a cui il difensore aveva partecipato, sulla partecipazione all’attività istruttoria e sulla durata del giudizio; -con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella querela sporta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del commercialista, suo legale rappresentante e del suo difensore in primo grado; - il motivo è inammissibile perché precluso dall’intervenuta pronuncia in appello in senso conforme alla sentenza di primo grado, ex art. 348 ter V comma cod. proc. civ.,nella formulazione precedente l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporisperché pendente alla data del 28 febbraio 2023; - i l ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna del la società ricorrenteal rimborso delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa; - in disparte la questione della procedibilità, il ricorso è deciso comunque in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ. perché il Consigliere delegato aveva rilevato, con motivazione ulteriore e sufficiente per sé sola a fondare la proposta di definizione accelerata, la palese infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo; - in applicazione , pertanto, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente dev’essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n.

Ric. 2022 n.21061sez.

S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 5 - 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata; -infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condannaTaranto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 2.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21061- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a con l’abogado [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, sez. di TARANTO, pubblicatail 15/6/2022; Ric. 2022 n.21061sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/9/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del controricorrente. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 515/2019 con cui il Tribunale di Taranto ha rigettatol’opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2013, ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti per la somma di Euro 14.377,51, oltre accessori di legge ed interessi legali, a titolo di competenze professionali per l’attività difensiva prestata in tre giudizi; -con la sentenza n. 215/2022, qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato che, come rilevato dal Tribunale, le competenze sono state richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale (oltre che al parere allegato del consiglio dell’ordine)e i compensi risultano di poco superiori ai medi e tanto trova giustificazione nell’attività svolta, peraltro in tre giudizi , come documentata; - avverso questa sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria; - in data 17 / 7 /2023, il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso perché la copia della sentenza depositata risulta priva degli elementi grafici idonei a consentire l'individuazione del numero e della data di pubblicazione e, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione perché, diversamente da quanto prospettato con il primo motivo, «la Corte d’Appello, lungi dall’attestarsi sulle risultanze del parere di congruità, ha vagliato in Ric. 2022 n.21061sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 3 - concreto le attività professionali svolte, per come documentate dall’opposto, procedendo alla liquidazione sulla base dei valori medi lievemente incrementati, ma pur sempre nei limiti tariffari» e per essere il secondo motivo inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., ricorrendoun’ipotesi di c.d. doppia conforme; -la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione con istanza del 31/8/2023. Considerato che: - la questione della procedibilità può essere accantonata, risultando agli atti che il controricorrente ha depositato copia della sentenza autenticata; - con il primo motivo di ricorso la società ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione della tariffa professionale per non avere la Corte considerato che il parere di congruità dell’Ordine non vincola il Giudice; -il motivo è evidentemente infondato atteso che – come rilevato nella proposta di definizione accelerata - la Corte d’appello non si è affatto limitata a confermare l’ammontare vistato, ma ha sul punto della liquidazione richiamato la motivazione del Tribunale, rimarcando che il primo giudice ha riconosciuto le competenze richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale, riconoscendoi compensi in misura di poco superior e ai parametri medi in considerazione dell’attività svolta e documentata, non contestata dalla società, non sproporzion ata rispetto al valore della cartella esattoriale, oggetto dei giudizi,in considerazione dell’avere il difensore svolto la sua attività in tre procedimenti (pag. 3 della sentenza); in particolare, ilTribunale – come riportata dalla stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso – aveva reso un’ampia e dettagliata motivazione sulle singole attività espletate e sulla loro prova documentale, sul numero Ric. 2022 n.21061sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 4 - delle udienze a cui il difensore aveva partecipato, sulla partecipazione all’attività istruttoria e sulla durata del giudizio; -con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella querela sporta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del commercialista, suo legale rappresentante e del suo difensore in primo grado; - il motivo è inammissibile perché precluso dall’intervenuta pronuncia in appello in senso conforme alla sentenza di primo grado, ex art. 348 ter V comma cod. proc. civ.,nella formulazione precedente l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporisperché pendente alla data del 28 febbraio 2023; - i l ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna del la società ricorrenteal rimborso delle spese processuali in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa; - in disparte la questione della procedibilità, il ricorso è deciso comunque in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ. perché il Consigliere delegato aveva rilevato, con motivazione ulteriore e sufficiente per sé sola a fondare la proposta di definizione accelerata, la palese infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo; - in applicazione , pertanto, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente dev’essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. Ric. 2022 n.21061sez. S2 - ud. 18 - 9 - 20 2 4 - 5 - 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata; -infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; condannaTaranto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 2.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco